{"id":30,"date":"2018-01-31T08:47:09","date_gmt":"2018-01-31T08:47:09","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/?p=30"},"modified":"2018-01-31T08:47:09","modified_gmt":"2018-01-31T08:47:09","slug":"circolere-per-la-clientela-n-1-2018-del-24-01-2018","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/2018\/01\/31\/circolere-per-la-clientela-n-1-2018-del-24-01-2018\/","title":{"rendered":"Circolere per la clientela n. 1\/2018 del 24\/01\/2018"},"content":{"rendered":"<p><strong>Circ. 01\/2018 <\/strong>Aggiornata al \u00a024.01.2018<\/p>\n<p>ALCUNE TRA LE NOVITA\u2019 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018, DAL 2019 SCATTA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI, IL MISE CONFERMA LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER IL 2018, I RIFLESSI DELLA ROTTAMAZIONE CARTELLE SUL DURC ON LINE, DAL 15 GENNAIO 2018 OCCORRE PRESENTARE UNA NUOVA DSU<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Legge di Bilancio 2018 adegua la normativa del nostro Paese in merito alla nozione di stabile organizzazione sulla base del modello OCSE, stabilisce che datori di lavoro o committenti dal prossimo 1\u00b0 luglio saranno obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione, introduce le detrazioni legate alle spese sostenute per l&#8217;acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, proroga per tutto il 2018 il bonus mobili, il MISE indica le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1\u00b0 gennaio 2018, l&#8217;Inps definisce possibile il rilascio del DURC on-line sin dalla domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti, l&#8217;INPS informa che dal 15 gennaio 2018 non sono pi\u00f9 valide le DSU presentate nell\u2019anno 2017: questi i principali argomenti trattati nella Circolare<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Soggetti interessati<\/h3>\n<table width=\"710\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"254\">&nbsp;<\/p>\n<p>IMPRESE<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Stabile organizzazione: modello OCSE anche per l\u2019Italia<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Dal prossimo luglio niente pi\u00f9 contante per pagare lo stipendio ai dipendenti<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Diritto annuale 2018: nota del MISE conferma la riduzione al 50%<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Rottamazione cartelle 2017: riflessi sul DURC ON LINE<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"240\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>PROFESSIONISTI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Dal prossimo luglio niente pi\u00f9 contante per pagare lo stipendio ai dipendenti<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"216\">\n<h3><\/h3>\n<h3>\u00a0PERSONE FISICHE<\/h3>\n<h3><\/h3>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Detrazione trasporti pubblici: novit\u00e0 in legge di bilancio 2018<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Bonus Mobili: prorogato fino al 31.12.2018<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Fatturazione elettronica tra privati<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>ISEE: scadute le DSU presentate nel 2017<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SOMMARIO<\/p>\n<table width=\"674\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>STABILE ORGANIZZAZIONE: MODELLO OCSE ANCHE PER L\u2019ITALIA<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>DAL PROSSIMO LUGLIO NIENTE PIU\u2019 CONTANTE PER PAGARE LO STIPENDIO AI DIPENDENTI<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>DETRAZIONI TRASPORTI PUBBLICI: NOVITA\u2019 IN LEGGE DI BILANCIO 2018<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>BONUS MOBILI: PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2018<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>DIRITTO ANNUALE 2018: NOTA DEL MISE CONFERMA LA RIDUZIONE AL 50%<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 7<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>ROTTAMAZIONE CARTELLE 2017: RIFLESSI SUL DURC ON LINE<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 10<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>8.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>ISEE: SCADUTE LE DSU PRESENTATE NEL 2017<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 12<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>STABILE ORGANIZZAZIONE: MODELLO OCSE ANCHE PER L\u2019ITALIA<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Legge di Bilancio 2018 adegua la normativa del nostro Paese in merito alla nozione di stabile organizzazione sulla base del modello OCSE.<\/p>\n<h2>1.1 Stabile organizzazione: modifiche all&#8217;art. 162 TUIR<\/h2>\n<p>La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205\/2017, all&#8217;art. 1 comma 1010, ridefinisce il concetto di stabile organizzazione adeguando la normativa italiana al nuovo art. 5 del modello OCSE, sulla base delle modifiche apportate dall\u2019Action 7 del BEPS.<\/p>\n<p>Il legislatore ha a tal fine modificato l&#8217;art. 162 del TUIR, inserendo in particolare al comma 2 lettera f-bis una nuova definizione di stabile organizzazione:<\/p>\n<p><em>&#8220;una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>Detta definizione supera il concetto fisico, con la presenza di una struttura materiale o in termini di personale, di stabile organizzazione basata sull&#8217;insediamento nel territorio dello Stato.<\/p>\n<h2>1.2 Stabile organizzazione: presenza economica<\/h2>\n<p>Nell&#8217;ambito del progetto BEPS, la &#8220;presenza economica&#8221; pu\u00f2 essere rilevata sulla base dei seguenti fattori:<\/p>\n<ul>\n<li>ricavi prodotti in un determinato Stato;<\/li>\n<li>elementi cosiddetti \u201cdigitali\u201d, come l\u2019utilizzo di un nome di dominio locale,di una piattaforma digitale locale o l\u2019adozione di metodi di pagamento locali;<\/li>\n<li>fattori legati alla clientela, quali il numero di utenti mensili sul territorio dello Stato, la regolare conclusione di contratti online o il volume di dati raccolti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le ulteriori modifiche all&#8217;art. 162 del TUIR valgono a partire dal 1\u00b0 gennaio 2018, tuttavia occorre valutare le novit\u00e0 in relazione alla Convenzione Multilaterale OCSE17, siglata dal nostro Paese nel giugno 2017 e che dovrebbe entrare in vigore nel 2019.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>DAL PROSSIMO LUGLIO NIENTE PIU\u2019 CONTANTE PER PAGARE LO STIPENDIO AI DIPENDENTI<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi dal 910 al 915) stabilisce che datori di lavoro o committenti, a far data dal prossimo 1\u00b0 luglio, sono obbligati ad utilizzare una banca o un ufficio postale per corrispondere ai lavoratori la retribuzione nonch\u00e9 ogni anticipo di essa.<\/p>\n<p>I pagamenti degli stipendi dal mese di luglio potranno essere pertanto effettuati esclusivamente attraverso:<\/p>\n<ul>\n<li>bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;<\/li>\n<li>strumenti di pagamento elettronico;<\/li>\n<li>pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;<\/li>\n<li>emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L\u2019impedimento s\u2019intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento \u00e8 il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purch\u00e9 di et\u00e0 non inferiore a sedici anni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dalla data indicata dalla legge di bilancio, quindi datori di lavoro o committenti non potranno pi\u00f9 corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.<\/p>\n<p>Sono esclusi dall\u2019obbligo (art. 1, comma 913) infatti solo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all\u2019art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165\/2001 e quelli di cui alla l. n. 339 \/ 1958 e quelli comunque rientranti nell\u2019ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per addetti a servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale.<\/p>\n<p>La sanzione amministrativa pecuniaria comminata al datore di lavoro o committente che viola l\u2019obbligo di effettuare il pagamento degli stipendi mediante le sole modalit\u00e0 stabilite dalla legge di bilancio va da 1.000 euro fino a 5.000 euro. La legge di bilancio (art. 1, comma 912) stabilisce inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell\u2019avvenuto pagamento della retribuzione.<\/p>\n<p>Entro i prossimi tre mesi, il Governo \u00e8 chiamato a stipulare con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l\u2019Associazione bancaria italiana e con la societ\u00e0 Poste italiane Spa una convenzione con cui verranno individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni innanzi descritte.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>DETRAZIONI TRASPORTI PUBBLICI: NOVITA\u2019 IN LEGGE DI BILANCIO 2018<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Legge di Bilancio 2018 introduce le detrazioni legate alle spese sostenute per l&#8217;acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.<\/p>\n<h2>3.1 Detrazioni trasporti pubblici: 19% sugli abbonamenti<\/h2>\n<p>La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205\/2017, all&#8217;art. 1 comma 28, va a modificare l&#8217;art. 15 del TUIR introducendo la detrazione sugli abbonamenti al trasporto pubblico locale (TPL), regionale ed interregionale.<\/p>\n<p>Di seguito i dettagli relativi alla nuova detrazione:<\/p>\n<ul>\n<li>importo massimo su cui determinare la detrazione pari a 250 euro;<\/li>\n<li>detrazione pari al 19% delle spese sostenute entro il tetto massimo di cui sopra.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In sostanza l&#8217;importo massimo detraibile ammonter\u00f2 a 47,50 euro.<\/p>\n<h2>3.2 Detrazioni trasporti pubblici: buoni TPL<\/h2>\n<p>La norma introduce un ulteriore incentivo all&#8217;uso del trasporto pubblico, coinvolgendo le aziende.<\/p>\n<p>Il legislatore ha infatti previsto che le somme erogate o rimborsate a tutti i dipendenti o ad alcune categorie degli stessi da parte del datore di lavoro, oppure le spese direttamente sostenute da quest&#8217;ultimo, volontariamente o in conformit\u00e0 a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l&#8217;acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei loro familiari, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente. Si tratta dei cosiddetti\u00a0&#8220;buoni TPL&#8221;.<\/p>\n<p>Entrambe le agevolazioni sono in vigore a partire dal 1\u00b0 gennaio 2018 e confluiranno nei modelli 730 e Redditi 2019.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>BONUS MOBILI: PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2018<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Legge di Bilancio 2018 proroga per tutto il 2018 il bonus mobili, la possibilit\u00e0 di detrarre il 50% della spesa per l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici legati ad interventi di ristrutturazione.<\/p>\n<h2>4.1 Bonus mobili: la proroga nella Legge di Bilancio 2018<\/h2>\n<p>La Legge di Bilancio 2018, legge n. 205\/2017, all&#8217;art. 1 comma 3, introduce la proroga del beneficio fiscale legato all&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione edilizia.<\/p>\n<p>Di seguito i vincoli definiti dal legislatore:<\/p>\n<ul>\n<li>il bonus \u00e8 rappresentato dalla possibilit\u00e0 di detrarre il 50% della spesa sostenuta per un tetto massimo di 10mila euro per immobile;<\/li>\n<li>il bonus riguarda l\u2019acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ ovvero A per i forni;<\/li>\n<li>gli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si ha diritto al bonus devono essere iniziati a partire dal 1\u00b0 gennaio 2017.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>4.2 Bonus mobili e bonus ristrutturazioni<\/h2>\n<p>La Legge di Bilancio, sempre al comma 3 dell&#8217;art. 1 ha prorogato la possibilit\u00e0 di detrarre il 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie \u00a0(gi\u00e0 citate nel paragrafo precedente) per un tetto massimo di 96mila euro.<\/p>\n<p>La detrazione riguarda i lavori avviati a partire dal 1\u00b0 gennaio 2018, mentre a partire dal 1\u00b0 gennaio 2019 detta detrazione passer\u00e0 al 36% con un tetto massimo pari a 48mila euro.<\/p>\n<p>Il bonus pu\u00f2 essere fruito da chi possiede a vario titolo l&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione e occorrer\u00e0, come negli anni passati, trasmettere telematicamente una comunicazione relativa all&#8217;Enea relativa agli interventi effettuati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dal 2019 scatta l\u2019obbligo della fatturazione elettronica anche tra privati. Ma come predisporre la fattura elettronica? E come gestire correttamente la trasmissione telematica di questo documento fiscale?<\/p>\n<p>Essenzialmente, la fattura elettronica tra privati \u00e8 una normale fattura contenente tutti gli elementi che la legge richiede di indicare quando essa viene emessa in formato cartaceo, ovvero tutto quanto stabilito nel comma 2, art. 21 del D.P.R. 633\/1972.<\/p>\n<h2>5.1 Cosa cambia allora rispetto alla fattura cartacea (analogica)?<\/h2>\n<p>A differenza della fattura in formato cartaceo, nella fattura elettronica cambia il processo di emissione, nel senso che quest\u2019ultima viene emessa, ricevuta e conservata esclusivamente in forma digitale; in parole povere, nasce e viene conservata in forma digitale e inviata al destinatario telematicamente, senza essere mai stampata.<\/p>\n<p>Attenzione per\u00f2, perch\u00e9 per essere valida, la fattura elettronica deve essere emessa in un formato che possa garantire l\u2019autenticit\u00e0 dell\u2019origine, l\u2019integrit\u00e0 del contenuto, la leggibilit\u00e0 dello stesso dal momento della sua emissione e fino al termine del suo periodo di conservazione (comma 3, art. 21, DPR n. 633\/1972) che \u00e8 di dieci anni decorrenti dalla data di emissione. Lo stesso articolo 21 del DPR n. 633, stabilisce che l\u2019autenticit\u00e0 dell\u2019origine e l\u2019integrit\u00e0 del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l\u2019apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell\u2019emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l\u2019autenticit\u00e0 dell\u2019origine e l\u2019integrit\u00e0 dei dati. Queste garanzie vengono rispettate se la fattura elettronica tra privati (BtoB) \u00e8 conforme alle specifiche tecniche fissate per la fattura elettronica tra pubblica amministrazione e privati, che lo ricordiamo \u00e8 diventata obbligatoria tra il 2014 e il 2015.<\/p>\n<p>Pertanto, la fattura elettronica relativa ai rapporti tra imprese o professionisti per essere valida:<\/p>\n<ul>\n<li>deve contenere tutti i dati indicati nell\u2019art. 21 comma 2 del DPR n. 633\/72;<\/li>\n<li>deve essere emessa in formato XML (pu\u00f2 essere una singola fattura o un blocco di fatture compresso in formato zip) o in eventuali altri formati i cui standard sono validamente riconosciuti dall\u2019Unione europea e che verranno individuati da un decreto del MEF;<\/li>\n<li>deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente (in modo da garantire autenticit\u00e0 dell\u2019origine); l\u2019estensione del file dopo la firma assumer\u00e0 il valore \u201c.xml.p7m\u201d oppure \u201c.xml\u201d a seconda del formato utilizzato tra i due formati di firma ammessi (CMS Advanced Electronic Signatures; XML Advanced Electronic Signatures);<\/li>\n<li>deve essere trasmessa al destinatario esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>5.2 Cosa \u00e8 il Sistema di Interscambio?<\/h2>\n<p>Si tratta di un sistema di trasmissione elettronica di dati messo a punto dalla SOGEI e gestito dall\u2019Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle fatture alla pubblica amministrazione, che consente di effettuare i controlli formali necessari per garantire il successivo regolare inoltro al destinatario del documento fiscale. Questo sistema di trasmissione \u00e8 stato esteso anche alla fatturazione elettronica tra privati, anzi con la legge di bilancio \u00e8 diventato l\u2019unico sistema utilizzabile, infatti, secondo quanto stabilito dal comma 909 della legge di bilancio 2018 le fatture tra privati possono essere emesse utilizzando esclusivamente\u00a0questo sistema di trasmissione e in formato XML (per approfondimenti sul formato si veda il Decreto MEF n. 55\/2013) o in altri formati basati su standard o norme riconosciuti nell\u2019ambito dell\u2019Unione Europea che dovrebbero essere individuati a breve con decreto del MEF.<\/p>\n<p>Gli operatori economici possono comunque avvalersi, attraverso accordi tra le parti (emittente e destinatario della fattura elettronica), di intermediari per la trasmissione del documento fiscale al Sistema di Interscambio. Ad ogni modo, la responsabilit\u00e0 sul rispetto delle norme permane in capo al soggetto che emette la fattura; quindi dal 2019, qualora venga emessa una fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato con modalit\u00e0 diverse da quelle descritte, la fattura si intender\u00e0 non emessa e si applicheranno le sanzioni di cui all\u2019art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Inoltre, il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all\u2019articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>DIRITTO ANNUALE 2018: NOTA DEL MISE CONFERMA LA RIDUZIONE AL 50%<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 26505 del 16 gennaio 2018, indica le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1\u00b0 gennaio 2018.<\/p>\n<h2>6.1 Diritto annuale 2018: la nota del MISE<\/h2>\n<p>Il MISE, con la nota n. 26505 del 16 gennaio 2018, afferma:<\/p>\n<p><em>&#8220;Nelle more della definizione del processo di riordino che sta interessando le camere di commercio e nella considerazione che la variazione del fabbisogno \u00e8 assolutamente irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2018 e, quindi, non significativa, si \u00e8 ritenuto che non sia necessario aggiornare le misure del diritto annuale con un nuovo decreto da adottare ai sensi del comma 5 del citato articolo 18 della legge n. 580\/1993 e successive modificazioni.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>In assenza di nuovi interventi normativi, il decreto 8 gennaio 2015 dispone la riduzione delle misure del diritto annuale in misura pari a quella legislativamente prevista anche per gli anni successivi e, quindi del 50% a partire dal 2017.<\/p>\n<h2>6.2 Diritto annuale 2018: diritti in misura fissa<\/h2>\n<p>La Nota suddivide le imprese che pagano i diritti camerali in misura fissa dalle imprese che pagano i diritti camerali in misura variabile, ossia in funzione del fatturato.<\/p>\n<p>Imprese che pagano in misura fissa<strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 44 euro; si aggiungono 8,8 euro per ogni eventuale unit\u00e0 locale;<\/li>\n<li>Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 100,00 euro; si aggiungono 20 euro per ogni eventuale unit\u00e0 locale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa<strong>:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Societ\u00e0 semplici non agricole: 100 euro; si aggiungono 20 euro per ogni eventuale unit\u00e0 locale;<\/li>\n<li>Societ\u00e0 semplici agricole: 50 euro; si aggiungono 10 euro per ogni eventuale unit\u00e0 locale;<\/li>\n<li>Societ\u00e0 tra avvocati previste dal D.Lgs. N. 96\/2001: 100 euro;si aggiungono 20 euro per ogni eventuale unit\u00e0 locale;<\/li>\n<li>Soggetti iscritti al REA: 15 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Imprese con sede principale all&#8217;estero:<\/p>\n<ul>\n<li>per ciascuna unit\u00e0 locale\/sede secondaria: 55 euro.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>6.3 Diritto annuale 2018: diritti commisurati al fatturato<\/h2>\n<p>Le imprese, invece, tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cio\u00e8 le altre imprese diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) applicano al fatturato 2017 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi cos\u00ec determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all\u2019unit\u00e0 di euro, per eccesso, se la frazione decimale \u00e8 uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).<\/p>\n<p>Imprese che pagano in misura variabile (in funzione del fatturato):<\/p>\n<p>Le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare per i calcoli sono le seguenti:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\"><strong>\u00a0 SCAGLIONI DI FATTURATO \u00a0<\/strong><\/td>\n<td><strong>\u00a0 ALIQUOTE \u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0da euro<\/td>\n<td>\u00a0a euro<\/td>\n<td>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a00<\/td>\n<td>\u00a0100.000<\/td>\n<td>\u00a0200 euro (misura fissa)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0oltre\u00a0100.000<\/td>\n<td>\u00a0250.000<\/td>\n<td>\u00a00,015%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0oltre\u00a0250.000<\/td>\n<td>\u00a0500.000<\/td>\n<td>\u00a00,013%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0oltre\u00a0500.000<\/td>\n<td>\u00a01.000.000<\/td>\n<td>\u00a00,010%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0oltre\u00a01.000.000<\/td>\n<td>\u00a010.000.000<\/td>\n<td>\u00a00,009%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0oltre\u00a010.000.000<\/td>\n<td>\u00a035.000.000<\/td>\n<td>\u00a00,005%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0oltre\u00a035.000.000<\/td>\n<td>\u00a050.000.000<\/td>\n<td>\u00a00,003%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00a0oltre\u00a050.000.000<\/td>\n<td>&nbsp;<\/td>\n<td>\u00a00,001%\u00a0(fino ad un max di 40.000 euro)<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato \u00e8 soggetta alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000 euro, l\u2019importo del diritto annuale da versare \u00e8 pari ad 100 euro.<\/p>\n<p>Anche l\u2019importo massimo da versare (40.000 euro), \u00e8 soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l\u2019importo da versare sar\u00e0 superiore a 20.000 euro.<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>ROTTAMAZIONE CARTELLE 2017: RIFLESSI SUL DURC ON LINE<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;Inps con Messaggio n. 142\/2018 definisce possibile il rilascio del DURC on-line sin dalla domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti, anche dopo il decreto 148\/2017.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/norme\/20171016-decreto_fiscale_2018.pdf\">L\u2019articolo 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148<\/a>, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto alcune novit\u00e0 in merito alla possibilit\u00e0 di accesso alla\u00a0definizione agevolata\u00a0delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.<\/p>\n<p>Il nuovo quadro normativo prevede per i contribuenti la possibilit\u00e0 di:<\/p>\n<ol>\n<li>a)\u00a0\u00a0 pagare le rate in scadenza a luglio, settembre e novembre 2017, come stabilite dall\u2019articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 193\/2016, entro il 7 dicembre 2017, senza decadere dai benefici della stessa definizione (art. 1, comma 1);<\/li>\n<li>b)\u00a0\u00a0 accedere ai benefici della\u00a0definizione agevolata\u00a0per i carichi affidati all\u2019Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano gi\u00e0 stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193\/2016 (art. 1, comma 4, lett. a), n.1);<\/li>\n<li>c)\u00a0\u00a0 accedere alla\u00a0definizione agevolata\u00a0per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, non ammessi alla precedente\u00a0definizione\u00a0perch\u00e9 non in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 4, lett. a), n. 2);<\/li>\n<li>d)\u00a0\u00a0 di accedere ai benefici della definizione agevolata per i carichi affidati all\u2019Agente della Riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (art. 1, comma 4, lett. b).<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019articolo 1, comma 1, del decreto 148\/2017, ha consentito ai contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017, di potere rientrare nei benefici previsti dalla\u00a0<em>definizione agevolata<\/em>\u00a0pagando le predette rate in un\u2019unica soluzione\u00a0entro il 7 dicembre 2017.<\/p>\n<h3>7.1 Estensione della\u00a0definizione agevolata\u00a0ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 4, lett. a) e b)<\/h3>\n<p>L\u2019articolo 1, comma 4, del decreto in trattazione riguarda:<\/p>\n<ol>\n<li>i carichi affidati all\u2019Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano gi\u00e0 stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell\u2019articolo 6, comma 2, del decreto legge n. 193\/2016;<\/li>\n<li>i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente\u00a0definizione\u00a0in assenza di regolarit\u00e0 dei pagamenti al 31 dicembre 2016;<\/li>\n<li>i carichi affidati all\u2019Agente della Riscossione dal 1\u00b0 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.<\/li>\n<\/ol>\n<p>In questi casi il contribuente\u00a0pu\u00f2 accedere all\u2019agevolazione\u00a0presentando la dichiarazione di adesione entro il\u00a015 maggio 2018\u00a0e utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet dell\u2019Agente della Riscossione. Dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data di pagamento della prima\/unica rata sono sospesi i pagamenti delle rate riferite a piani di rateazioni aventi scadenza successiva alla data di presentazione.<\/p>\n<h3>7.2 Cosa prevede l\u2019iter della nuova definizione<\/h3>\n<p>&#8211; entro il\u00a031 marzo 2018,\u00a0limitatamente ai carichi di cui al n. 3, la trasmissione da parte dell\u2019Agente al contribuente dell\u2019informazione sulla posizione debitoria definibile;<\/p>\n<p>&#8211; entro il\u00a030 giugno 2018\u00a0la comunicazione dell\u2019Agente al contribuente dell\u2019ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della\u00a0definizione, nonch\u00e9 delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.<\/p>\n<p>Il pagamento delle somme oggetto della comunicazione in unica rata oppure in un numero massimo di cinque rate alle seguenti scadenze:<\/p>\n<p>&#8211; luglio 2018 \/\u00a0 settembre 2018 \/ ottobre 2018 \/ novembre 2018 \/ febbraio 2019<\/p>\n<p>Relativamente ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente\u00a0<em>definizione<\/em>\u00a0in assenza di regolarit\u00e0 dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l\u2019Agente della Riscossione comunica al contribuente:<\/p>\n<p>&#8211; entro il\u00a030 giugno 2018\u00a0l\u2019importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;<\/p>\n<p>&#8211; entro il\u00a030 settembre 2018\u00a0l\u2019ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della\u00a0<em>definizione agevolata<\/em>\u00a0unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.<\/p>\n<p>Il contribuente, ai fini della\u00a0<em>definizione<\/em>, \u00e8 tenuto a pagare:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 \u00a0in unica soluzione, entro il\u00a031 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;<\/p>\n<p>&#8211; nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all\u201980% delle somme complessivamente dovute;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0 \u00a0entro febbraio 2019, l\u2019ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.<\/p>\n<p>Si evidenzia che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporter\u00e0 l\u2019improcedibilit\u00e0 della nuova istanza di\u00a0<em>definizione agevolata<\/em>\u00a0e quindi la mancata ammissione alla stessa.<\/p>\n<h3>7.3 Riflessi sul Durc<\/h3>\n<p>Il contribuente ha la possibilit\u00e0 di ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento\/avvisi di addebito oggetto di definizione agevolata\u00a0dei\u00a0crediti contributivi, un esito di regolarit\u00e0 nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quella di scadenza della prima o unica rata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li>ISEE: SCADUTE LE DSU PRESENTATE NEL 2017<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;INPS informa che dal 15 gennaio 2018 non sono pi\u00f9 valide le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate nell\u2019anno 2017.<\/p>\n<p>Questo comporta la necessit\u00e0 di\u00a0presentare una nuova DSU ai fini ISEE per inoltrare la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate o per continuare a beneficiarne nel caso se ne abbia gi\u00e0 diritto, per l&#8217;anno 2018.<\/p>\n<p>La DSU contiene informazioni di diversa provenienza:<\/p>\n<ul>\n<li>autodichiarazioni;<\/li>\n<li>reddito complessivo ai fini IRPEF acquisito dall&#8217;Agenzia delle Entrate;<\/li>\n<li>trattamenti assistenziali, previdenziali e indennit\u00e0 acquisiti dall&#8217;INPS quale ente erogante.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ai fini della DSU il nucleo familiare di riferimento \u00e8 quello presente alla data di presentazione della dichiarazione e nel caso in cui vi fossero variazioni in corso d&#8217;anno (quali nascite o decessi), occorrer\u00e0 presentare una nuova dichiarazione.<\/p>\n<table width=\"671\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"177\">\u00a0 Si ricorda che\u2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">Per la dichiarazione 2018, i redditi di riferimento sono quelli che risultano dal 730 o dal modello Redditi del 2017 (relativi al 2016) mentre per quanto concerne il patrimonio mobiliare e quello immobiliare, occorre dichiarare quanto posseduto al 31 dicembre 2017.<\/p>\n<p>La Dichiarazione Sostitutiva Unica pu\u00f2 essere presentata a uno dei seguenti soggetti:<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .all&#8217;ente che eroga la prestazione sociale agevolata;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .al Comune;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .a un CAF;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 .all\u2019INPS mediante i servizi online.<\/p>\n<p>La DSU \u00e8 necessaria per ottenere il rilascio dell&#8217;indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che consente agli utenti di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilit\u00e0.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Circ. 01\/2018 Aggiornata al \u00a024.01.2018 ALCUNE TRA LE NOVITA\u2019 INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018, DAL 2019 SCATTA LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI, IL MISE CONFERMA LE MISURE DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO PER IL 2018, I RIFLESSI DELLA ROTTAMAZIONE CARTELLE SUL DURC ON LINE, DAL 15 GENNAIO 2018 OCCORRE PRESENTARE UNA NUOVA DSU &nbsp; 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