{"id":27,"date":"2017-12-23T23:12:15","date_gmt":"2017-12-23T23:12:15","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/?p=27"},"modified":"2017-12-23T23:12:15","modified_gmt":"2017-12-23T23:12:15","slug":"circolare-per-la-clientela-n-22-del-21-12-2017","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/2017\/12\/23\/circolare-per-la-clientela-n-22-del-21-12-2017\/","title":{"rendered":"Circolare per la clientela n. 22 del 21\/12\/2017"},"content":{"rendered":"<p>ULTERIORI CHIARIMENTI SULL\u2019IPER AMMORTAMENTO, SEMPLIFICAZIONI PER I REGISTRI IVA, NUOVO BANDO PER LE REGISTRAZIONI DEI MARCHI, PRECISAZIONI SULL\u2019IMPUTAZIONE DI UTILI NELL\u2019IMPRESA FAMILIARE, NOVITA\u2019 SULLE DETRAZIONI DELLE SPESE PER ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, DICHIARAZIONE CANONE RAI ENTRO IL 31 GENNAIO, COME UTILIZZARE I VECCHI VOUCHER<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le Entrate e il Mise forniscono ulteriori chiarimenti riguardanti l&#8217;iper ammortamento, il decreto fiscale convertito con la <a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/norme\/20171204_legge_172.pdf\">legge n. 172\/2017<\/a> ha introdotto una semplificazione riguardante la tenuta dei registri IVA, \u00a0l&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all&#8217;imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all\u2019interno dell\u2019impresa familiare, il decreto fiscale introduce per i periodi 2017 e 2018 le detrazioni per alimenti a fini medici speciali, l&#8217;Agenzia delle Entrate invita i contribuenti a trasmettere la dichiarazione di non detenzione dell\u2019apparecchio televisivo entro e non oltre il 31 gennaio 2018, l&#8217;INPS fornisce le indicazioni operative per l&#8217;utilizzo dei vecchi voucher lavoro: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.<\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3>Soggetti interessati<\/h3>\n<table width=\"710\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"254\">&nbsp;<\/p>\n<p>IMPRESE<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Iper ammortamento: le perizie vanno consegnate all\u2019impresa entro fine anno<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Decreto fiscale: semplificazione per i registri IVA tenuti con sistemi elettronici<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Agevolazioni per le PMI: nuovo bando dal MISE per le registrazioni dei marchi a livello\u00a0 europeo e internazionale<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Impresa familiare: imputazione utili al convivente di fatto<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Voucher lavoro: vecchi buoni utilizzabili fino al 31 dicembre 2017<\/strong><\/td>\n<td width=\"240\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>PROFESSIONISTI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Iper ammortamento: le perizie vanno consegnate all\u2019impresa entro fine anno<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Decreto fiscale: semplificazione per i registri IVA tenuti con sistemi elettronici<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Voucher lavoro: vecchi buoni utilizzabili fino al 31 dicembre 2017<\/strong><\/td>\n<td width=\"216\">\n<h3><\/h3>\n<h3>\u00a0PERSONE FISICHE<\/h3>\n<h3><\/h3>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Impresa familiare: imputazione utili al convivente di fatto<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Detrazioni alimenti a fini medici speciali: novit\u00e0 nel decreto fiscale<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Canone RAI: dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Voucher lavoro: vecchi buoni utilizzabili fino al 31 dicembre 2017<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SOMMARIO<\/p>\n<table width=\"674\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>IPER AMMORTAMENTO: LE PERIZIE VANNO CONSEGNATE ALL\u2019IMPRESA ENTRO FINE ANNO<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>DECRETO FISCALE: SEMPLIFICAZIONI PER I REGISTRI IVA TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>AGEVOLAZIONI PER PMI: NUOVO BANDO DAL MISE PER LE REGISTRAZIONI DEI MARCHI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>IMPRESA FAMILIARE: IMPUTAZIONE UTILI AL CONVIVENTE DI FATTO<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>DETRAZIONI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI: NOVITA\u2019 NEL DECRETO FISCALE<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>CANONE RAI: DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE ENTRO IL\u00a0 31 GENNAIO<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>VOUCHER LAVORO: VECCHI BUONI UTILIZZABILI FINO AL 31 DICEMBRE 2017<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 10<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>IPER AMMORTAMENTO: LE PERIZIE VANNO CONSEGNATE ALL\u2019IMPRESA ENTRO FINE ANNO<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con due interventi di prassi pubblicati il 15 dicembre 2017, le Entrate e il Mise forniscono ulteriori chiarimenti riguardanti l&#8217;iper ammortamento. Con la <a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/norme\/20171215-Risoluzione_152-Iperammortamento.pdf\">Risoluzione n. 152\/E<\/a> del 15 dicembre 2017 l&#8217;Agenzia delle entrate affronta in primis i profili sostanziali dell&#8217;agevolazione, trattando la determinazione dei costo degli investimenti rientranti nell&#8217;iper ammortamento con riferimento ai costi accessori e alle attrezzature funzionali al cespite agevolato.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda invece gli aspetti di tipo procedurale \u00e8 intervenuto il Mise pubblicando la Circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017. Il Mise ha fornito approfondimenti sulla natura, il contenuto e le modalit\u00e0 di redazione della perizia giurata (o dell&#8217;attestato di conformit\u00e0) dei beni aventi le caratteristiche previste dal piano industria 4.0. I chiarimenti, per quanto utili, arrivano con un ritardo incomprensibile se pensiamo che le perizie relative agli investimenti di competenza del 2017 devono essere redatte e asseverate entro il 31 dicembre 2017.<\/p>\n<p>Infatti, secondo quanto gi\u00e0 chiarito con la <a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/prassi\/20170330-Circolare_4_E-AdE.pdf\">Circolare n. 4\/E de 30 marzo 2017<\/a>, la dichiarazione del legale rappresentante e l\u2019eventuale perizia devono essere acquisite dall\u2019impresa beneficiaria entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene \u00e8 interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In sostanza, l\u2019acquisizione della perizia tecnica giurata o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della societ\u00e0 deve avvenire\u00a0entro il termine di chiusura del periodo d\u2019imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell\u2019iper ammortamento.<\/p>\n<p>Come noto, il comma 11, art. 1 della <a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/norme\/20161211-Legge_232-GUI.pdf\">legge n. 232\/2016<\/a> (legge che ha introdotto l&#8217;iper ammortamento), dispone che l\u2019impresa deve produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero un attestato di conformit\u00e0 rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche richieste dalla norma. Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, \u00e8 possibile adempiere all\u2019onere documentale anche attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.<\/p>\n<p>Anche la Risoluzione n. 152\/E delle Entrate tratta il tema delle perizie, con riferimento ai beni e agli impianti complessi per i quali la consegna e le fasi di collaudo e accettazione potrebbero avvenire a ridosso degli ultimi giorni dell\u2019anno; in tal caso, considerando le oggettive difficolt\u00e0 a completare la procedura con il giuramento del professionista incaricato, si pu\u00f2 ovviare procedendo al giuramento anche nei primi giorni del 2018; resta fermo l&#8217;obbligo di verificare, entro il 31 dicembre 2017, le caratteristiche tecniche dei beni e l\u2019interconnessione. In tal ipotesi il tecnico incaricato pu\u00f2 consegnare all\u2019impresa una perizia asseverata entro la fine dell&#8217;anno, assumendosi la responsabilit\u00e0 circa la certezza e la veridicit\u00e0 dei suoi contenuti.<\/p>\n<p>La consegna entro fine anno della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell&#8217;impresa dovr\u00e0 risultare da un atto avente data certa provvedendo, ad esempio, all&#8217;invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure all&#8217;invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec).<\/p>\n<h2>1.1 Contenuto e modalit\u00e0 di redazione della perizia giurata (o dell\u2019attestato di conformit\u00e0) o dell&#8217;autocertificazione<\/h2>\n<p>Il Mise ha infine predisposto uno schema tipo di perizia\/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica pubblicate come allegati alla Circolare n. 547750, con l&#8217;intento di semplificare il lavoro dei soggetti incaricati della redazione delle perizie (allegato 1, 2, 3). Il Ministero precisa che l\u2019adozione degli schemi proposti \u00e8 facoltativa essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni e, aggiungiamo noi, essendo stati pubblicati a soli 15 gg dalla prima scadenza utile.<\/p>\n<p>Le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 deve condurre sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>Classificazione del bene in una delle voci dell\u2019allegato A o B della Legge di Stabilit\u00e0 2017, indicando il punto specifico e nel caso si tratti di beni materiali cui all\u2019allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);<\/li>\n<li>Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina;<\/li>\n<li>Verifica del requisito dell&#8217;interconnessione, specificando le modalit\u00e0 e la data dell\u2019avvenuto riscontro della stessa;<\/li>\n<li>Rinvio all\u2019analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall\u2019ente a corredo della perizia o dell\u2019attestato e custodita presso la sede dell\u2019impresa beneficiaria dell\u2019agevolazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>DECRETO FISCALE: SEMPLIFICAZIONI PER I REGISTRI IVA TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il decreto fiscale, convertito con la <a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/norme\/20171204_legge_172.pdf\">legge n. 172\/2017<\/a>, ha introdotto una semplificazione riguardante la tenuta dei registri IVA.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 19-octies, comma 6 del decreto consente la possibilit\u00e0 di tenere i registri IVA, di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633\/1972, con sistemi elettronici senza obbligatoriamente ottemperare alla stampa degli stessi: tale semplificazione trova applicazione a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e possano esser stampati su richiesta degli organi competenti.<\/p>\n<h2>1.1 Le disposizioni in vigore<\/h2>\n<p>Come noto, secondo le disposizioni dell&#8217;art. 7, comma 4-ter del D.L. 357\/1994, i registri IVA degli acquisti e delle vendite devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa all&#8217;esercizio cui le registrazioni si riferiscono; cos\u00ec, ad esempio, i registri IVA riferiti al periodo d&#8217;imposta 2017 devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 (Modello Redditi 2018, presentazione entro il 30 settembre 2018, termine di stampa entro il 30 dicembre 2018).<\/p>\n<p>I medesimi termini di stampa valgono anche per gli altri libri contabili obbligatori tenuti tramite sistemi meccanografici, ossia il libro giornale, il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie, i conti di mastro e le scritture ausiliarie di magazzino.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 19-octies del decreto fiscale introduce, pertanto, una deroga alle previsioni del citato comma 4-ter consentendo, per i soli registri IVA, la possibilit\u00e0 di non provvedere alla stampa dei registri entro i termini previsti, purch\u00e9 gli stessi siano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Tale semplificazione lascia perci\u00f2 invariati gli obblighi di stampa per le altre scritture obbligatorie.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"671\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"177\">\u00a0 Si ricorda che\u2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">In caso di conservazione sostitutiva delle scritture contabili riferite all&#8217;anno N, secondo le modalit\u00e0 previste dal D.M. 17 giugno 2014 che consentono di garantire l&#8217;originalit\u00e0 e l\u2019immodificabilit\u00e0 dei documenti, oltre che l\u2019autenticit\u00e0 e la leggibilit\u00e0 nel tempo, il processo di conservazione deve essere effettuato entro il termine del 30 dicembre dell&#8217;esercizio N+1.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>AGEVOLAZIONI PER PMI: NUOVO BANDO DAL MISE PER LE REGISTRAZIONI DEI MARCHI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE<\/li>\n<\/ol>\n<p>Pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo bando relativo alla misura MARCHI+3 a sostegno della capacit\u00e0 innovativa e competitiva delle PMI. L\u2019agevolazione promuove l\u2019estensione del proprio marchio nazionale, a livello dell\u2019Unione Europea ed internazionale, favorendo la registrazione di:<\/p>\n<ul>\n<li>marchi comunitari presso EUIPO (Ufficio dell&#8217;Unione europea per la propriet\u00e0 intellettuale) e\/o<\/li>\n<li>marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Propriet\u00e0 Intellettuale).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le risorse disponibili ammontano complessivamente a \u20ac 3.825.000,00 e le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo p.v., registrandosi al portale www.marchipiu3.it, dove verr\u00e0 attribuito un numero di protocollo che dovr\u00e0 essere riportato nella domanda, da inviare mediante PEC, entro i 5 giorni successivi. L\u2019istruttoria delle domande e tutti gli adempimenti tecnici e organizzativi relativi alla concessione delle agevolazioni sono demandati a UnionCamere.<\/p>\n<p>Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:<\/p>\n<ol>\n<li>abbiano una dimensione di\u00a0micro, piccola o media impresa, cos\u00ec come definita dalla Raccomandazione 2003\/361\/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attivit\u00e0 Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i.;<\/li>\n<li>abbiano sede legale e operativa in Italia;<\/li>\n<li>siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;<\/li>\n<li>non siano in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a procedure concorsuali;<\/li>\n<li>non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all\u2019art. 67 della vigente normativa antimafia (Dlgs n. 159\/2011 e s.m.i.);<\/li>\n<li>siano titolari del\/i marchio\/i oggetto della domanda di agevolazione;<\/li>\n<li>abbiano gi\u00e0 provveduto alla registrazione del marchio a livello dell\u2019Unione europea e\/o internazionale, a seconda dell\u2019agevolazione richiesta e ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell\u2019EUIPO e\/o sul registro internazionale dell\u2019OMPI (Romarin).<\/li>\n<\/ol>\n<p>I requisiti di cui alle lettere da b. a f. devono essere posseduti dal\u00a0momento della presentazione della domanda sino a quello dell\u2019erogazione dell\u2019agevolazione.<\/p>\n<p>L\u2019impresa pu\u00f2 richiedere agevolazioni per le seguenti spese sostenute: progettazione del marchio; assistenza per il deposito effettuata da un avvocato o mandatario abilitato; ricerche di anteriorit\u00e0; assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni\/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione; tasse di deposito.<\/p>\n<p>L\u2019agevolazione \u00e8 concessa fino all\u201980% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. Ai fini dell\u2019ammissibilit\u00e0, tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere state sostenute e fatturate a decorrere dal 1\u00b0 giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>IMPRESA FAMILIARE: IMPUTAZIONE UTILI AL CONVIVENTE DI FATTO<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 134\/E del 2017, fornisce chiarimenti in merito all&#8217;imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all\u2019interno dell\u2019impresa familiare.<\/p>\n<h2>4.1 Impresa familiare: il quesito del contribuente<\/h2>\n<p>L&#8217;istante \u00e8 il titolare di una ditta individuale che ha costituito con la propria compagna una convivenza di fatto, applicando quanto stabilito dalla legge 76\/2016, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.<\/p>\n<p>In seguito l&#8217;istante, con scrittura privata autenticata dal notaio, ha sottoscritto un atto modificativo di impresa familiare nella quale dichiarava la cessazione al 31 dicembre 2016 della prestazione d\u2019opera resa dalla madre e l\u2019inserimento nell\u2019impresa della propria convivente di fatto.<\/p>\n<p>Chiedendo chiarimenti in merito all&#8217;amministrazione finanziaria, <em>&#8220;l\u2019istante ritiene di potere imputare, a decorrere dall\u2019anno di imposta 2107, una parte degli utili alla sig.ra \u2026 quale convivente di fatto&#8221;<\/em>.<\/p>\n<h2>4.2 Impresa familiare: la risposta delle Entrate<\/h2>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 134\/E del 2017, precisa che la legge 76\/2016 ha introdotto nel Codice Civile l&#8217;art. 230-ter che riconosce <em>\u201cAl convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all\u2019interno dell\u2019impresa dell\u2019altro convivente\u2026il diritto di partecipazione agli utili dell\u2019impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonch\u00e9 agli incrementi dell\u2019azienda, anche in ordine all\u2019avviamento, commisurata al lavoro prestato\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia osserva inoltre che l\u2019art. 5, comma 4, del TUIR, che regola il trattamento fiscale dell&#8217;impresa familiare, richiama solo l\u2019art. 230-bis del Codice Civile e non anche l\u2019art. 230-ter, che reca la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all\u2019impresa dell\u2019altro convivente.<\/p>\n<p>Tuttavia il riconoscimento del diritto alla partecipazione agli utili dell&#8217;impresa familiare spettante al convivente richiamato dall&#8217;art. 230-ter<em> &#8220;consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell\u2019impresa familiare all\u2019interno dell\u2019articolo 5 del TUIR&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>In conclusione l&#8217;Agenzia ritiene &#8220;che il reddito spettante alla convivente di fatto \u2026, derivante dalla partecipazione agli utili dell\u2019impresa del convivente sia a lei imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>DETRAZIONI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI: NOVITA\u2019 NEL DECRETO FISCALE<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il decreto fiscale, con la legge di conversione n. 172\/2017, introduce per i periodi 2017 e 2018 le detrazioni per alimenti a fini medici speciali.<\/p>\n<p>La legge n. 172\/2017, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, introduce la possibilit\u00e0 di ottenere una detrazione fiscale pari al 19% delle spese sostenute per l&#8217;acquisto <em>&#8220;di <\/em>alimenti a fini medici speciali<em>, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all&#8217;articolo 7 del decreto del Ministro della sanit\u00e0 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001&#8243;<\/em>.<\/p>\n<p>La detrazione spetta dunque ai soggetti affetti da patologie che necessitano di suddetti alimenti, dalle malattie metaboliche congenite al diabete.<\/p>\n<p>La norma di fatto esclude gli alimenti per celiaci, contenuti nella sezione A2 del sopra citato Registro. Si escludono espressamente anche gli alimenti destinati ai lattanti.<\/p>\n<p>Il beneficio riguarder\u00e0 i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, dunque si tratta di un provvedimento temporaneo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"671\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"177\">\u00a0 Si ricorda che\u2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">Gli <strong>alimenti a fini medici speciali, AFMS<\/strong>, sono alimenti prodotti per soggetti che a causa di &#8220;una malattia, un disturbo o una condizione medica particolari&#8221; non possono consumare cibi reperibili presso i comuni canali di distribuzione, avendo delle esigenze nutrizionali specifiche.<\/p>\n<p>Il <strong>Regolamento UE n. 609\/2013 <\/strong>ne fornisce una definizione puntuale: <em>&#8220;un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; \u00e8 destinato all\u2019alimentazione completa di o parziale di pazienti con capacit\u00e0 limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non pu\u00f2 essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta<\/em><em>.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>CANONE RAI: DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE ENTRO IL\u00a0 31 GENNAIO<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate invita i contribuenti, ai fini dell&#8217;esenzione dal canone RAI, a trasmettere la dichiarazione di non detenzione dell\u2019apparecchio televisivo entro e non oltre il 31 gennaio 2018, consigliando di anticipare i tempi.<\/p>\n<h2>6.1 Canone RAI: dichiarazione di non detenzione<\/h2>\n<p>Con l&#8217;introduzione, a partire dal 2016, del canone RAI in bolletta, vige la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo nel caso in cui vi sia un&#8217;utenza elettrica nel luogo in cui il contribuente abbia la residenza.<\/p>\n<p>In presenza di detta utenza, il contribuente si vede addebitare il canone RAI nelle bollette per l&#8217;energia elettrica in 10 rate mensile (da gennaio a ottobre di ciascun anno).<\/p>\n<p>Nel caso in cui il contribuente abbia un&#8217;utenza elettrica attiva nel luogo di residenza ma non sia in possesso di un apparecchio televisivo, deve fornire una dichiarazione annuale di non detenzione da parte propria o di altro componente della famiglia anagrafica.<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ricorda che <em>&#8220;il modello pu\u00f2 essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell\u2019abitazione in cui l\u2019utenza elettrica \u00e8 ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non \u00e8 presente alcun apparecchio tv&#8221;<\/em>.<\/p>\n<h2>6.2 Canone RAI: presentazione della dichiarazione<\/h2>\n<p>La dichiarazione relativa all&#8217;anno 2018 deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2018, ma dal momento che il canone RAI verr\u00e0 addebitato a partire da gennaio, sarebbe consigliabile per i contribuenti anticiparne la trasmissione al mese di dicembre 2017 per evitare un addebito per cui poi dover chiedere il rimborso (nei casi in cui il cliente abbia la domiciliazione bancaria per le bollette).<\/p>\n<p>Ilmodello di dichiarazione sostitutiva \u00e8 reperibile direttamente sui siti <a href=\"http:\/\/www.agenziaentrate.gov.it\/\">www.agenziaentrate.gov.it<\/a> ewww.canone.rai.it, ed \u00e8 possibile inviarlo nelle seguenti modalit\u00e0 alternative fra loro:<\/p>\n<ul>\n<li>direttamente online attraverso l&#8217;applicazione dedicata dell&#8217;Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;<\/li>\n<li>tramite intermediari abilitati (Caf e professionisti), sempre in via telematica;<\/li>\n<li>in forma cartacea via posta, allegando copia di un valido documento di riconoscimento, inplico raccomandato senza busta all\u2019indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. \u2013 Sportello abbonamenti tv \u2013 Casella Postale 22 \u2013 10121 Torino;<\/li>\n<li>via posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all\u2019indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>VOUCHER LAVORO: VECCHI BUONI UTILIZZABILI FINO AL 31 DICEMBRE 2017<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;INPS, con il messaggio n. 4752 del 2017, fornisce le indicazioni operative per l&#8217;utilizzo dei vecchi voucher lavoro, abrogati dal D.L. 25\/2017, acquistati prima del 17 marzo 2017. Vanno utilizzati entro la fine del 2017 o ne va richiesto il rimborso entro il 31 marzo 2018.<\/p>\n<h2>7.1 Voucher lavoro: periodo transitorio<\/h2>\n<p>Il D.L. 25\/2017 ha abrogato i voucher lavoro istituiti dal D.L. 81\/2015. L&#8217;INPS, con il messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, ha fornito indicazioni operative in merito all&#8217;utilizzo o al rimborso dei voucher acquistati prima del 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del D.L. 25\/2017, e non ancora utilizzati.<\/p>\n<p>L&#8217;INPS ricorda che \u00e8 stato istituito un periodo transitorio che si chiuder\u00e0 il 31 dicembre 2017, periodo durante il quale l&#8217;utilizzo dei suddetti voucher<em> &#8220;deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto legge e contenute nel decreto legislativo n. 81\/2015&#8221;<\/em>. valgono dunque le vecchie regole.<\/p>\n<p>L&#8217;INPS precisa inoltre che i buoni in oggetto<em> &#8220;possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avr\u00e0 luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sar\u00e0 consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017&#8221;<\/em>.<\/p>\n<h2>7.2 Voucher lavoro: procedura telematica e rimborsi<\/h2>\n<p>Le prestazioni fruite con i vecchi buoni lavoro entro il 31 dicembre 2017, dovranno essere consuntivate entro e non oltre il 15 gennaio 2018, poich\u00e9 partire dal 16 gennaio 2017 non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile accedere alla procedura telematica dedicata all&#8217;utilizzo dei vecchi voucher.<\/p>\n<p>I voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2017, potranno essere rimborsati. Per ottenere il rimborso occorrer\u00e0 farne richiesta mediante Sc52 entro il 31 marzo 2018.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ULTERIORI CHIARIMENTI SULL\u2019IPER AMMORTAMENTO, SEMPLIFICAZIONI PER I REGISTRI IVA, NUOVO BANDO PER LE REGISTRAZIONI DEI MARCHI, PRECISAZIONI SULL\u2019IMPUTAZIONE DI UTILI NELL\u2019IMPRESA FAMILIARE, NOVITA\u2019 SULLE DETRAZIONI DELLE SPESE PER ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, DICHIARAZIONE CANONE RAI ENTRO IL 31 GENNAIO, COME UTILIZZARE I VECCHI VOUCHER &nbsp; Le Entrate e il Mise forniscono ulteriori chiarimenti riguardanti &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27"}],"collection":[{"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27\/revisions\/28"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}