{"id":25,"date":"2017-12-23T23:09:28","date_gmt":"2017-12-23T23:09:28","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/?p=25"},"modified":"2017-12-23T23:09:28","modified_gmt":"2017-12-23T23:09:28","slug":"circolare-per-la-clientela-n-21-del-6-12-2017","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/2017\/12\/23\/circolare-per-la-clientela-n-21-del-6-12-2017\/","title":{"rendered":"Circolare per la clientela n. 21 del 6\/12\/2017"},"content":{"rendered":"<p>I PUNTI DI IMPRESA DIGITALE, LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE BIS, COME GESTIRE GLI INVESTIMENTI DI FINE ANNO AI FINI DI IPER E SUPER AMMORTAMENTO, IL BONUS PUBBLICITA\u2019, LA NUOVA MARCA SERVIZI PER TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E TASSE IPOTECARIE, LE ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Presso le Camere di Commercio vengono istituiti i Punti di impresa digitali, tutte le novit\u00e0 previste per la rottamazione bis, come gestire gli acquisti di nuovi beni strumentali entro fine anno per beneficiare dell&#8217;iper o del super ammortamento, esteso a ulteriori soggetti il beneficio del credito d\u2019imposta per investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive a diffusione locale, l&#8217;Agenzia delle Entrate annuncia la nascita della marca servizi ovvero il contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, la Cassazione si pronuncia su residenza e su benefici prima casa: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3>Soggetti interessati<\/h3>\n<table width=\"710\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"254\">&nbsp;<\/p>\n<p>IMPRESE<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Punto Impresa Digitale: le Camere di Commercio al servizio della digitalizzazione delle PMI<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Rottamazione cartelle Bis: novit\u00e0 e scadenza nel collegato fiscale<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Iper e super ammortamento: come gestire gli investimenti di fine anno<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Bonus Pubblicit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Marca servizi: disponibile in contrassegno per pagare tributi speciali catastali e tasse ipotecarie<\/strong><\/td>\n<td width=\"240\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>PROFESSIONISTI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Rottamazione cartelle Bis: novit\u00e0 e scadenza nel collegato fiscale<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Bonus Pubblicit\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Marca servizi: disponibile in contrassegno per pagare tributi speciali catastali e tasse ipotecarie<\/strong><\/td>\n<td width=\"216\">\n<h3><\/h3>\n<h3>\u00a0PERSONE FISICHE<\/h3>\n<h3><\/h3>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Rottamazione cartelle Bis: novit\u00e0 e scadenza nel collegato fiscale<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Marca servizi: disponibile in contrassegno per pagare tributi speciali catastali e tasse ipotecarie<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Residente in Italia il cittadino straniero che dispone stabilmente a qualsiasi titolo di un alloggio nello stato<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Chi acquista un altro immobile nel medesimo comune pu\u00f2 accedere ai benefici prima casa solo se il primo non \u00e8 stato accatastato<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SOMMARIO<\/p>\n<table width=\"674\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID): LE CAMERE DI COMMERCIO AL SERVIZIO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS: NOVITA\u2019 E SCADENZE NEL COLLEGATO FISCALE<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>IPER E SUPER AMMORTAMENTO: COME GESTIRE GLI INVESTIMENTI DI FINE ANNO<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>BONUS PUBBLICITA\u2019: COME COMPORTARSI SE I COSTI SONO SOSTENUTI SU CATEGORIE DI MEDIA DIFFERENTI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>MARCA SERVIZI: DISPONIBILE IN CONTRASSEGNO PER TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E TASSE IPOTECARIE<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>RESIDENTE IN ITALIA IL CITTADINO STRANIERO CHE DISPONE STABILMENTE A QUALSIASI TITOLO DI UN ALLOGGIO NELLO STATO<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>CHI ACQUISTA UN ALTRO IMMOBILE NEL MEDESIMO COMUNE PUO\u2019 ACCEDERE AI BENEFICI PRIMA CASA SOLO SE IL PRIMO NON E\u2019 ACCATASTATO COME ABITAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID): LE CAMERE DI COMMERCIO AL SERVIZIO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI<\/li>\n<\/ol>\n<p>I Punti Impresa Digitale (PID) sono strutture di servizio nate presso le Camere di commercio italiane con l&#8217;intento di diffondere la cultura del digitale nelle Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici. L&#8217;idea \u00e8 quella di creare un network di punti fisici localizzati appunto presso le Camere dal quale poter raggiungere una rete virtuale strutturata con un\u2019ampia gamma di strumenti digitali, volti all&#8217;offerta di siti specializzati, forum, community e utilizzo dei social media. In sintesi, affiancare le PMI nazionali che ancora non si sono affacciate nel mondo digitale nell&#8217;ottica di ampliare il progetto industria 4.0.<\/p>\n<p>Dalla lettura dell&#8217;informativa presente sul sito dedicato all&#8217;iniziativa dei PID (www.puntoimpresadigitale.camcom.it) si apprende che il network nasce per accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale 4.0 con un approccio sinergico e complementare. La rete di lavoro intende accrescere le conoscenze e la diffusione dei vantaggi derivanti dagli investimenti in tecnologie in ambito Industria 4.0 affiancando le imprese nella scelta della proprie aree di intervento prioritarie.<\/p>\n<p>Le 77 Camere di commercio ad oggi aderenti al progetto intendono creare un network di punti informativi e di assistenza alle imprese sui processi di digitalizzazione offrendo risorse professionali, locali ed attrezzature oltre a risorse immateriali, come ad esempio servizi multimediali, banche dati, library informative, necessarie alla realizzazione e alla produzione dei servizi stessi.<\/p>\n<h2>Quali servizi vengono offerti dai PID?<\/h2>\n<p>I servizi offerti dai PID sono:<\/p>\n<ul>\n<li>Diffusione delle conoscenze di base sulle tecnologie Industria 4.0<\/li>\n<li>Mappatura della maturit\u00e0 digitale delle imprese e assistenza nell\u2019avvio di processi di digitalizzazione attraverso i servizi di assessment e mentoring<\/li>\n<li>Corsi di formazione su competenze di base nel settore digitale<\/li>\n<li>Orientamento verso strutture pi\u00f9 specialistiche come i DIH e Competence Center<\/li>\n<\/ul>\n<h3><\/h3>\n<h3><\/h3>\n<ol start=\"2\">\n<li>ROTTAMAZIONE CARTELLE BIS: NOVITA\u2019 E SCADENZE NEL COLLEGATO FISCALE<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il collegato fiscale, approvato in via definitiva dal Parlamento, contiene tra i principali provvedimenti la cosiddetta rottamazione cartelle bis, con ampliamento della rottamazione alle cartelle del 2017 e una nuova opportunit\u00e0 per chi aveva ricevuto il diniego alla prima rottamazione.<\/p>\n<h2>2.1 Rottamazione cartelle bis: nuove scadenze e proroga vecchia rottamazione<\/h2>\n<p>Il decreto fiscale, convertito in legge, prevede la\u00a0riapertura della definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta rottamazione bis. Due le opportunit\u00e0 per i contribuenti:<\/p>\n<ul>\n<li>possibilit\u00e0 di accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2017 al 30 settembre 2017, inizialmente si potevano rottamare i solo carichi dal 2000 al 2016, proponendo istanza entro il 15 maggio 2018;<\/li>\n<li>rottamazione-bis anche\u00a0per coloro che non erano stati ammessi alla prima definizione agevolata\u00a0poich\u00e9, per i debiti con piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, non avevano versato le rate scadute al 31 dicembre 2016; anche in questo caso l&#8217;istanza va presentata entro il 15 maggio 2018.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il collegato fiscale proroga inoltre i termini per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione, scadute il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre scorsi. La nuova scadenza \u00e8 fissata al 7 dicembre 2017.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"671\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"177\">\u00a0 Si ricorda che\u2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">Per la rottamazione dei carichi affidati all&#8217;agente di riscossione tra il 1\u00b0 gennaio e il 30 settembre 2017, sar\u00e0 possibile fare domanda di adesione alla definizione agevolata entro il 15 maggio 2018, compilando il <strong>Modello DA-2017<\/strong> e consegnandolo fisicamente presso gli uffici di Agenzia Entrate Riscossione o trasmettendolo mediante PEC.<\/p>\n<p>Nel caso di domanda di riammissione alla definizione agevolata, in presenza di piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016 e rate scadute e non versate al 31 dicembre 2016, occorrer\u00e0 fare domanda utilizzando il <strong>Modello D-AR<\/strong>, inviandolo con le stesse modalit\u00e0 di cui sopra. In questo caso occorrer\u00e0 inoltre versare le rate scadute in un&#8217;unica soluzione entro il 31 maggio 2018.<\/p>\n<p>Agenzia Entrate Riscossione mette inoltre a disposizione dei contribuenti il <strong>servizio online &#8220;Fai D.A. Te&#8221;<\/strong><strong>,<\/strong> che consente di compilare direttamente la nuova richiesta di rottamazione, utilizzando il numero della comunicazione delle somme dovute oppure il numero della cartella che si intende rottamare.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>IPER E SUPER AMMORTAMENTO: COME GESTIRE GLI INVESTIMENTI DI FINE ANNO<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con l&#8217;approssimarsi della fine dell&#8217;anno, le societ\u00e0 interessate all&#8217;acquisto di nuovi beni strumentali stanno valutando come pianificare gli ultimi investimenti del 2017 per beneficiare dell&#8217;iper o del super ammortamento. Si ricorda che il super ammortamento consiste nella possibilit\u00e0 di ottenere una maggior deduzione del 40% delle quote di ammortamento relative all&#8217;acquisto (in propriet\u00e0 o in leasing) di un bene strumentale nuovo, mentre l&#8217;iper ammortamento amplia la maggiorazione al 150% a condizione che l&#8217;investimento riguardi beni strumentali nuovi rientranti nel piano industria 4.0; entrambe le deduzioni maggiorate hanno rilevanza esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<h2>3.1 Ordini di fine anno<\/h2>\n<p>Secondo le indicazioni della <a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/prassi\/20170330-Circolare_4_E-AdE.pdf\">Circolare n. 4\/E del 30 marzo 2017<\/a>, le societ\u00e0 che intendono ottenere il super o l&#8217;iper ammortamento nel 2018 dovranno, entro il 31 dicembre 2017, effettuare l&#8217;ordine con relativa accettazione da parte del venditore, oltre ad aver pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Rientrano in tale casistica le societ\u00e0 che hanno concluso o stanno per concludere un ordine nel 2017 richiedendo la consegna del bene nel 2018.<\/p>\n<p>In merito alla consegna \u00e8 importante ricordare che, ad oggi, restano disallineati i termini delle due agevolazioni in commento; infatti, per i soggetti beneficiari del super ammortamento il bene strumentale deve esser consegnato entro il 30 giugno 2018(scadenza prefissata dalla legge di bilancio 2017) mentre per gli investimenti in iperammortamento il bene deve esser consegnato e interconnesso entro il 30 settembre 2018 (termine pi\u00f9 ampio posto dall&#8217;art. 14 del <a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/norme\/20170803-Legge_123_Mezzogiorno.pdf\">decreto Sud<\/a>).<\/p>\n<h2>3.2 Entrata in funzione del bene nel 2017 e interconnessione nel 2018<\/h2>\n<p>Per quanto riguarda l&#8217;iper ammortamento, la Circolare n. 4\/E\/2017 contempla un&#8217;ulteriore casistica. Si tratta del caso in cui il bene venga consegnato entro fine anno ma l&#8217;interconnessione del bene, ossia una delle condizioni indispensabili per ottenere la maggiorazione del 150%, avvenga entro il 30 settembre 2018. In tal caso, il contribuente potr\u00e0 accedere temporaneamente al super ammortamento per il 2017 (bene consegnato ed entrato in funzione entro dicembre 2017) mentre avr\u00e0 accesso all&#8217;iper solo dal 2018. L\u2019ammontare della maggiorazione relativa all\u2019iper ammortamento, fruibile a partire dal 2018, dovr\u00e0 essere nettizzato di quanto gi\u00e0 fruito in precedenza a titolo di super ammortamento temporaneo.<\/p>\n<p>La legge di bilancio 2018, che dovr\u00e0 essere pubblicata entro fine anno, potrebbe prevedere una proroga per entrambe le agevolazioni; fino ad allora, restano ferme le condizioni sopra esposte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>BONUS PUBBLICITA\u2019: COME COMPORTARSI SE I COSTI SONO SOSTENUTI SU CATEGORIE DI MEDIA DIFFERENTI<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con l\u2019articolo 4 del Collegato fiscale (<a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/norme\/20171016-decreto_fiscale_2018.pdf\">DL 16 ottobre 2017, n. 148<\/a>) alla legge di bilancio 2018 (si veda l\u2019art. 57 bis), si estende il beneficio del credito d\u2019imposta per investimenti pubblicitari incrementali programmati effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radiotelevisive a diffusione locale (c.d. bonus pubblicit\u00e0), gi\u00e0 previsto a favore di imprese e lavoratori autonomi, anche agli enti non commerciali, prevedendo che nel credito rientrino altres\u00ec le spese sostenute per la pubblicit\u00e0 realizzata non solo sulla carta stampata, ma anche su testate online.. La definizione delle modalit\u00e0 e dei criteri di attuazione \u00e8 demandata ad un DPCM, che verr\u00e0 adottato, su proposta del MISE, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.<\/p>\n<p>In attesa del regolamento di attuazione, il Dipartimento per l\u2019Informazione e l\u2019Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri anticipa che, in ragione del fatto che la legge prevede uno stanziamento di risorse differenziato in base alla tipologia di media utilizzata, anche i limiti di spesa saranno distinti tra gli investimenti sulla stampa e quelli sulle emittenti radio-televisive; ragion per cui, in presenza di investimenti effettuati su entrambi i media, il soggetto richiedente potr\u00e0 vedersi riconosciuti due crediti d\u2019imposta separati in percentuali differenziate a seconda della ripartizione di risorse per ciascuna delle due tipologie di beneficiari presenti.<\/p>\n<h2>4.1 Applicazione del beneficio<\/h2>\n<p>In sede di prima attuazione, il beneficio \u00e8 applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 sempre con la stessa soglia incrementale riferita all\u2019anno precedente. L\u2019estensione al secondo semestre del 2017 riguarda tuttavia i soli investimenti effettuati sulla stampa ed, in questo caso, sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.<\/p>\n<p>Le domande potranno essere presentate telematicamente attraverso un\u2019apposita piattaforma predisposta dall\u2019Agenzia delle Entrate e, a tal proposito, il Dipartimento per l\u2019informazione e l\u2019editoria anticipa il contenuto delle stesse, prevedendo che l\u2019istante dovr\u00e0 indicare:<\/p>\n<ol>\n<li>il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell\u2019anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio \u00e8 necessario dettagliare l\u2019ammontare dei costi sostenuti suddiviso per ciascuna tipologia;<\/li>\n<li>il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell\u2019anno precedente; (intendendo per \u201cmedia analoghi\u201d la stampa, da una parte, e le emittenti radiotelevisive dall\u2019altra; non il singolo giornale o la singola emittente);<\/li>\n<li>l\u2019incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto;<\/li>\n<li>l\u2019ammontare del credito d\u2019imposta richiesto distinto per ognuno dei due media;<\/li>\n<li>una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso del requisito consistente nell\u2019assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sull\u2019accertamento del possesso dei requisiti vigiler\u00e0 l\u2019Amministrazione finanziaria, ad ogni modo i dati relativi all\u2019effettivo sostenimento dei costi dovranno essere certificati dai soggetti abilitati, deputati a garantirne la veridicit\u00e0. La domanda potr\u00e0 essere presentata usufruendo di una \u201cfinestra temporale\u201d ampia (potrebbe essere dal 1\u00b0 marzo al 31 marzo di ciascun anno).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>MARCA SERVIZI: DISPONIBILE IN CONTRASSEGNO PER TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E TASSE IPOTECARIE<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate annuncia la nascita della marca servizi, il contrassegno adesivo per pagare i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.<\/p>\n<h2>5.1 Marca servizi: dal 1\u00b0 gennaio 2018 stop al contante<\/h2>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, con comunicato del 2 dicembre 2017, annuncia l&#8217;arrivo di una nuova marca da bollo denominata marca servizi. Si tratta di un contrassegno adesivo che dovr\u00e0 essere apposto su modelli di richiesta e domande per tributi relativi a:<\/p>\n<ul>\n<li>visure catastali;<\/li>\n<li>ispezioni ipotecarie;<\/li>\n<li>rilascio di copie e certificazioni;<\/li>\n<li>volture catastali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate annunciano inoltre che a partire dal 1\u00b0 gennaio 2018, presso i propri uffici sar\u00e0 possibile pagare esclusivamente con modalit\u00e0 diverse dal contante.<\/p>\n<p>Dunque sar\u00e0 possibile pagare mediante marca servizi, carte di debito o prepagate, modello F24 Elide o altre modalit\u00e0 telematiche.<\/p>\n<p>Pur essendo la marca servizi gi\u00e0 disponibile presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, l&#8217;Agenzia ha previsto un periodo transitorio per l&#8217;uso del contante fino al 31 dicembre 2017.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>RESIDENTE IN ITALIA IL CITTADINO STRANIERO CHE DISPONE STABILMENTE A QUALSIASI TITOLO DI UN ALLOGGIO NELLO STATO<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Corte di Cassazione con sentenza n. 26638 del 10 novembre scorso ha chiarito la nozione di \u201cabitazione permanente\u201d contenuta nell\u2019art. 4 comma 2 della Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni, ratificata dall\u2019Italia con L. n. 372 del 1997.<br \/>\nLa questione intorno alla quale i giudici di legittimit\u00e0 si sono pronunciati si riferiva al ricorso promosso dalle Entrate contro la decisione della CTR della Lombardia che, confermando la decisione della CTP di Milano, aveva annullato l\u2019atto di irrogazione di sanzioni relativo alla violazione di cui all\u2019articolo 5 del decreto-legge n.167\/1990 emesso nei confronti di un cittadino russo residente in Italia. Secondo le Entrate egli non aveva dichiarato nel modulo RW del modello unico i propri investimenti esteri. La CTP di Milano, come anche la CTR, rilevavano che l\u2019articolo 4 della convenzione tra Italia e Federazione Russa contro le doppie imposizioni prevede quale primo dei criteri risolutivi, al fine di risolvere il conflitto di residenza, quello secondo cui, quando una persona fisica \u00e8 residente in entrambi gli Stati contraenti, detta persona \u00e8 considerata residente nello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente.<\/p>\n<p>Nel caso di specie derivava che, avendo il contribuente dimostrato di essere proprietario nel territorio russo di una casa di civile abitazione e di essere stato presente nel territorio russo solo per poco tempo durante l\u2019annualit\u00e0 contestata, mentre non risultava che in Italia possedesse ad alcun titolo una casa di abitazione, si doveva ritenere che egli avesse in Russia e non gi\u00e0 in Italia, un\u2019abitazione permanente, sicch\u00e9 doveva essere considerato un soggetto convenzionalmente residente in Russia. Il contribuente, per\u00f2 lavorava in Italia e aveva acquistato con denaro proprio un\u2019abitazione intestata alla sua convivente in cui e con la quale risiedeva stabilmente, avendo comunicato ci\u00f2 anche all\u2019anagrafe del comune meneghino. Perci\u00f2, secondo le Entrate, la corretta applicazione dell&#8217;articolo 4, lett. a, della convenzione avrebbe dovuto condurre la CTR a concludere che il contribuente disponeva di un&#8217;abitazione permanente sia in Italia che in Russia e che, quindi, doveva applicarsi non la prima parte all&#8217;articolo 4, comma 2, lettera a, della convenzione stessa bens\u00ec la seconda parte, secondo cui quando una persona dispone di un&#8217;abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti va considerata residente nello Stato contraente in cui le sue relazioni personali ed economiche sono pi\u00f9 strette.<\/p>\n<p>La Cassazione, pronunciandosi sul ricorso delle Entrate, ha chiarito che il concetto di abitazione permanente va interpretato considerando il modello di convenzione OCSE, pertanto, la persona fisica \u00e8 considerata residente nello Stato se dispone di un alloggio in cui il contribuente risiede stabilmente a qualsivoglia titolo, non potendo la caratteristica della permanenza identificarsi nella propriet\u00e0 di essa, ma nel fatto che il soggetto ne pu\u00f2 disporre a suo piacimento per periodi temporali indeterminati.<br \/>\nIl collegio ha perci\u00f2 ritenuto che l\u2019espressione utilizzata dagli Stati contraenti e ratificata nella legge di conversione n. 372\/1997, laddove menziona l\u2019abitazione permanente quale criterio per individuare lo Stato ove il contribuente ha la residenza, vada interpretata avuto riguardo alla situazione di fatto che determina la stabile disponibilit\u00e0 concreta di una abitazione in capo al contribuente, indipendentemente dal possedere il bene immobile a titolo di propriet\u00e0 o meno. Ragion per cui il contribuente in questione deve essere considerato residente nello Stato Italiano e qui tassato. Accolto il ricorso delle Entrate, cassata dunque la pronuncia della CTR.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>CHI ACQUISTA UN ALTRO IMMOBILE NEL MEDESIMO COMUNE PUO\u2019 ACCEDERE AI BENEFICI PRIMA CASA SOLO SE IL PRIMO NON E\u2019 ACCATASTATO COME ABITAZIONE<\/li>\n<\/ol>\n<p>Se si posseggono due immobili nello stesso comune ai fini dell\u2019agevolazione prima casa su quello acquistato successivamente, vale quanto dichiarato nel primo rogito e la categoria catastale del primo immobile e non il fatto che per questo non sia stata a suo tempo richiesta l\u2019agevolazione (massima non ufficiale)<\/p>\n<p>La Cassazione (ord. n. 27376 del 17 nov. 2017) ha accolto il ricorso delle Entrate contro la decisione della CTR della Campania che aveva esaudito la domanda del contribuente diretta ad ottenere l\u2019annullamento dell\u2019avviso di liquidazione notificatogli per negargli i benefici \u201cprima casa\u201d riguardo all\u2019acquisto di un immobile. Il contribuente aveva acquistato anni prima un altro immobile, adibito a studio professionale, ma indicato nel rogito come casa di abitazione censita in categoria catastale A\/2, senza aver richiesto per essa di accedere ai benefici prima casa, invece reclamati e applicati per il secondo acquisto immobiliare. Pertanto, per i giudici di merito, il beneficio andava concesso. Di tutt\u2019altro parere, invece, l\u2019Agenzia delle Entrate, secondo cui il beneficio in parola non spetta a chi \u00e8 gi\u00e0 proprietario di immobile abitativo nel medesimo territorio comunale (Cass. n. 8350 del 2016 e n. 1264 del 2015), indipendentemente dalla richiesta o meno dei benefici.<\/p>\n<p>Sulla stessa linea di pensiero anche la Cassazione, la quale ha osservato che costituisce\u00a0<em>ius receptum<\/em>\u00a0la considerazione che la normativa subordina l\u2019applicazione del beneficio in parola all\u2019acquisto di un\u2019unit\u00e0 immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attivit\u00e0, alla non possidenza di altro immobile \u201cidoneo\u201d ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell\u2019atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove \u00e8 ubicato l\u2019immobile acquistato (Cass. n. 21289 del 2014). Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come \u201cnon idonea\u201d all\u2019uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.\u00a0 inabitabilit\u00e0) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) pu\u00f2 ugualmente godere dell\u2019agevolazione (Cass. n. 2418 del 2003 e n. 8771 del 2000). Ha, inoltre, diritto alla suddetta agevolazione chi, al momento dell\u2019acquisto, sia proprietario di altro immobile utilizzato come studio professionale e quindi in concreto non idoneo ad essere abitato, allorquando ci\u00f2 sia \u201ccomprovato dal successivo accatastamento in Al 10\u201d (Cass. n. 23064 del 2012).<\/p>\n<p>Non avendo tenuto conto dei rilievi dichiarativi e catastali, la decisione della CTR \u00e8 stata cassata con rinvio ai giudici di merito che dovranno ridefinirla tenendo conto delle considerazioni della Corte di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I PUNTI DI IMPRESA DIGITALE, LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE BIS, COME GESTIRE GLI INVESTIMENTI DI FINE ANNO AI FINI DI IPER E SUPER AMMORTAMENTO, IL BONUS PUBBLICITA\u2019, LA NUOVA MARCA SERVIZI PER TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E TASSE IPOTECARIE, LE ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE &nbsp; Presso le Camere di Commercio vengono istituiti i Punti di impresa &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25"}],"collection":[{"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25\/revisions\/26"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}