CHIARIMENTI SUL CREDITO PER LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE, L’IMU PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI, ESCLUSI DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA I MINIMI E I FORFETTARI, PRONTO IL PORTALE PER AVVOCATI E COMMERCIALISTI PER COMUNICARE L’INIZIO ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PERSONALE, VIETATE LE SPAM SULLE PEC DEI PROFESSIONISTI, ESENZIONE CANONE RAI, LA SENTENZA DELLA CASSASIONE SULLA CESSIONE DI BENI A SOCIETA’ ESTERA
Il dipartimento per l’informazione e l’editoria ha fornito ulteriori chiarimenti sugli investimenti agevolati e i destinatari del credito per le campagne pubblicitarie, il DEF chiarisce l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018 ha fornito le indicazioni operative circa l’obbligo di fatturazione elettronica, la nuova piattaforma messa a disposizione dell’Ispettorato del lavoro per Avvocati e Dottori Commercialisti, il Garante della Privacy vieta lo spam sulle caselle PEC dei professionisti, la Cassazione si pronuncia sulla non imponibilità della cessione di beni a società estera, ampliata la platea per l’esenzione del canone RAI: questi i principali argomenti trattati nella Circolare
Soggetti interessati
IMPRESE
· Credito per le campagne pubblicitarie: nuovi chiarimenti sugli investimenti agevolati · IMU agricoltori: esenti anche se pensionati · Fatturazione elettronica: minimi e forfettari esclusi · Non imponibilità della cessione di beni a società estera
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PROFESSIONISTI
· Credito per le campagne pubblicitarie: nuovi chiarimenti sugli investimenti agevolati · Fatturazione elettronica: minimi e forfettari esclusi · Avvocati e commercialisti: pronto il portale per comunicare l’inizio attività di gestione del personale art. 1 L. 12/1979 · Il garante vieta lo spam sulle pec dei professionisti |
PERSONE FISICHE· Esenzione canone RAI: si allarga la platea
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SOMMARIO
1. CREDITO PER LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE: NUOVI CHIARIMENTI SUGLI INVESTIMENTI AGEVOLATI | Pag. 2 |
2. IMU AGRICOLTORI: ESENTI ANCHE SE PENSIONATI | Pag. 4 |
3. FATTURAZIONE ELETTRONICA: MINIMI E FORFETTARI ESCLUSI | Pag. 5 |
4. NON IMPONIBILITA’ DELLA CESSIONE DI BENI A SOCIETA’ ESTERA | Pag. 6 |
5. AVVOCATI E COMMERCIALISTI: PRONTO IL PORTALE PER COMUNICARE L’INIZIO ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PERSONALE ART. 1 L. N. 12/1979 | Pag. 7 |
6. IL GARANTE VIETA LO SPAM SULLE PEC DEI PROFESSIONISTI | Pag. 8 |
7. ESENZIONE CANONE RAI: SI ALLARGA LA PLATEA | Pag. 10 |
- CREDITO PER LE CAMPAGNE PUBBLICITARIE: NUOVI CHIARIMENTI SUGLI INVESTIMENTI AGEVOLATI
Visto il protrarsi dell’attesa per il decreto attuativo del credito d’imposta sulla pubblicità, il dipartimento per l’informazione e l’editoria ha fornito ulteriori chiarimenti sugli investimenti agevolati e i destinatari del credito
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria del Governo ha pubblicato un aggiornamento al comunicato pubblicato il 24 novembre 2017 al fine di fornire ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie, introdotto dall’articolo 57-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tale norma ha introdotto un credito d’imposta per i soggetti che intendono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie su stampa (giornali quotidiani e periodici) locale e nazionale e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
L’agevolazione inizialmente riguardava solo gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2018, se di ammontare superiore all’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati l’anno precedente sui medesimi mezzi di informazione. Con la conversione in legge del D.L. 148/2017 il credito per la pubblicità è stato esteso anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 ma, in questo caso, esclusivamente per la pubblicità su stampa.
La norma istitutiva del credito d’imposta rimanda ad un regolamento di attuazione la definizione degli aspetti operativi del credito, come ad esempio modalità e tempi di presentazione delle domande per fruire del beneficio fiscale. A quanto si legge nel comunicato sarà necessario effettuare una comunicazione telematica su un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate in una determinata finestra temporale (nel comunicato veniva indicato il mese di marzo).
In attesa delle indicazioni operative, il dipartimento di competenza ha pertanto forniti ulteriori chiarimenti sui destinatari del credito d’imposta e sull’ambito oggettivo dell’agevolazione.
1.1 Ambito soggettivo
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Viene pertanto incrementato il novero dei destinatari del credito includendo anche gli enti non commerciali.
1.2 Ambito oggettivo
Rientrano nell’agevolazione gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on-line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione F-24, è attribuito nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati mentre, in caso di microimprese, piccole e medie imprese o start-up innovative, il credito passa al 90%.
Le risorse stanziate sono ripartite tra gli investimenti effettuati sulla stampa (50 milioni, di cui 20 milioni per l’ultimo semestre 2017 e 30 milioni per il 2018) e gli investimenti per pubblicità su emittenti radio-televisive (12,5 milioni per gli investimenti da effettuare nel 2018). Nel caso in cui il numero delle richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate è prevista una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Si ricorda che…
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I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa (cartacea o on-line) e per quelli sulle emittenti radio-televisive poiché gli stanziamenti delle risorse sono distinti per i due tipi di media. In altri termini, in presenza di investimenti su entrambi i media, il beneficiario potrebbe ottenere due crediti d’imposta in percentuali differenziate a seconda della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari
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- IMU AGRICOLTORI: ESENTI ANCHE SE PENSIONATI
II Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF del 2018, chiarisce che l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali riguarda anche i soggetti già pensionati, iscritti nella previdenza agricola, che continuano a condurre i propri terreni.
2.1 IMU agricoltori: la risoluzione DEF
Per poter fruire dell’esenzione IMU occorre possedere dei requisiti oggettivi e soggettivi che emergono dal combinato disposto dell’art. 13comma 2 del D.L. 201/2011 e dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004. Requisiti che devono sussistere contemporaneamente:
- possesso del fondo;
- persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
- qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- iscrizione nella previdenza agricola.
IMU agricoltori: esenzione allargata ai pensionati
La risoluzione 1/DF, dissipa i dubbi riguardanti l’estensione di detta esenzione anche ai soggetti già pensionati, chiarendo che:
“la disciplina che regola l’IMU contempla espressamente l’ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l’attività agricola.”
Detti terreni sono esenti “indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011”.
- FATTURAZIONE ELETTRONICA: MINIMI E FORFETTARI ESCLUSI
L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha fornito le indicazioni operative circa l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019.
3.1 Fatturazione elettronica: esonerati fofettari e regime di vantaggio
Nel corso di Telefisco 2018, che si è tenuto il 1° febbraio scorso, è stato sottoposto all’Agenzia delle Entrate il seguente quesito:
“E’ possibile considerare i contribuenti che applicano il regime di vantaggio dei minimi e quello forfettario come esonerati in toto dall’obbligo di emissione della fattura elettronica?”
L’Agenzia delle Entrate richiama in tal proposito l’art. 1, comma 909, lettera a) n. 3) della Legge di Bilancio 2018, che ha esonerato i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario dagli obblighi di fatturazione elettronica, introdotti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Tuttavia le Entrate precisano che per i soggetti in questione restano validi i vincoli dettati dalla legge 244/2007 e dal DM 55/2013, circa la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Si ricorda che…
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L’art. 1, comma 909, lettera a) n. 3) della Legge di Bilancio 2018 va a modificare l’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 127/2015 come segue:
“3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E’ comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 |
- NON IMPONIBILITA’ DELLA CESSIONE DI BENI A SOCIETA’ ESTERA
Perché una cessione di beni all’estero non sia imponibile, è necessario che sussista la prova che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione (Sentenza n. 4408 del 23 febbraio 2018), cassando con rinvio la sentenza della CTR del Piemonte in un caso in cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l’Iva non versata da una Spa in occasione di un contratto di compravendita in esclusiva di beni da essa stipulato con una Srl (operante nella distribuzione) per l’esportazione di prodotti fuori dal territorio europeo (nella specie in Albania).
Nella sostanza, per l’esportazione in esclusiva di beni mobili la Spa versava alla Srl italiana un importo pari alla metà del prezzo di mercato della merce, mentre l’altro 50% sostanziava il corrispettivo (royalties) che essa si era impegnata a versare ad un’altra società questa volta straniera (importatore) per lo sfruttamento del proprio marchio sul territorio estero. In occasione di ogni fornitura la Spa fatturava le merci al distributore ex art. 8, comma 10 del D.P.R. n. 633/72, in base ad una dichiarazione d’intento ed emetteva fatture nei confronti dell’importatore straniero per le royalties. L’Agenzia delle Entrate però contestava la natura della convenzione tra la Spa e la società estera in ordine alle royalties, in quanto sosteneva che essa in realtà nascondesse una cessione di beni, escludendo così la rilevanza della dichiarazione d’intento inviata alla Spa dalla distributrice italiana, perché proveniente da un soggetto terzo. Con un avviso di accertamento, dunque, l’Amministrazione finanziaria recuperava l’Iva. La Spa impugnava l’accertamento, ottenendone l’annullamento in primo grado. La CTR del Piemonte invece accoglieva l’appello delle Entrate: i giudici d’appello ritenevano che l’operazione della Spa fosse tesa ad eludere il fisco, in quanto le due società assumevano entrambe veste di acquirenti delle merci, che risultavano consegnate in Italia, alla Srl italiana, che le esportava poi su territorio straniero, fruendo del regime di non imponibilità perché esportatore abituale. L’applicazione del regime di non imponibilità non poteva, invece essere vantato dalla società straniera, in quanto mancava la prova del fatto che essa avesse fornito servizi alla Spa; né essa si poteva valere della dichiarazione d’intento che si riferiva ai rapporti tra questa e la Spa.
Di tutt’altro avviso la Cassazione che ha invece chiarito che il regime di non imponibilità delle operazioni all’esportazione fuori dall’Unione Europea risponde al principio dell’imposizione dei beni o dei servizi nel loro luogo di destinazione (cfr., quanto all’art. 15 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, Corte giust. 18 ottobre 2007, causa C-97/06 e 22 dicembre 2010, causa C-116/10). Il regime di non imponibilità richiede dunque che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all’acquirente, che il fornitore provi che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (cfr. tra le altre Corte giust. 6 settembre 2012, causa C-273/11, mentre per la giurisprudenza interna, cfr. Cass. 21 aprile 2017, n. 10114). Perché una cessione di beni sia non imponibile, in altri termini, non è necessario che sussista la prova che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto, piuttosto, che sia provato il fatto che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all’estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile una comune volontà degli originari contraenti (conforme, tra le più recenti, Cass. 17 luglio 2014, n. 16328).
- AVVOCATI E COMMERCIALISTI: PRONTO IL PORTALE PER COMUNICARE L’INIZIO ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PERSONALE ART. 1 L. N. 12/1979
Dal primo marzo prossimo, Avvocati e Dottori Commercialisti potranno utilizzare la nuova piattaforma messa a disposizione dell’Ispettorato del lavoro per effettuare la comunicazione di inizio attività in materia di lavoro previdenza e assistenza dei dipendenti.
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 della L. n. 12/1979, “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro”. I suddetti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.
I professionisti, a far data dal 1°marzo p.v., per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della L. n. 12/1979, potranno utilizzare la nuova piattaforma informatica dedicata. Anche coloro che a suo tempo avevano ottemperato alla comunicazione secondo lo schema tradizionale, dovranno effettuare nuovamente la comunicazione attraverso il nuovo sistema telematico. Questo quanto comunicato dall’INL, nella nota n. 32 del 15 febbraio 2018.
L’INL altresì comunica che la modulistica informatizzata e la piattaforma consentiranno la creazione di un database informatico in cui saranno contenute tutte le informazioni relative ai professionisti che intendono operare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979. Gli Ispettorati del lavoro potranno accedere alle predette informazioni dal portale www.ispettorato.gov.it.
Il modello di comunicazione è presente in via informatizzata sul portale dell’INL e si compone essenzialmente di due parti:
- una prima parte dove vanno inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato (Dati anagrafici, Residenza, Iscrizione all’Albo, Studio);
- una seconda parte dove andranno indicati gli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la tenuta del LUL al professionista, il quale è tenuto ad indicare la data iniziale e l’eventuale data finale del relativo incarico.
La comunicazione andrà effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferibile all’attività delegata e andrà modificata ogniqualvolta venga ad aggiungersi o venga meno un ambito provinciale dove il professionista opera. Si potrà accedere al modello solo ed esclusivamente attraverso SPID; pertanto i professionisti che non vi hanno provveduto, dovranno dotarsi di tale sistema di identità digitale.
Si ricorda che…
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Il professionista è responsabile delle comunicazioni in base al D.P.R. n. 445/2000; nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza, il personale ispettivo procederà alla verifica delle stesse. Qualora il personale ispettivo accerti l’assenza della comunicazione da parte del professionista, anche in riferimento ad uno specifico ambito provinciale, lo stesso personale comunicherà al competente Consiglio dell’ordine tale circostanza al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
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- IL GARANTE VIETA LO SPAM SULLE PEC DEI PROFESSIONISTI
Il Garante della Privacy, con il provvedimento pubblicato il 28 febbraio scorso, ha imposto ad una Srl di cessare l’invio di pubblicità promozionale non richiesta alle caselle PEC di liberi professionisti.
Dalle indagini svolte dal Garante con l’ausilio del Nucleo speciale privacy della GdF risultava:
- a) che la società interessata era stata nominata responsabile del trattamento da un’associazione omonima e collegata alla stessa, che agiva invece quale titolare del trattamento;
- b) che gli indirizzi venivano inoltrati ad un soggetto giuridico terzo nominato incaricato del trattamento;
- c) che la società continuava ad inoltrare tali promozioni anche dopo che gli interessati avevano esercitato il proprio diritto di opposizione al trattamento.
Nelle sue note difensive, la Srl dichiarava di aver rilevato gli indirizzi pec dal registro pubblico INI-Pec, chiarendo che l’attività svolta non aveva contenuto promozionale, né commerciale, in quando essa, mediante le e-mail, informava su proprie attività editoriali e formative e su un bando per la selezione di professionisti nel settore della brand reputation, attività basate su brevi patrocini e/o riconoscimenti di crediti formativi professionali obbligatori concessi dai Consigli Nazionali degli Ordini Professionali (avvocati, commercialisti e esperti contabili, notai e consulenti del lavoro) e che proprio tali patrocini testimonierebbero il carattere sociale delle comunicazioni in questione; per tutte queste ragioni la stessa riteneva non potersi applicare nei suoi confronti l’art. 130 del Codice, dichiarando che, in ogni caso, i diritti di opposizione degli interessati erano stati rispettati laddove esercitati con la cancellazione degli indirizzi pec.
Il Garante nel suo provvedimento tuttavia ha rilevato innanzitutto che tra i due soggetti, associazione e società, deve ritenersi sussistente un rapporto di contitolarità del trattamento in ragione del fatto che entrambe condividevano finalità, modalità del trattamento e che il rappresentante legale fosse la stessa persona, che sul sito web erano menzionati entrambi i soggetti e che il marchio nelle comunicazioni era il medesimo sia per l’associazione che per la società. Inoltre, l’autorità ha chiarito che le email inviate avevano contenuto promozionale, in quanto tese a presentare sì un bando, ma previa partecipazione ad un evento formativo a pagamento che avrebbe rilasciato un attestato, per questo motivo il trattamento risulta illecito poiché «senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare per inviare e-mail promozionali gli indirizzi pec contenuti nell’indice nazionale degli indirizzi pec», non essendo sufficiente ad eliminare il carattere di illiceità al trattamento, il fatto che le email contenessero un link per la cancellazione alla mailing list, in quanto il consenso deve essere acquisito prima dell’inoltro della comunicazione. (cfr. Linee Guida del 4 luglio 2013 in materia di attività promozionale e contrasto allo spam punto 2.5). Limitazione che viene espressamente riportata peraltro anche nelle note legali del sito dell’INI-PEC.
Chi contravviene a tale dovere, viola quindi l’art. 130, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e le “Linee guida” innanzi citate.
Il Garante ricorda poi la disposizione contenuta nell’art. 16, comma 10, d.l. n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2), in base alla quale, «l’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza», con conseguente esclusione, pertanto, della liceità della medesima operazione da parte di soggetti privati, precisando che, nonostante gli indirizzi siano rilevati da pubblici registri, è necessario il previo consenso espresso dell’interessato per l’inoltro di pubblicità a fini promozionali, in quanto l’agevole reperibilità degli stessi non ne autorizza il trattamento per qualsiasi scopo, ma soltanto per le specifiche finalità sottese alla loro pubblicazione.
Il soggetto giuridico terzo cui venivano comunicati i dati, anche qui senza il previo consenso espresso degli interessati, era stato nominato incaricato del trattamento e non responsabile, ma le comunicazioni di dati a soggetti terzi, senza il consenso degli interessati possono essere effettuate solo se il terzo è nominato responsabile del trattamento e non incaricato – potendo ricoprire tale ruolo solo la persona fisica che opera sotto la diretta autorità del titolare o responsabile del trattamento (o diversamente solo se sia stato espresso il consenso dell’interessato prima della comunicazione).
Inibito quindi alla società e all’associazione l’utilizzo degli indirizzi e imposta la cancellazione dei dati raccolti.
- ESENZIONE CANONE RAI: SI ALLARGA LA PLATEA
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 febbraio 2018 recante l’“Ampliamento della soglia reddituale ai fini dell’esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo per soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni”.
Il decreto amplia la soglia reddituale al di sotto della quale i contribuenti che hanno un’età pari o superiore a 75 anni, portandola da 6.713 a 8.000 euro.
Detto ampliamento è stabilito per l’anno 2018 e la copertura, pari a 20,9 milioni di euro, deriva dall’extragettito del canone RAI che per il 2017 ammonta a 96,4 milioni di euro. La platea degli esenti passa da 115mila a 350mila soggetti
Per le modalità di attuazione, il ministero rimanda ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.