{"id":40,"date":"2018-02-25T12:12:15","date_gmt":"2018-02-25T12:12:15","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/?p=40"},"modified":"2018-02-25T12:12:15","modified_gmt":"2018-02-25T12:12:15","slug":"circolare-per-la-clientela-n-3-2018-del-21-02-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/2018\/02\/25\/circolare-per-la-clientela-n-3-2018-del-21-02-2018\/","title":{"rendered":"Circolare per la clientela n. 3\/2018 del 21\/02\/2018"},"content":{"rendered":"<p>I CHIARIMENTI DELL\u2019AGENZIA SUL TERZO SETTORE, GLI ELENCHI SPLIT PAYMENT HANNO EFFICACIA COSTITUTIVA, PUBBLICATE NUOVE FAQ SULLO SPESOMETRO, AGGIORNATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER L\u2019INVIO DELLE COMUNICAZIONI DELLE SPESE CONDOMINIALI, LA CASSAZIONE TORNA A PRONUNCIARSI SULL\u2019AGEVOLAZIONE PRIMA CASA, ALCUNE NOVITA\u2019 IN TEMA DI PRIVACY<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco ha dissipato alcuni dubbi in merito al Codice del Terzo settore, il DEF chiarisce il momento a partire dal quale i soggetti tenuti allo split payment sono effettivamente obbligati ad adottare detto meccanismo, l\u2019Agenzia delle Entrate pubblica ulteriori FAQ sullo spesometro, aggiornate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni dei condomini, quando secondo la Cassazione \u00e8 possibile conservare le agevolazioni prima casa nel caso di due immobili di propriet\u00e0 nello stesso Comune, secondo il Garante della Privacy \u00e8 vietato svolgere attivit\u00e0 promozionale senza consenso, come cambia il diritto di opposizione in materia di privacy: questi i principali argomenti trattati nella Circolare<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Soggetti interessati<\/h3>\n<table width=\"710\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"242\">&nbsp;<\/p>\n<p>IMPRESE<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Terzo settore: i chiarimenti dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Spesometro: nuovi chiarimenti forniti con le FAQ pubblicate dall\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Vietato svolgere attivit\u00e0 promozionale senza consenso: scattano gravose sanzioni<\/strong><\/td>\n<td width=\"240\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>PROFESSIONISTI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Spesometro: nuovi chiarimenti forniti con le FAQ pubblicate dall\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Spese condominiali: aggiornate le specifiche tecniche per le comunicazioni<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Vietato svolgere attivit\u00e0 promozionale senza consenso: scattano gravose sanzioni <\/strong><\/td>\n<td width=\"228\">\n<h3><\/h3>\n<h3>\u00a0PERSONE FISICHE<\/h3>\n<h3><\/h3>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Agevolazione prima casa: permangono se l\u2019immobile pre-posseduto non \u00e8 abitabile<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Come cambia il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali nel GDPR<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SOMMARIO<\/p>\n<table width=\"674\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>TERZO SETTORE: I CHIARIMENTI DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>SPLIT PAYMENT: EFFICACIA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>SPESOMETRO: NUOVI CHIARIMENTI FORNITI CON LE FAQ PUBBLICATE DALL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>SPESE CONDOMINIALI: AGGIORNATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LE COMUNICAZIONI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: PERMANGONO SE L\u2019IMMOBILE PRE-POSSEDUTO NON E\u2019 ABITABILE<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>VIETATO SVOLGERE ATTIVITA\u2019 PROMOZIONALE SENZA CONSENSO: SCATTANO GRAVOSE SANZIONI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>COME CAMBIA IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL GDPR<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 10<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>TERZO SETTORE: I CHIARIMENTI DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha fornito le risposte ad alcuni quesiti in merito al Codice del Terzo settore. Diciotto mesi per adeguare gli statuti delle Onlus gi\u00e0 costituite all&#8217;entrata in vigore del Codice.<\/p>\n<h2>1.1 Terzo settore: termini di decorrenza delle disposizioni<\/h2>\n<p>Innanzitutto l&#8217;Amministrazione finanziaria ha dissipato i dubbi in merito ai termini di decorrenza della nuova normativa.<\/p>\n<p>A partire dal 1\u00b0 gennaio 2018\u00a0si applicano le disposizioni in materia di:<\/p>\n<ul>\n<li>social bonus per Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps);<\/li>\n<li>imposte indirette &#8211; imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative &#8211; per Onlus, Odv e Aps;<\/li>\n<li>detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali per Onlus, Odv e Aps.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dette disposizioni si applicano anche alle cooperative sociali iscritte nell&#8217;albo delle societ\u00e0 cooperative, poich\u00e9 anch&#8217;esse sono qualificabili come Onlus <em>&#8220;di cui all&#8217;articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>Bisogner\u00e0 attendere invece l&#8217;autorizzazione della Commissione europea per le altre disposizioni in materia fiscale.<\/p>\n<h2>1.2 Terzo settore: onlus e cooperative<\/h2>\n<p>Le Entrate hanno poi fornito ulteriori chiarimenti. In sintesi.<\/p>\n<ul>\n<li>Adeguamento statuti Onlus. Entro diciotto mesi le Onlus gi\u00e0 esistenti all&#8217;entrata in vigore della nuova normativa, dovranno cambiare denominazione in Ets e modificare le parti del proprio statuto incompatibili con le previsioni del Codice.<\/li>\n<li>Onlus neocostituite. Ad oggi \u00e8 ancora possibile costituire nuove Onlus, che per\u00f2 dovranno adeguarsi come illustrato nel punto precedente ed entro i medesimi termini.<\/li>\n<li>Esenzione imposta di bollo. L&#8217;esenzione riguarda anche fatture emesse ed estratti conto.<\/li>\n<li>Decorrenza modifiche TUIR. Le modifiche introdotte all&#8217;art. 148, comma 3, del TUIR, che non consentono pi\u00f9 ad associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, di decommercializzare dell&#8217;attivit\u00e0 resa verso corrispettivo nei confronti degli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali, avranno efficacia quando la Commissione europea autorizzer\u00e0 l&#8217;applicazione delle disposizioni in materia fiscale del titolo X del Codice.<\/li>\n<\/ul>\n<table width=\"68\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>SPLIT PAYMENT: EFFICACIA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con una\u00a0nota del 7 febbraio 2018 il DEF chiarisce i dubbi dei contribuenti circa il momento a partire dal quale i soggetti tenuti all&#8217;applicazione della scissione dei pagamenti o split payment sono effettivamente obbligati ad adottare detto meccanismo.<\/p>\n<p>Il DEF comunica che:<\/p>\n<p><em>&#8220;Relativamente all\u2019efficacia temporale dell\u2019applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, in considerazione della necessit\u00e0 di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti, <\/em>agli elenchi \u00e8 attribuita efficacia costitutiva<em>, anche in coerenza con quanto precisato nella circolare n. 27\/E del 2017 dell\u2019Agenzia delle Entrate.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>I soggetti interessati sono dunque tenuti all&#8217;applicazione del meccanismo dello split payment a partire dalla data di inclusione e pubblicazione del proprio nominativo negli elenchi presenti sul sito del DEF e periodicamente aggiornati a seguito delle segnalazioni pervenute.<\/p>\n<p>Negli elenchi \u00e8 stata appositamente aggiunta una colonna che indica la data di inclusione dei contribuenti interessati negli elenchi stessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"1165\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"177\">\u00a0 Si ricorda che\u2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">Il meccanismo IVA definito <strong>split payment o separazione dei pagamenti<\/strong>, \u00e8 stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilit\u00e0 2015 (legge 190\/2014). Detto meccanismo \u00e8 regolato dall&#8217;art. 17-ter del DPR 633\/72: in sostanza a fronte di una fattura emessa da un soggetto IVA nei confronti di un ente della Pubblica Amministrazione, quest&#8217;ultima verser\u00e0 al prestatore o cedente l&#8217;importo della fattura al netto dell&#8217;IVA, mentre verser\u00e0 l&#8217;imposta sul valore aggiunto direttamente all&#8217;Erario.<\/p>\n<p>La manovra correttiva, <strong>D.L. 50\/2017<\/strong> ha esteso l&#8217;applicazione di questo meccanismo anche ai professionisti, ai soggetti cio\u00e8 che effettuano prestazioni cui si applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.<\/p>\n<p>La manovra ha inoltre ampliato la platea degli enti tenuti ad applicare suddetto meccanismo IVA:<\/p>\n<ul>\n<li>amministrazioni pubbliche soggette all&#8217;obbligo di fatturazione elettronica;<\/li>\n<li>societ\u00e0 controllate da Ministeri e dagli Enti Locali;<\/li>\n<li>societ\u00e0 quotate nella Borsa Italiana all&#8217;indice FTSE MIB.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>D.L. 148\/2017<\/strong><strong>,<\/strong> collegato alla legge di bilancio, ha ulteriormente ampliato la platea di soggetti tenuti all&#8217;applicazione dello split payment:<\/p>\n<ul>\n<li>enti o societ\u00e0 controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;<\/li>\n<li>enti, fondazioni o societ\u00e0 partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>SPESOMETRO: NUOVI CHIARIMENTI FORNITI CON LE FAQ PUBBLICATE DALL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE<\/li>\n<\/ol>\n<p>Entro il 6 aprile 2018 i soggetti passivi IVA sono chiamati a trasmettere all&#8217;Agenzia delle Entrate lo spesometro con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA del II\u00b0 semestre 2017. Il termine di presentazione, in origine fissato al 28 febbraio 2018, \u00e8 stato prorogato dal\u00a0<a href=\"http:\/\/media.directio.it\/portale\/prassi\/20180205-provvedimento_29190_spesometro-ADE.pdf\">provvedimento n. 29190<\/a>\u00a0del 5 febbraio 2018, con il quale l&#8217;Amministrazione ha introdotto le semplificazioni previste\u00a0dal D.L. 148\/2017 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018).<\/p>\n<p>Nella sezione &#8220;Fatture e corrispettivi&#8221; del proprio sito istituzionale, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di nuovi chiarimenti sullo spesometro.<\/p>\n<h2>3.1 Bollette doganali<\/h2>\n<p>Per quanto riguarda le importazioni di beni da un soggetto extra-comunitario, il cessionario nazionale \u00e8 tenuto a trasmettere i dati della bolletta doganale di importazione.\u00a0In tal caso, occorre trasmettere i dati relativi all\u2019imponibile, l\u2019imposta assolta in dogana e i dati del fornitore non residente. Su quest ultimo punto, infatti, a norma dell\u2019art. 25, co. 2 del DPR 633\/1972, dalla registrazione della bolletta doganale devono emergere i dati del fornitore non residente, ossia\u00a0&#8220;<em>ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societ\u00e0 o enti<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Nella pratica, le aziende (per abitudine o limiti del software contabile) registrano la bolletta doganale inserendo\u00a0una sola anagrafica a fronte del fornitore &#8220;bolla doganale&#8221;, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell&#8217;ufficio doganale da riportare nei registri IVA. Visto che il\u00a0tracciato richiede obbligatoriamente l\u2019indicazione dei campi \u201cIdentificativo Paese\u201d e \u201cIdentificativo Fiscale\u201d, con la Risoluzione n. 87\/E del 5 luglio 2017 le Entrate avevano gi\u00e0 consentito, per le comunicazioni relative al 2017, di compilare l\u2019identificativo fiscale del cedente\/prestatore extra-UE con dei codici ad hoc, inserendo \u201c00\u201d nel campo \u201cId.Paese\u201d e una sequenza di undici 9 nel campo \u201cIdFiscaleIVA\\IdCodice\u201d.<\/p>\n<p>Con la nuova FAQ pubblicata il 26 gennaio 2018 le Entrate confermano tale semplificazione, ribadendo per\u00f2 l&#8217;obbligo di valorizzare in ogni caso i campi sopra descritti. L&#8217;Agenzia ritiene, pertanto, che &#8220;<em>al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito, si consente di valorizzare, all&#8217;interno della sezione CedentePrestatoreDTR, l&#8217;elemento informativo IdFiscaleIVA IdPaese con la stringa &#8220;OO&#8221; e l&#8217;elemento IdFiscaleIVAIdCodice con una sequenza di undici 9<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>La risposta, a ben vedere, sembra intendere che la modalit\u00e0 sopra descritta resta una possibilit\u00e0 temporanea, in attesa di un adeguamento dei software gestionali.<\/p>\n<h2>3.2 Monitoraggio dei file trasmessi<\/h2>\n<p>Le Entrate rispondono, infine, ad un quesito sulla modalit\u00e0 di ricerca dei file trasmessi.<\/p>\n<p><em>&#8220;L&#8217;elaborazione di un file richiede, normalmente, fino a tre giorni. Finch\u00e9 l&#8217;elaborazione non \u00e8 conclusa, lo stato del file \u00e8 interrogabile con la funzione di Monitoraggio dei file trasmessi digitando, fra i criteri di ricerca, l&#8217;identificativo assegnato al file al momento della trasmissione (mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l&#8217;invio).<\/em><br \/>\n<em>Al termine dell&#8217;elaborazione, se \u00e8 stato possibile individuare il firmatario del file, l&#8217;esito della trasmissione \u00e8 interrogabile utilizzando anche gli altri filtri previsti dalla funzione di ricerca, altrimenti si pu\u00f2 verificare lo scarto cercando il file tramite l&#8217;identificativo ad esso associato&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"1165\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"177\">\u00a0 Si ricorda che\u2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">A seguito delle semplificazioni introdotte dal provvedimento 29190 del 5 febbraio 2018, i contribuenti potranno trasmettere, in\u00a0luogo dei dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente (art. 6, commi 1 e 6, Dpr 695\/1996), i dati del documento riepilogativo, oltre\u00a0a compilare facoltativamente i dati anagrafici di dettaglio riferiti alle controparti dell&#8217;operazione. L&#8217;Agenzia consente comunque ai contribuenti di continuare ad inviare le informazioni necessarie secondo le modalit\u00e0 adottate per il primo semestre 2017 (senza semplificazioni), per agevolare i soggetti che in precedenza avevano gi\u00e0 acquistato dei software per ottemperare al primo invio dello scorso anno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li>SPESE CONDOMINIALI: AGGIORNATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LE COMUNICAZIONI<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate, con provvedimento al protocollo n. 30383 del 6 febbraio 2018, aggiorna le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all\u2019anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni dei condomini.<\/p>\n<h2>4.1 Spese condominiali: specifiche tecniche per i dati relativi al 2017<\/h2>\n<p>Nel dettaglio, tenendo ferme le disposizioni del provvedimento n. 19969 del 2017, vengono introdotte le seguenti novit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>nel caso in cui vengano trasmessi codici fiscali non validi entro il termine fissato al 28 febbraio 2018, il soggetto obbligato deve effettuare un invio sostitutivo dell\u2019intera comunicazione, provvedendo alla correzione dei dati relativi ai codici fiscali segnalati entro il predetto termine ovvero, se pi\u00f9 favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell\u2019Agenzia delle entrate;<\/li>\n<li>nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, l\u2019intero file viene accolto e la ricevuta reca in allegato l\u2019elenco di tali codici fiscali non corretti e il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio come le modalit\u00e0 previste nel punto precedente.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>4.2 Spese condominiali: casi particolari<\/h2>\n<p>Le Entrate, inoltre, nel corso di Telefisco 2018, hanno fornito alcuni chiarimenti circa casi particolari che si rilevano in fase di trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomini, ai fini della precompilata.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>se la spesa relativa ad una singola unit\u00e0 immobiliare deve essere ripartita tra pi\u00f9 comproprietari, vanno compilati tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti cui \u00e8 attribuita la spesa;<\/li>\n<li>nel caso in cui i posti auto, autonomamente accatastati, siano pertinenze di unit\u00e0 abitative, l\u2019amministratore di condominio, per ciascuna unit\u00e0 abitativa, deve compilare un record per ogni condomino cui sono state attribuite le spese per l\u2019unit\u00e0 abitativa e i posti auto;<\/li>\n<li>se uno dei proprietari \u00e8 una societ\u00e0, nel record relativo all\u2019unit\u00e0 abitativa posseduta il campo 21 della sezione \u201cSituazioni particolari\u201d va valorizzato a \u201c1\u201d (considerando l&#8217;ipotesi in cui non sia stata effettuata la cessione del credito) e non deve essere compilata la successiva sezione \u201cDati del soggetto al quale \u00e8 stata attribuita la spesa\u201d;<\/li>\n<li>se la cantina \u00e8 la pertinenza di una unit\u00e0 abitativa, l&#8217;amministratore deve compilare un record di dettaglio per ciascun cond\u00f2mino a cui sono state attribuite le spese per l\u2019unit\u00e0 abitativa e la pertinenza, e nel record vanno indicati i dati catastali dell\u2019unit\u00e0 abitativa;<\/li>\n<li>se la cantina \u00e8 autonomamente accatastata ma non \u00e8 pertinenza di una unit\u00e0 abitativa, nel record vanno indicati i dati catastali della cantina;<\/li>\n<li>l\u2019amministratore deve indicare, nel campo 25, l\u2019importo della spesa attribuita, in base al piano di riparto, al soggetto il cui codice fiscale \u00e8 indicato nel campo 23, e non la spesa effettivamente sostenuta; quest&#8217;ultima informazione deve essere fornita con la compilazione del campo 26 \u201cflag pagamento\u201d, in questo modo gli importi effettivamente pagati confluiranno nella precompilata del contribuente, mentre gli importi attribuiti e non pagati saranno indicati nel foglio informativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: PERMANGONO SE L\u2019IMMOBILE PRE-POSSEDUTO NON E\u2019 ABITABILE<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2565 del 2018, afferma la possibilit\u00e0 di conservare le agevolazioni prima casa nel caso di due immobili di propriet\u00e0 nello stesso comune se l&#8217;immobile lasciato \u00e8 oggettivamente inidoneo.<\/p>\n<h2>5.1 Agevolazioni prima casa: il caso di specie<\/h2>\n<p>Il caso di specie riguarda una coppia di coniugi che si \u00e8 vista recapitare da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate due avvisi di decadenza dalle agevolazioni prima casa poich\u00e9 risultavano, al momento dell&#8217;acquisto dell&#8217;immobile oggetto degli avvisi, gi\u00e0 contitolari di altro immobile sito nel medesimo comune.<\/p>\n<p>I contribuenti hanno rilevato che l&#8217;immobile di cui erano gi\u00e0 proprietari al momento dell&#8217;acquisto del secondo immobile, \u00e8 <em>&#8220;privo dei requisiti di abitabilit\u00e0, ragion per cui n\u00e9 sotto il profilo oggettivo n\u00e9 sotto quello soggettivo poteva essere considerata idonea casa di abitazione&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>Sia la CTP che la CTR hanno rigettato i ricorsi dei contribuenti, basando la sentenza <em>&#8220;sul presupposto della idoneit\u00e0 oggettiva dell&#8217;alloggio ad essere adibito ad abitazione, tenendo conto che i ricorrenti avrebbero potuto richiedere il mutamento di classificazione dell&#8217;immobile&#8221;.<\/em><\/p>\n<h2>5.2 Agevolazioni prima casa: la sentenza della Suprema Corte<\/h2>\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018, accoglie invece il ricorso dei contribuenti.<\/p>\n<p>La Suprema Corte, infatti, non ritiene d&#8217;ostacolo <em>&#8220;all&#8217;applicazione delle agevolazioni &#8216;prima casa&#8217; la circostanza che l&#8217;acquirente dell&#8217;immobile sia al contempo proprietario d&#8217;altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che &#8216;per qualsiasi ragione&#8217; sia inidoneo, per ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione&#8221;,<\/em> citando la sentenza n. 11564 del 17 maggio 2006.<\/p>\n<p>La Corte cassa dunque la sentenza con rinvio al giudice di merito che dovr\u00e0 attenersi al seguente principio:<\/p>\n<p><em>&#8220;In tema di agevolazioni prima casa,<\/em> &lt;&lt;l&#8217;idoneit\u00e0&gt;&gt; della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilit\u00e0), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), <em>nel senso che ricorre l&#8217;applicazione del beneficio anche all&#8217;ipotesi di disponibilit\u00e0 di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze dell&#8217;interessato.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>VIETATO SVOLGERE ATTIVITA\u2019 PROMOZIONALE SENZA CONSENSO: SCATTANO GRAVOSE SANZIONI<\/li>\n<\/ol>\n<p>Alla vigilia dell\u2019entrata in vigore del GDPR, il Garante della Privacy fa sentire la sua voce e commina una sanzione pari a 840.000,00 euro ad una nota societ\u00e0 di telecomunicazioni rea di aver fondato una vera e propria campagna promozionale sul <em>recall <\/em>ad ex clienti.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 infatti ricontattava un elevato numero di vecchi clienti che le avevano negato il consenso al trattamento dei dati personali per finalit\u00e0 promozionali o non lo avevano mai concesso. Scopo della campagna propagandistica era quello di verificare un eventuale cambiamento di interesse da parte degli ex clienti.<\/p>\n<p>Il Garante della Privacy, con il provvedimento del 22 giugno 2016, confermato dal Tribunale di Milano che ha rigettato il ricorso della societ\u00e0 avverso la decisione dell\u2019Autorit\u00e0, ha accertato che la societ\u00e0 svolgeva un illecito trattamento di dati personali, in quanto mancante del consenso degli interessati del trattamento e con l\u2019ordinanza del 18 gennaio 2018 ha ingiunto alla societ\u00e0 il pagamento della sanzione.<\/p>\n<p>Si \u00e8 trattato di un comportamento contrario alla disciplina sulla privacy che gli operatori economici sono tenuti a rispettare, ma non solo.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 stessa infatti era stata destinataria di un altro provvedimento del Garante nel 2007, in base al quale essa avrebbe dovuto adottare le doverose misure per rendersi <em>compliance<\/em> rispetto alla normativa sul trattamento dei dati personali da essa effettuato, con specifico riferimento alle operazioni di marketing e pubblicit\u00e0 svolte attraverso chiamate commerciali ai clienti.<\/p>\n<p>La societ\u00e0 avrebbe dovuto chiedere il consenso ai clienti alla ricezione delle chiamate promozionali, mantenendo traccia di tale consenso, prima di avviare il trattamento e quindi la campagna promozionale, come richiesto dal Codice Privacy e come fortemente auspicato dal GDPR che richiama gli operatori ad una condotta maggiormente responsabile sul trattamento dei dati.<\/p>\n<p>Secondo il Garante, peraltro la condotta della societ\u00e0 sarebbe stata pienamente consapevole e non basata su mera negligenza, infatti essendo essa gi\u00e0 stata ammonita dall\u2019Autorit\u00e0 e avendo interloquito con la stessa in diverse occasioni, avrebbe acquisito le linee guida per operare rettamente nel rispetto delle norme, dei provvedimenti e dell\u2019orientamento del Garante della Privacy.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>COME CAMBIA IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL GDPR<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il diritto di opposizione \u00e8 disciplinato dal GDPR all\u2019art. 21 in maniera differente rispetto alla disciplina che per lo stesso diritto era prevista dalla direttiva n. 46\/95\/CE. Il GDPR, infatti, stabilisce che in alcune specifiche tipologie di trattamento di dati personali, l\u2019interessato del trattamento possa esercitare il diritto di opporsi, solo adducendo motivi legittimi connessi alla sua situazione particolare, ovvero quando il trattamento \u00e8 necessario per l\u2019esecuzione di un compito di interesse pubblico, effettuato per scopi di ricerca scientifica, storica o statistica oppure connesso all\u2019esercizio di pubblici poteri di cui \u00e8 investito il titolare del trattamento o anche se il trattamento \u00e8 necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, anche quando nell\u2019ambito di tale trattamento \u00e8 prevista la profilazione.<\/p>\n<p>Si tratta delle finalit\u00e0 di trattamento fissate all\u2019articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR. Vi sono quindi delle differenze, tra il diritto di opposizione esercitato nei casi in cui il trattamento rientri nelle finalit\u00e0 innanzi descritte e quando invece \u00e8 esercitato avverso operazioni di marketing diretto. Nel primo caso, l\u2019interessato pu\u00f2 opporsi solo motivando la sua decisione, l\u2019art. 21, infatti, prevede che egli possa opporsi in tali circostanze solo per motivi connessi alla sua situazione particolare, quindi adducendo motivi legittimi alla sua decisione. Il titolare del trattamento deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non provi l\u2019esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libert\u00e0 dell\u2019interessato oppure per l\u2019accertamento, l\u2019esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, motivi che il titolare del trattamento deve comunicare all\u2019interessato, informandolo anche della possibilit\u00e0 di esercitare reclamo davanti al Garante.<\/p>\n<p>Qualora, invece, si tratti di trattamento finalizzato ad attivit\u00e0 di marketing diretto (compresa la profilazione connessa al marketing diretto), l\u2019interessato pu\u00f2 opporsi in qualsiasi momento, in tal caso, dunque, il suo diritto \u00e8 assoluto, nel senso che non \u00e8 tenuto a motivare l\u2019esercizio della propria decisione di opporsi; il titolare, se l\u2019interessato esercita tale diritto, deve esimersi dal procedere con il trattamento, salvo che l\u2019attivit\u00e0 di marketing diretto non rientri nell\u2019interesse legittimo del titolare stesso che deve in ogni caso comunicarne l\u2019esistenza all\u2019interessato alla prima occasione.<\/p>\n<p>Il titolare, peraltro, \u00e8 tenuto, comunque, ad informare l\u2019interessato in maniera chiara, specifica (l\u2019informazione deve essere evidentemente separata dalle altre) e trasparente della possibilit\u00e0 di esercitare il diritto di opporsi al trattamento, delle modalit\u00e0 attraverso le quali poterlo fare e dell\u2019eventuale esistenza di un suo interesse legittimo al trattamento. Cos\u00ec ad esempio, se si tratta di operazioni svolte mediante il web o comunque nell\u2019ambito delle comunicazioni elettroniche, efficace per soddisfare le disposizioni del GDPR, \u00e8 offrire un meccanismo automatizzato che consenta all\u2019interessato di esercitare l\u2019opt-out e fermare cos\u00ec agevolmente il trattamento per questa finalit\u00e0.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa nella sostanza che se all\u2019interessato vengono inviate via SMS promozioni relative ad un servizio da lui acquistato, ma ad esempio in scadenza, qualora l\u2019interessato esercitasse il diritto di opposizione, la sua richiesta dovr\u00e0 essere tracciata e memorizzata e il suo numero di telefono dovr\u00e0 essere evidenziato come numero verso il quale tali SMS non dovranno pi\u00f9 essere inoltrati, potendo comunque i dati restare conservati per eventuali altre finalit\u00e0 del trattamento ancora in corso, come l\u2019esecuzione del contratto di servizio.<\/p>\n<p>Cosa fare dunque per essere conformi a quanto disposto dal GDPR relativamente al diritto di opposizione?<\/p>\n<ol>\n<li>Rivedere le informative, controllando che agli interessati sia stato comunicato tale diritto correttamente, in maniera separata come richiesto dalle disposizioni del Regolamento e informare l\u2019interessato dell\u2019eventuale esistenza dell\u2019interesse legittimo del titolare;<\/li>\n<li>Accertarsi dell\u2019esistenza di un meccanismo che consenta all\u2019interessato di esercitare agevolmente l\u2019opt-out in particolare quando si tratta di operazioni svolte attraverso comunicazioni elettroniche (es. nelle newsletter o negli SMS), prevedendo sistemi automatizzati rispettosi delle disposizioni di cui alla direttiva n. 2002\/58\/CE;<\/li>\n<li>Tenere traccia delle opposizioni esercitate, informandosi vicendevolmente (titolari\/responsabili): si pensi a responsabili del trattamento che si occupano per conto del titolare ad esempio delle operazioni di marketing diretto; sarebbe buona norma prevedere una specifica clausola nel contratto tra titolari e responsabili che regoli tale impegno.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ad ogni modo, ha chiarito che in nessun caso i dati rilevati potranno essere impiegati per finalit\u00e0 disciplinari, al pi\u00f9 solo il manager potr\u00e0 richiamare il dipendente al contenimento dei consumi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I CHIARIMENTI DELL\u2019AGENZIA SUL TERZO SETTORE, GLI ELENCHI SPLIT PAYMENT HANNO EFFICACIA COSTITUTIVA, PUBBLICATE NUOVE FAQ SULLO SPESOMETRO, AGGIORNATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER L\u2019INVIO DELLE COMUNICAZIONI DELLE SPESE CONDOMINIALI, LA CASSAZIONE TORNA A PRONUNCIARSI SULL\u2019AGEVOLAZIONE PRIMA CASA, ALCUNE NOVITA\u2019 IN TEMA DI PRIVACY &nbsp; L&#8217;Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco ha dissipato alcuni dubbi &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40"}],"collection":[{"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=40"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/40\/revisions\/41"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=40"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=40"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=40"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}