{"id":50,"date":"2018-04-22T20:10:50","date_gmt":"2018-04-22T20:10:50","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/?p=50"},"modified":"2018-04-22T20:10:50","modified_gmt":"2018-04-22T20:10:50","slug":"circolare-per-la-clientela-n-5-2018-del-21-03-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/2018\/04\/22\/circolare-per-la-clientela-n-5-2018-del-21-03-2018\/","title":{"rendered":"circolare per la clientela n. 5\/2018 del 21\/03\/2018"},"content":{"rendered":"<p>IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 E PER L\u2019ACQUISTO DI RICICLATI DELLA PLASTICA, IL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE, I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER I PICCOLI STUDI PROFESSIONALI, LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA ANCORA SULL\u2019IRAP, LIMITI MASSIMI DETRAIBILI PER LE SPESE DI ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITA\u2019 NON STATALI, AGGIORNATA LA GUIDA SULLE AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Il DEF ha pubblicato le risposte a chiarimento del credito di imposta per la formazione 4.0, la Legge di bilancio 2018 ha introdotto un nuovo credito d&#8217;imposta destinato alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste,\u00a0il Mise ha apportato alcune modifiche all&#8217;iter amministrativo di assegnazione definitiva del voucher digitalizzazione e alla conseguente erogazione dell&#8217;agevolazione, la Cassazione afferma che il professionista con tre strutture deve essere assoggettato all&#8217;IRAP, tutti i professionisti dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di trattamento dati personali entro il prossimo 25 maggio, disposti i limiti massimi detraibili con riferimento alle spese sostenute per tasse e contributi di iscrizione alle universit\u00e0 non statali, l&#8217;Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida &#8220;Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali\u201d : questi i principali argomenti trattati nella Circolare<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Soggetti interessati<\/h3>\n<table width=\"710\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"254\">&nbsp;<\/p>\n<p>IMPRESE<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Formazione 4.0: le risposte del DEF sul credito di imposta<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Credito di imposta del 36% sull\u2019acquisto di prodotti riciclati derivanti da materie plastiche<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Voucher digitalizzazione: pubblicato l\u2019elenco delle imprese ammissibili<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"240\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>PROFESSIONISTI<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>IRAP: paga il professionista con pi\u00f9 di due studi<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Nuovo regolamento UE in materia di privacy: gli adempimenti di base per i piccoli studi professionali<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"216\">\n<h3><\/h3>\n<h3>\u00a0PERSONE FISICHE<\/h3>\n<h3><\/h3>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Spese detraibili fino a un massimo di 3.700 euro con l\u2019iscrizione alle universit\u00e0 non statali<\/strong><\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>Ristrutturazioni edilizie: on line la guida aggiornata alle agevolazioni<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SOMMARIO<\/p>\n<table width=\"674\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>\u00a0<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>FORMAZIONE 4.0: LE RISPOSTE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SUL CREDITO DI IMPOSTA<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 2<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>CREDITO DI IMPOSTA DEL 36% SULL\u2019ACQUISTO DI PRODOTTI RICICLATI DERIVANTI DA PLASTICHE MISTE<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: PUBBLICATO L\u2019ELENCO DELLE IMPRESE AMMISSIBILI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 4<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>IRAP: PAGA IL PROFESSIONISTA CON PIU\u2019 DI DUE STUDI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY: GLI ADEMPIMENTI DI BASE PER I PICCOLI STUDI PROFESSIONALI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 6<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>SPESE DETRAIBILI FINO A UN MASSIMO DI 3.700 EURO CON L\u2019ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITA\u2019 NON STATALI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 8<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"612\"><strong>7.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><strong>RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: ON LINE LA GUIDA AGGIORNATA ALLE AGEVOLAZIONI<\/strong><\/td>\n<td width=\"62\">Pag. 9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol>\n<li>FORMAZIONE 4.0: LE RISPOSTE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SUL CREDITO DI IMPOSTA<\/li>\n<\/ol>\n<p>Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le risposte rilasciate durante il webinar del 22 febbraio scorso sulle novit\u00e0 della Legge di Bilancio, incluse quelle riguardanti il credito d&#8217;imposta per la formazione 4.0.<\/p>\n<h2>1.1 Formazione 4.0: nessun collegamento con super ed iper ammortamento<\/h2>\n<p>Innanzitutto, si chiarisce che il credito d\u2019imposta formazione pur ricollegandosi agli obiettivi del \u201cPiano Nazionale Impresa4.0\u201d \u00e8 comunque indipendente dalla scelta di un&#8217;impresa di fruire anche del super e dell&#8217;iper ammortamento.<\/p>\n<h2>1.2 Formazione 4.0: le risposte del Dipartimento delle Finanze<\/h2>\n<p>In attesa dell&#8217;emanazione del DM relativo al credito d&#8217;imposta, annunciato come imminente, il Dipartimento delle Finanze specifica inoltre che:<\/p>\n<ul>\n<li>il credito riguarder\u00e0 anche le imprese agricole e quelle artigiane;<\/li>\n<li>il decreto attuativo ricomprender\u00e0 anche gli enti non commerciali che esercitano attivit\u00e0 commerciali, come le universit\u00e0;<\/li>\n<li>non sar\u00e0 prevista alcuna istanza per l&#8217;accesso all&#8217;incentivo, trattandosi di un beneficio automatico relativo a determinate spese.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"2\">\n<li>CREDITO DI IMPOSTA DEL 36% SULL\u2019ACQUISTO DI PRODOTTI RICICLATI DERIVANTI DA PLASTICHE MISTE<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Legge di bilancio 2018 (commi da 96 a 99) ha introdotto un nuovo credito d&#8217;imposta destinato alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. L&#8217;intento del legislatore \u00e8 quello di incentivare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani.<\/p>\n<h2>2.1 Misura del credito e utilizzo<\/h2>\n<p>Il credito d&#8217;imposta \u00e8 concesso, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate riferite agli acquisti sopra descritti fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.<\/p>\n<p>Il credito \u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 tramite i canali telematici dell&#8217;Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell&#8217;operazione di versamento. Inoltre, il credito dovr\u00e0 essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d&#8217;imposta di riconoscimento.<\/p>\n<p>Il credito d&#8217;imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile Ires\/Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del Tuir e non \u00e8 soggetto al limite annuale di 250.000 euro posto per l\u2019utilizzo dei crediti di imposta, di cui all&#8217;art. 1, c. 53 L. 244\/2007.<\/p>\n<p>Il credito d&#8217;imposta spetta ai beneficiari a decorrere dal 1\u00b0 gennaio del periodo d&#8217;imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolati.<\/p>\n<p>I criteri e le modalit\u00e0 di fruizione del credito d&#8217;imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: PUBBLICATO L\u2019ELENCO DELLE IMPRESE AMMISSIBILI<\/li>\n<\/ol>\n<p>Con il\u00a0decreto direttoriale del 14 marzo 2018\u00a0il Mise ha apportato alcune modifiche all&#8217;iter amministrativo di assegnazione definitiva del voucher digitalizzazione e alla conseguente erogazione dell&#8217;agevolazione.<\/p>\n<p>In allegato al decreto direttoriale 14 marzo 2018 \u00e8 stato riportato l\u2019elenco, articolato su base regionale, delle imprese alle quali risulta assegnabile il voucher digitalizzazione, cos\u00ec come previsto dall\u2019articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 (elenco integrale disponibile sul sito del Mise, nell&#8217;apposita sezione dedicata al voucher).<\/p>\n<p>Nel citato decreto si legge inoltre che il Ministero dello sviluppo economico sta svolgendo approfondimenti per verificare la possibilit\u00e0 di incrementare le risorse finanziarie destinate all\u2019intervento agevolativo, visto l\u2019elevato interesse dimostrato dalle imprese con circa 91.500 domande di agevolazione presentate, corrispondente ad un ammontare di agevolazioni richieste pari a circa 625 milioni di euro. Con l&#8217;attuale dotazione finanziaria (100 milioni di euro) l\u2019applicazione del riparto comporterebbe l\u2019attribuzione di un voucher pari in media a circa il 16 per cento dell\u2019ammontare richiesto dalle imprese.<\/p>\n<p>Con successivo provvedimento direttoriale sar\u00e0 pubblicato l\u2019elenco delle imprese per le quali le verifiche si saranno concluse positivamente, con l\u2019indicazione dell\u2019importo del Voucher assegnato. Tale importo sar\u00e0 determinato sulla base delle risorse finanziarie stanziate dalla norma istitutiva dell\u2019intervento e di quelle che eventualmente si renderanno disponibili a seguito di approfondimenti in corso di svolgimento.<\/p>\n<p>L&#8217;impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione, dopo aver ultimato la realizzazione del progetto potr\u00e0 presentare la richiesta di erogazione utilizzando la medesima procedura informatica usata in precedenza per la presentazione della domanda. Entro il 30 marzo 2018 il Mise pubblicher\u00e0 sul proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata al voucher, la data a partire dalla quale le imprese potranno presentare le domande di erogazione.<\/p>\n<p>Il progetto dovr\u00e0 essere ultimato entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher di cui all\u2019art. 4, comma 1, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017, ossia, entro il 14 settembre 2018 (6 mesi dal 14 marzo 2018) e, comunque, la richiesta di erogazione dovr\u00e0 essere presentata entro i successivi 90 giorni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"1165\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"177\">\u00a0 Si ricorda che\u2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">Per il voucher digitalizzazione non \u00e8 previsto un ordine cronologico di assegnazione del bonus: le domande presentate nel periodo di trasmissione (dal 30 gennaio 2018 al 12 febbraio 2018) sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non saranno sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese sar\u00e0 applicata una procedura di riparto delle risorse in proporzione alle richieste delle imprese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<ol start=\"4\">\n<li>IRAP: PAGA IL PROFESSIONISTA CON PIU\u2019 DI DUE STUDI<\/li>\n<\/ol>\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6193 del 2018, afferma che il professionista che abbia a disposizione tre strutture per la propria attivit\u00e0 deve essere assoggettato all&#8217;IRAP poich\u00e9 si configura autonoma organizzazione.<\/p>\n<h2>4.1 IRAP: il caso di specie<\/h2>\n<p>Il caso di specie riguarda un contribuente, medico operante in pi\u00f9 studi, che ha fatto ricorso contro il silenzio-rifiuto dell&#8217;Agenzia delle Entrate in merito ad un&#8217;istanza di rimborso IRAP.<\/p>\n<p>La CTR, ravvisando l&#8217;esistenza dell&#8217;autonoma organizzazione dell&#8217;attivit\u00e0 professionale svolta dal contribuente, respingeva il ricorso dello stesso.<\/p>\n<h2>4.2 IRAP: la sentenza della Suprema Corte<\/h2>\n<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6193 del 14 marzo 2018, conferma quanto stabilito dalla CTR affermando che:<\/p>\n<p><em>&#8220;secondo la giurisprudenza di questa Corte, seppur, a volte, l&#8217;utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze di convenzione, non \u00e8 circostanza che possa far ritenere sussistente &#8216;l&#8217;autonoma organizzazione&#8217; ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e, quindi, \u00e8 soltanto uno strumento per il migliore (e pi\u00f9 comodo per il pubblico) esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale autonoma (Cass. Ordd. n. 25238\/16, 16369\/17 &#8211; non massimate -), tuttavia, con l&#8217;utilizzo di tre studi propri, il contribuente impiega beni strumentali globalmente eccedenti, secondo l&#8217;id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 superando oggettivamente la soglia minima richiesta dalle sezioni unite per l&#8217;esonero dall&#8217;imposizione fiscale ai fini IRAP.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li>NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY: GLI ADEMPIMENTI DI BASE PER I PICCOLI STUDI PROFESSIONALI<\/li>\n<\/ol>\n<p>Tutti i professionisti, anche se singoli o organizzati in piccoli studi, dovranno adeguarsi alle nuove regole in materia di trattamento dati personali entro il prossimo 25 maggio 2018 e allora vediamo quali sono gli adempimenti di base per rendere il proprio studio compliance rispetto al GDPR.<\/p>\n<p>Poniamo il caso che il professionista raccolga e tratti i dati personali esclusivamente per la finalit\u00e0 connessa al servizio richiesto dal cliente, quindi ad esempio il commercialista per fornire consulenza in materia contabile o fiscale ai propri clienti, l\u2019avvocato per curare la difesa in giudizio, redigere contratti o pareri, il consulente del lavoro per amministrare le pratiche in materia di diritto del lavoro di un\u2019impresa cliente, l\u2019ingegnere edile per curare progetti ad esempio nel settore della domotica, innanzitutto, una delle prime operazioni da compiere \u00e8 quella di controllare che il trattamento sia fondato sui principi del GDPR, principi di liceit\u00e0, correttezza, trasparenza e quindi, \u00e8 opportuno verificare che i dati raccolti e trattati siano esclusivamente quelli strettamente necessari, pertinenti e adeguati a svolgere la finalit\u00e0 per cui sono richiesti, che siano adottate misure per aggiornarli o rettificarli tempestivamente al bisogno, che siano conservati per il tempo necessario ad espletare l\u2019incarico conferito (salvo il tempo ulteriore necessario a rispettare le norme amministrative), che siano adeguatamente protetti.\u00a0 Pertanto, dovranno essere aggiornate le informative rese ai clienti ed eventuali collaboratori, rendendole conformi all\u2019art. 13 del GDPR, in questo caso, significativo sar\u00e0 precisare nell\u2019informativa i diritti degli interessati e dotarsi di strumenti che assicurino al cliente, in maniera effettiva, il facile esercizio degli stessi.<\/p>\n<p>Inoltre, se pi\u00f9 professionisti operano all\u2019interno del medesimo studio, si dovr\u00e0 verificare se alla propria compagine organizzativa si applichi l\u2019art. 26 del GDPR e quindi se i professionisti operano in qualit\u00e0 di contitolari del trattamento, determinando di comune accordo modalit\u00e0 e finalit\u00e0 del trattamento dei dati (in tal caso si dovr\u00e0 sottoscrivere un accordo interno in cui i professionisti disciplinano le proprie responsabilit\u00e0 e obblighi in materia di dati personali) oppure se diversamente per essi operano gli artt. 28 e 29 e quindi se i collaboratori dello studio gestiscono dati personali per conto di un titolare che fissa finalit\u00e0 e modalit\u00e0 del trattamento, in tal caso, infatti sar\u00e0 necessario designare, anche qui mediante opportuni contratti, tali collaboratori, responsabili del trattamento e lo stesso si dovr\u00e0 fare con il fornitore del servizio di hosting, sul quale \u00e8 alloggiato l\u2019eventuale sito web e su cui transitano le email e con l\u2019eventuale consulente IT che si occupa di aggiornare o manutenere il software gestionale dello studio (magari concesso in licenza) e con tutti gli altri eventuali soggetti cui si trasferiscono dati di clienti o collaboratori fuori dallo studio (si pensi ad esempio a coloro che forniscono il servizio di fatturazione elettronica in outsourcing), mentre i segretari dovranno essere designati incaricati del trattamento o comunque autorizzati a gestire i dati (e quei soli dati, utilizzando ad esempio il sistema dei \u201cpermessi\u201d) limitatamente a ci\u00f2 che ad essi compete; a segretari e collaboratori dovranno essere impartite, inoltre, istruzioni operative o linee guida su come gestire i dati di terzi e proteggerli.<\/p>\n<p>Lo studio dovr\u00e0 poi dotarsi di strumenti tecnici e organizzativi adeguati e proporzionati al tipo di dati trattati, alla finalit\u00e0 del trattamento, alle modalit\u00e0, al contesto organizzativo e ai rischi potenziali che il trattamento pu\u00f2 provocare sui diritti e le libert\u00e0 degli interessati, misure che consentano di garantire, l\u2019integrit\u00e0 dei dati personali trattati, la disponibilit\u00e0, la resilienza dei sistemi usati e un elevato grado di protezione \u00a0dei dati stessi (cfr. art. 32 GDPR), in particolare, di quelli che transitano sui vari device (pc, smartphone, tablet, wi-fi); quindi, occorrer\u00e0 impiegare meccanismi che permettano di evitare accessi abusivi ai dati, alterazioni o modifiche degli stessi, cancellazioni, divulgazioni non autorizzate o violazioni di altro tipo; in tal caso, ad esempio, molto si pu\u00f2 fare impiegando meccanismi antielusione come i firewall e anche utilizzando (e facendo utilizzare) password sicure per accedere ai sistemi informatici dello studio in cui sono archiviati dati personali, scrivendo best practice su come tali password dovranno essere custodite e amministrate e prevedendo, se si dispone di un sito web, con cui ad esempio \u00e8 possibile inviare richieste mediante la compilazione di form, l\u2019impiego di protocolli SSL; particolarmente, importante per il transito dei dati \u00e8 l\u2019uso di chiavette USB dotate di password o anche chiavette che consentono di criptare i dati ivi contenuti (il GDPR, infatti all\u2019art. 32 consiglia proprio l\u2019impiego di strumenti che consentano di cifrare i dati o comunque usare la pseudonimizzazione). Occorrer\u00e0 poi ricorrere a strumenti che permettano di effettuare il back up, meglio se continuo dei dati, come ad esempio potrebbe essere un servizio di cloud fornito da un soggetto terzo di cui sar\u00e0 necessario vagliare l\u2019affidabilit\u00e0 e il grado di sicurezza offerto prima di sottoscrivere il contratto, designando, tra l\u2019altro, anch\u2019esso, responsabile del trattamento. Fondamentale \u00e8 anche il fatto di mantenere i sistemi operativi sempre aggiornati e i vari programmi e le applicazioni utilizzate, determinando, a priori, una manutenzione periodica; si consiglia inoltre di controllare i vari devices, come smartphone o tablet, impostando una limitazione all\u2019uso dei dati contenuti, se su di essi sono conservati o transitano in qualche modo anche dati relativi a clienti. Il GDPR, peraltro, lo si ricorda, all\u2019art. 32 lett. d. prevede l\u2019impiego di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l\u2019efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.<\/p>\n<p>Si tenga poi presente che anche il professionista, in qualit\u00e0 di titolare del trattamento (o contitolare, mentre il responsabile dovr\u00e0 comunicare un\u2019eventuale violazione al titolare) \u00e8 chiamato a comunicare al Garante eventuali violazioni sui dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza, pertanto, occorrer\u00e0 pensare anche a procedure preventive che consentano di intervenire velocemente sulla violazione e procedere tempestivamente alla comunicazione all\u2019autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Questi sono gli adempimenti fondamentali previsti dal GDPR, che dovranno essere effettivi, in quanto il professionista, in qualit\u00e0 di titolare del trattamento, dovr\u00e0 essere in grado di dimostrare di aver messo in atto misure adeguate che provino che il trattamento e\u0300 effettuato conformemente al regolamento. Naturalmente molto dipende anche dal tipo di organizzazione, da eventuali ulteriori finalit\u00e0 del trattamento, dai modi in cui i dati sono trattati e, quindi, dagli strumenti impiegati; chiaramente pi\u00f9 \u00e8 complessa l\u2019organizzazione, maggiori saranno gli adempimenti per essere compliance, \u00e8 chiaro che se ad esempio uno studio ha il server in uno Stato estero fuori dall\u2019Unione su cui vengono archiviati dati personali, ad esso si applicano anche le norme sul trasferimento di dati all\u2019estero, mentre se si tratta di uno studio dotato di un numero elevato di professionisti e collaboratori suddiviso per settori di attivit\u00e0, si dovr\u00e0 pensare anche di effettuare una DPIA (il cons. n. 91 esclude l\u2019obbligatoriet\u00e0 della valutazione d\u2019impatto sulla protezione dei dati solo per singoli professionisti, quali il singolo avvocato o medico) e nominare un DPO.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li>SPESE DETRAIBILI FINO A UN MASSIMO DI 3.700 EURO CON L\u2019ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITA\u2019 NON STATALI<\/li>\n<\/ol>\n<p>In data 17 marzo 2018 \u00e8 stato pubblicato nella G.U. n. 64 il\u00a0decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universit\u00e0 e della Ricerca (Miur) con il quale vengono disposti i limiti massimi detraibili con riferimento alle spese sostenute per tasse e contributi di iscrizione alle universit\u00e0 non statali. Tale intervento normativo ha l&#8217;intento di equiparare le detrazioni previste per gli studenti che frequentano le universit\u00e0 non statali a quelle spettanti per gli studenti delle facolt\u00e0 pubbliche aventi sede nelle medesime zone geografiche.<\/p>\n<p>Nella tabella seguente sono riportate gli importi detraibili dall&#8217;imposta lorda sui redditi dell&#8217;anno 2017 riferiti alla spesa sostenuta dagli studenti frequentanti corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle universit\u00e0 non statali; i massimali di spesa detraibile sono distinti per area disciplinare di afferenza e Regione in cui ha sede l&#8217;ateneo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"589\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Area disciplinare corsi istruzione<\/strong><\/td>\n<td><strong>Nord<\/strong><\/td>\n<td><strong>Centro<\/strong><\/td>\n<td><strong>Sud e Isole<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Medica<\/td>\n<td>3.700 euro<\/td>\n<td>2.900 euro<\/td>\n<td>1.800 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sanitaria<\/td>\n<td>2.600 euro<\/td>\n<td>2.200 euro<\/td>\n<td>1.600 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Scientifico-tecnologica<\/td>\n<td>3.500 euro<\/td>\n<td>2.400 euro<\/td>\n<td>1.600 euro<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Umanistico-sociale<\/td>\n<td>2.800 euro<\/td>\n<td>2.300 euro<\/td>\n<td>1.500 euro<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table width=\"1165\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"177\">\u00a0 Si ricorda che\u2026<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">&nbsp;<\/p>\n<p>Gli importi riportati nella tabella di cui sopra saranno aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con apposito decreto ministeriale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/td>\n<td width=\"494\">&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li>RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: ON LINE LA GUIDA AGGIORNATA ALLE AGEVOLAZIONI<\/li>\n<\/ol>\n<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida &#8220;Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali&#8221;, aggiornata a febbraio 2018, contenente quindi tutte le novit\u00e0 in materia introdotte con la Legge di Bilancio 2018.<\/p>\n<h2>7.1 Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali<\/h2>\n<p>La guida fornisce indicazioni su:<\/p>\n<ul>\n<li>gli interventi agevolabili;<\/li>\n<li>i soggetti che possono fruire della detrazione;<\/li>\n<li>le modalit\u00e0 di richiesta del bonus;<\/li>\n<li>le modalit\u00e0 di effettuazione del pagamento dei lavori;<\/li>\n<li>quali documenti conservare.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>7.2 Ristrutturazioni edilizie: le principali novita\u2019<\/h2>\n<p>Tra le novit\u00e0 introdotte con la Legge di Bilancio 2018, segnaliamo le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Bonus del 50%.<\/strong> Prorogata fino al 31 dicembre 2018 la possibilit\u00e0 di detrarre il 50% delle spese con tetto massimo pari a 96mila euro, percentuale che scender\u00e0 al 36% (con il tetto massimo fissato a 48mila euro) a partire dal 1\u00b0 gennaio 2019.<\/li>\n<li><strong>Invio all&#8217;Enea.<\/strong> Come per i lavori di efficientamento energetico, anche per le ristrutturazioni andranno trasmessi obbligatoriamente alcuni dati all&#8217;Enea, di cui per\u00f2 ancora si attendono chiarimenti.<\/li>\n<li><strong>Box e posti auto.<\/strong> Il bonus riguarda anche l\u2019acquisto di box e posti auto pertinenziali, le spese relative alla loro realizzazione, e la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a propriet\u00e0 comune, purch\u00e9 vi sia un vincolo di pertinenzialit\u00e0 con una unit\u00e0 immobiliare abitativa.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 E PER L\u2019ACQUISTO DI RICICLATI DELLA PLASTICA, IL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE, I NUOVI ADEMPIMENTI PRIVACY PER I PICCOLI STUDI PROFESSIONALI, LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA ANCORA SULL\u2019IRAP, LIMITI MASSIMI DETRAIBILI PER LE SPESE DI ISCRIZIONE ALLE UNIVERSITA\u2019 NON STATALI, 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