{"id":66,"date":"2025-01-09T07:26:53","date_gmt":"2025-01-09T07:26:53","guid":{"rendered":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/?p=66"},"modified":"2025-01-09T07:26:53","modified_gmt":"2025-01-09T07:26:53","slug":"circolare-per-la-clientela-n-1-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/2025\/01\/09\/circolare-per-la-clientela-n-1-2025\/","title":{"rendered":"CIrcolare per la clientela n. 1\/2025"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Legge di bilancio 2025<br><\/strong><strong>(L. 30.12.2024 n. 207) &#8211;<\/strong><strong><br>Principali novit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1\u2003premessa<\/p>\n\n\n\n<p>Sul S.O. n. 43 alla <em>G.U.<\/em> 31.12.2024 n. 305 \u00e8 stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bi\u00adlancio 2025), in vigore dall\u20191.1.2025.<\/p>\n\n\n\n<p>2\u2003principali novit\u00e0 in materia fiscale e agevola\u00adti\u00adva<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito si riepilogano le principali novit\u00e0 in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg\u00adge di bilancio 2025.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Riforma dell\u2019IRPEF &#8211;<br>Modifica degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni d\u2019imposta per tipologie<br>reddituali &#8211;<br>Modifiche al<br>\u201ctrattamento<br>integrativo della retribuzione\u201d &#8211; Messa a regime delle disposizioni per il 2024<em><\/em><\/td><td>Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell\u2019IRPEF previste dall\u2019art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d\u2019imposta 2024 e riguardanti: la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;la modifica delle detrazioni d\u2019imposta per i titolari di redditi di lavoro dipenden\u00adte e di alcuni redditi assimilati;la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di reddi\u00adti di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF Mediante la sostituzione del co. 1 dell\u2019art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, gi\u00e0 prevista per il periodo d\u2019imposta 2024. A decorrere dal periodo d\u2019imposta 2025, l\u2019articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente: fino a 28.000 euro \u00dd 23%;oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro \u00dd 35%;oltre 50.000 euro \u00dd 43%. Detrazione d\u2019imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Mediante la modifica dell\u2019art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l\u2019aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d\u2019imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, gi\u00e0 prevista per il periodo d\u2019impo\u00adsta 2024. Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Mediante la modifica all\u2019art. 1 del DL 3\/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di \u201ctrattamento integrativo della retribuzione\u201d, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati<a href=\"https:\/\/euc-word-edit.officeapps.live.com\/we\/wordeditorframe.aspx?ui=it-IT&amp;rs=it-IT&amp;wopisrc=https%3A%2F%2Feutekne.sharepoint.com%2Fsites%2FRedazione%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F1ddaac283f2f49f296420ac1d117d436&amp;wdenableroaming=1&amp;mscc=1&amp;hid=463761A1-A021-A000-5231-1C5DA02E723A.0&amp;uih=sharepointcom&amp;wdlcid=it-IT&amp;jsapi=1&amp;jsapiver=v2&amp;corrid=5144d68f-584d-8825-e494-148903bcb557&amp;usid=5144d68f-584d-8825-e494-148903bcb557&amp;newsession=1&amp;sftc=1&amp;uihit=docaspx&amp;muv=1&amp;cac=1&amp;sams=1&amp;mtf=1&amp;sfp=1&amp;sdp=1&amp;hch=1&amp;hwfh=1&amp;dchat=1&amp;sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Feutekne.sharepoint.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%7D&amp;ctp=LeastProtected&amp;rct=Normal&amp;wdorigin=ItemsView&amp;wdhostclicktime=1730893285756&amp;instantedit=1&amp;wopicomplete=1&amp;wdredirectionreason=Unified_SingleFlush#_ftn3\"><\/a>, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l\u2019imposta lorda sia superiore all\u2019importo della detrazione spettante ai sensi dell\u2019art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell\u2019importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell\u2019anno, come gi\u00e0 previsto per il periodo d\u2019imposta 2024.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; Riforma dell\u2019IRPEF &#8211;<br>Adeguamento delle addizionali<br>regionali<br>e comunali all\u2019IRPEF &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all\u2019IRPEF, applicabili per l\u2019anno d\u2019imposta 2025, differenziate: sulla base dei \u201cnuovi\u201d tre scaglioni di reddito IRPEF;oppure sulla base dei \u201cvecchi\u201d quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilit\u00e0 di mantenere l\u2019articolazione delle addizionali sulla base dei \u201cvecchi\u201d scaglioni \u00e8 prevista anche per gli anni 2026 e 2027). Mancata approvazione delle modifiche Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai \u201cnuovi\u201d (o \u201cvecchi\u201d) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d\u2019imposta 2025, 2026 e 2027 l\u2019addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote gi\u00e0 vigenti in ciascun ente nell\u2019anno precedente a quello di riferimento.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Misure per la riduzione del c.d. \u201ccuneo fiscale\u201d &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; segue<\/td><td>Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. \u201ccuneo fiscale\u201d dei lavoratori dipendenti, che non si baser\u00e0 pi\u00f9 sull\u2019esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sar\u00e0 solo fiscale con il riconoscimento di un <em>bonus<\/em> o di un\u2019ulteriore detrazione. Ambito soggettivo Il <em>bonus<\/em> e l\u2019ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all\u2019art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all\u2019art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR). <strong><em>Bonus<\/em><\/strong> Il <em>bonus<\/em> spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed \u00e8 determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del: 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non \u00e8 superiore a 8.500 euro;5,3%, se il reddito di lavoro dipendente \u00e8 superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;4,8%, se il reddito di lavoro dipendente \u00e8 superiore a 15.000 euro. Ai soli fini dell\u2019individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente \u00e8 rapportato all\u2019intero anno. Il <em>bonus<\/em> non concorre alla formazione del reddito. <strong><em>Ulteriore detrazione<\/em><\/strong> L\u2019ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L\u2019ulteriore detrazione dall\u2019imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari: a 1.000 euro, se l\u2019ammontare del reddito complessivo \u00e8 superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;al prodotto tra 1.000 euro e l\u2019importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l\u2019ammontare del reddito complessivo \u00e8 superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro. <strong><em>Modalit\u00e0 di riconoscimento<\/em><\/strong> Il <em>bonus<\/em> e l\u2019ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d\u2019imposta all\u2019atto dell\u2019erogazione delle retribuzioni. In sede di conguaglio, i sostituti d\u2019imposta: verificano la spettanza del <em>bonus<\/em> e dell\u2019ulteriore detrazione;provvedono al recupero del <em>bonus<\/em> o dell\u2019ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l\u2019importo \u00e8 superiore a 60 euro, il recupero \u00e8 effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio). Il credito maturato per effetto del riconoscimento del <em>bonus<\/em> potr\u00e0 essere recuperato dai sostituti d\u2019imposta mediante l\u2019istituto della compensazione nel modello F24 di cui all\u2019art. 17 del DLgs. 241\/97. <strong><em>Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente<\/em><\/strong> Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi: dell\u2019art. 44 co. 1 del DL 78\/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all\u2019estero);dell\u2019art. 16 del DLgs. 147\/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);dell\u2019art. 5 del DLgs. 209\/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati). Il reddito complessivo \u00e8 assunto al netto del reddito dell\u2019unit\u00e0 immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all\u2019art. 10 co. 3-<em>bis<\/em> del TUIR.<\/td><\/tr><tr><td>Detrazioni IRPEF per carichi di<br>famiglia &#8211;<br>Modifiche<\/td><td>A partire dall\u20191.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all\u2019art. 12 del TUIR. Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con pi\u00f9 di 30 anni di et\u00e0 non disabili Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione: ai figli di et\u00e0 pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;a ciascun figlio di et\u00e0 pari o superiore a 21 anni, con disabilit\u00e0 accertata ai sen\u00adsi dell\u2019art. 3 della L. 5.2.92 n. 104. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con pi\u00f9 di 30 anni di et\u00e0 non disabili, mentre in precedenza non c\u2019erano limiti di et\u00e0 \u201cmassima\u201d. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di et\u00e0, in quanto sostituite dall\u2019assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230. \u00c8 confermato che la detrazione d\u2019imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati. Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilit\u00e0 di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite. Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cio\u00e8 diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo pi\u00f9 in relazio\u00adne a ciascun ascendente che conviva con il contribuente. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cio\u00e8 genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Diventa inoltre indispensabile che l\u2019ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familia\u00adre percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell\u2019Autorit\u00e0 giudi\u00adziaria. Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all\u2019estero Le detrazioni per familiari fiscal\u00admente a carico non spettano pi\u00f9: ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell\u2019U\u00adnione europea o di uno Stato aderente all\u2019Accordo sullo Spazio economico eu\u00adropeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);in relazione ai familiari residenti all\u2019estero. Comunicazione al sostituto d\u2019imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione Ai fini dell\u2019effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d\u2019imposta i dati dei familiari per i quali non spettano pi\u00f9 le detrazioni d\u2019imposta (es. figli con pi\u00f9 di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all\u2019estero). L\u2019omissione di tale comunicazione comporta l\u2019applicabilit\u00e0 di una sanzione da 250 a 2.000 euro. In ogni caso, il contribuente \u00e8 tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d\u2019imposta.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Detrazioni<br>IRPEF per oneri &#8211; Spese sostenute dall\u20191.1.2025 &#8211;<br>Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli<br>a carico<\/td><td>Con il nuovo art. 16-<em>ter<\/em> del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Ambito soggettivo Le novit\u00e0 si applicano: alle sole persone fisiche,con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro). Determinazione del reddito complessivo Il reddito complessivo che rileva \u00e8 quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell\u2019unit\u00e0 immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Ambito oggettivo Le novit\u00e0 recate dall\u2019art. 16-<em>ter<\/em> del TUIR riguardano \u201c<em>gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall\u2019imposta lorda, considerati complessivamente<\/em>\u201d, sostenuti dall\u20191.1.2025, salvo alcune eccezioni. Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall\u2019art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano. Oneri esclusi Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali \u00e8 applicabile il nuovo limite introdotto dall\u2019art. 16-<em>ter<\/em> del TUIR: le spese sanitarie agevolate ai sensi dell\u2019art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;le somme investite nelle <em>start up<\/em> innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-<em>bis<\/em> del DL 179\/2012;le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell\u2019art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-<em>ter<\/em> del DL 3\/2015. Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024 Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali \u00e8 applicabile il nuovo limite introdotto dall\u2019art. 16-<em>ter<\/em> del TUIR, inoltre: gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all\u2019art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l\u2019acquisto dell\u2019abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell\u2019unit\u00e0 immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-<em>ter<\/em> del TUIR). Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in pi\u00f9 anni Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in pi\u00f9 rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all\u2019art. 16-<em>bis<\/em> del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all\u2019art. 14 del DL 63\/2013, che consentono di beneficiare del c.d. \u201cecobonus\u201d, ecc.). Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024 Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall\u2019art. 16-<em>ter<\/em> del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024: i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidit\u00e0 permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>segue<\/td><td>i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unit\u00e0 immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-<em>bis<\/em>) del TUIR). Modalit\u00e0 di calcolo delle detrazioni IRPEF Per le spese sostenute dall\u20191.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si \u00e8 detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti: quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che pu\u00f2 consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell\u2019ecobonus);il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-<em>ter<\/em> del TUIR e che riguarda la quasi totalit\u00e0 degli oneri detraibili. Il nuovo limite massimo di spesa \u00e8 determinato moltiplicando l\u2019importo \u201cbase\u201d di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell\u2019art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). L\u2019importo \u201cbase\u201d \u00e8 pari a: 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente \u00e8 superiore a 75.000 euro, ma non \u00e8 superiore a 100.000 euro;8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente \u00e8 superiore a 100.000 euro. Stante l\u2019irrilevanza dell\u2019eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro \u00e8 pari a: 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;0,70, se nel nucleo familiare \u00e8 presente un figlio fiscalmente a carico;0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;1, se nel nucleo familiare sono presenti pi\u00f9 di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.<\/td><\/tr><tr><td>Interventi di<br>recupero edilizio &#8211; Spese sostenute dall\u20191.1.2025 &#8211; Aliquote<\/td><td>In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. \u201c<em>bonus<\/em> casa\u201d) ai sensi dell\u2019art. 16-<em>bis<\/em> del TUIR, \u00e8 stata rimodulata l\u2019aliquota dell\u2019agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate). Aliquote per le spese sostenute dall\u20191.1.2025 Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l\u2019unit\u00e0 immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l\u2019aliquota: del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unit\u00e0 immobiliari diverse dall\u2019abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unit\u00e0 immobiliare, l\u2019aliquota \u00e8 fissata al: 36% per le spese sostenute nel 2025; 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50% Ai sensi dell\u2019art. 16-<em>bis<\/em> co. 3-<em>bis<\/em> del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall\u20191.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong><em><br><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>segue<\/td><td>Caldaie alimentate a combustibili fossili Dall\u20191.1.2025, non godono pi\u00f9 dell\u2019agevolazione di cui all\u2019art. 16-<em>bis<\/em> del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L\u2019esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024<br>n. 1275 (c.d. \u201cCase <em>green<\/em>\u201d).<\/td><\/tr><tr><td>Interventi di<br>riduzione del rischio sismico (sismabonus) &#8211; Interventi di<br>riqualificazione energetica<br>(ecobonus) &#8211; Spese sostenute dall\u20191.1.2025 &#8211; Aliquote<\/td><td>Le aliquote della detrazione IRPEF\/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all\u2019art. 14 del DL 63\/2013 (c.d. \u201cecobonus\u201d) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-<em>bis<\/em> ss. (c.d. \u201csismabonus\u201d), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all\u2019art. 16-<em>bis<\/em> del TUIR. Aliquote per le spese sostenute dall\u20191.1.2025 L\u2019\u201cecobonus\u201d e il \u201csismabonus\u201d (compreso il c.d. \u201csismabonus acquisti\u201d), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure: per le abitazioni principali, l\u2019aliquota \u00e8 del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; per le unit\u00e0 immobiliari diverse dall\u2019abitazione principale, l\u2019aliquota \u00e8 del 36% per le spese sostenute nell\u2019anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossili Dall\u20191.1.2025, non godono pi\u00f9 nemmeno dell\u2019\u201cecobonus\u201d, di cui all\u2019art. 14 del DL 63\/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Superbonus &#8211; Spese sostenute nel 2025 &#8211;<br>Ulteriori<br>requisiti &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; segue<\/td><td>Sono state introdotte novit\u00e0 per il superbonus, di cui all\u2019art. 119 del DL 34\/2020. Ulteriori requisiti per beneficiare dell\u2019aliquota al 65% Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto \u201c<em>dal comma 8-bis primo periodo<\/em>\u201d dell\u2019art. 119 pu\u00f2 competere soltanto se al 15.10.2024: risulti presentata la CILA-S, di cui all\u2019art. 119 co. 13-<em>ter<\/em> del DL 34\/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condom\u00ecni; risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l\u2019esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condom\u00ecni; sia presentata l\u2019istanza per l\u2019acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l\u2019aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la \u201cspeciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025\u201d recata dal co. 8-<em>ter<\/em> dell\u2019art. 119 del DL 34\/2020 e la \u201cspeciale disciplina RSA\u201d di cui al co. 10-<em>bis<\/em> del predetto art. 119. Spese sostenute nel 2023 \u201cspalmate\u201d in 10 anni Viene consentito di \u201cspalmare\u201d in 10 quote annuali (anzich\u00e9 in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L\u2019opzione di \u201cspalmatura decennale\u201d \u00e8 irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d\u2019imposta 2023 (730\/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024). Tale dichiarazione integrativa (riferita all\u2019anno 2023) potr\u00e0 essere presentata, in deroga all\u2019art. 2 co. 8 del DPR 322\/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l\u2019eccedenza potr\u00e0 essere versata \u201c<em>senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d\u2019imposta 2024<\/em>\u201d.<\/td><\/tr><tr><td>Bonus mobili &#8211; Proroga per il 2025<\/td><td>Viene prorogato anche per l\u2019anno 2025 il c.d. \u201c<em>bonus<\/em> mobili\u201d, di cui all\u2019art. 16 co. 2 del DL 63\/2013, mantenendone inalterata la disciplina. Per l\u2019acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all\u2019arredo \u201c<em>dell\u2019immobile oggetto di ristrutturazione<\/em>\u201d, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.<\/td><\/tr><tr><td><a><em>Bonus<\/em><\/a><br>elettrodomestici<\/td><td>Viene riconosciuto, per l\u2019anno 2025, un contributo per l\u2019acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo: Misura del contributo Il contributo spetta per l\u2019acquisto di un solo elettrodomestico, e pu\u00f2 essere concesso, nel limite delle risorse stanziate: Disposizioni attuative Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalit\u00e0 e i termini per l\u2019erogazione del contributo.<\/td><\/tr><tr><td>Spese<br>scolastiche &#8211;<br>Limite di<br>detraibilit\u00e0<br>IRPEF &#8211; Aumento dall\u20191.1.2025<\/td><td>Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-<em>bis<\/em>) dell\u2019art. 15 co. 1 del TUIR. La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza: delle scuole dell\u2019infanzia (scuole materne o \u201cvecchi\u201d asili);del primo ciclo di istruzione, cio\u00e8 delle scuole primarie (\u201cvecchie\u201d elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (\u201cvecchie\u201d medie);delle scuole secondarie di secondo grado (\u201cvecchie\u201d superiori). Limite di spesa detraibile al 19% In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a: 1.000 euro, a decorrere dal 2025;800 euro, a decorrere dall\u2019anno 2019 e fino al 2024.<\/td><\/tr><tr><td>Cani guida &#8211;<br>Aumento<br>detrazione<br>forfetaria<\/td><td>Viene aumentato a 1.100 euro (fino al 2024 era di 1.000 euro) l\u2019importo forfetario della detrazione spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida prevista dall\u2019art. 15 co. 1-<em>quater<\/em> del TUIR.<\/td><\/tr><tr><td>Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 &#8211; Incremento<br>della soglia<br>di esenzione<\/td><td>La soglia di non imponibilit\u00e0 dei <em>fringe benefit<\/em> per gli anni 2025, 2026 e 2027 \u00e8 elevata da 258,23 euro a: 1.000 euro, per tutti i dipendenti;2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell\u2019energia elettrica e del gas naturale;delle spese per l\u2019affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all\u2019abitazione principale.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti<\/td><td>Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall\u20191.1.2025, il <em>fringe benefit<\/em> \u00e8 calcolato come segue: 50% dell\u2019importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall\u2019ACI;20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi <em>plug in<\/em>;10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.<\/td><\/tr><tr><td>Fabbricati locati a dipendenti neoassunti<br>trasferiti<\/td><td>Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Tale disposizione si applica ai soggetti: titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell\u2019anno precedente la data di assunzione;che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a pi\u00f9 di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.<\/td><\/tr><tr><td>Riduzione<br>imposta<br>sostitutiva sui premi di risultato<\/td><td>L\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall\u2019art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.<\/td><\/tr><tr><td>Modifiche<br>all\u2019imposta<br>sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e<br>ristorazione<\/td><td>Viene modificata la disciplina relativa all\u2019imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall\u2019art. 1 co. 58 &#8211; 62 della L. 197\/2022. In particolare, si prevede: l\u2019incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l\u2019imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell\u2019anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;l\u2019innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto \u00e8 necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell\u2019imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d\u2019imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.<\/td><\/tr><tr><td>Imposta<br>sostitutiva sugli straordinari degli infermieri<\/td><td>Viene introdotta un\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, da applicare sui compensi: per lavoro straordinario di cui all\u2019art. 47 del CCNL del comparto sanit\u00e0 relativo al triennio 2019-2021 (stipulato il 2.11.2022 e pubblicato sulla <em>G.U.<\/em> 24.1.2023 n. 19, S.O. n. 5);erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Decorrenza L\u2019imposta sostitutiva \u00e8 applicata dal sostituto d\u2019imposta ai compensi erogati a decorrere dall\u2019anno 2025 (sono esclusi dall\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva i compensi erogati entro il 12.1.2025 ma riferiti al 2024). <strong><em>Disposizioni relative all\u2019accertamento<\/em><\/strong> La norma prevede che per l\u2019accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.<\/td><\/tr><tr><td>Regime delle<br>retribuzioni<br>convenzionali<br>con rientro<br>settimanale <em>segue<\/em><\/td><td>Con una norma di interpretazione autentica, viene chiarito che possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali, di cui all\u2019art. 51 co. 8-<em>bis<\/em> del TUIR, anche i redditi da lavoro dipendente prestato all\u2019estero dai dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni <em>\u201critornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana<\/em>\u201d. In altre parole, il ritorno settimanale al domicilio non farebbe venir meno il carattere continuativo del rapporto di lavoro nello Stato estero.<\/td><\/tr><tr><td><em>Smart working<\/em> per i frontalieri in Svizzera<em><\/em><\/td><td>Nelle more dell\u2019entrata in vigore del protocollo di modifica dell\u2019Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri (compresi quelli che si avvalgono del regime transitorio di cui all\u2019art. 9 dello stesso Accordo), possono svolgere, nel periodo compreso tra l\u20191.1.2024 e la data di entrata in vigore del predetto protocollo, attivit\u00e0 di lavoro dipendente in modalit\u00e0 di telelavoro fino al 25% della loro attivit\u00e0 senza che ci\u00f2 comporti la perdita dello <em>status<\/em> di lavoratore frontaliere.<\/td><\/tr><tr><td>Trattamento<br>fiscale dei<br>compensi agli addetti alle corse ippiche<\/td><td>A decorrere dall\u20191.1.2025, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell\u2019esercizio di scommesse sportive, iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell\u2019agricoltura, della sovranit\u00e0 alimentare e delle foreste (art. 50 co. 1 lett. l-<em>bis<\/em>) del TUIR). Soglia esente I compensi percepiti da tali figure costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d\u2019imposta 15.000 euro.<\/td><\/tr><tr><td>Causa di<br>esclusione dal<br>regime forfetario<\/td><td>Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non \u00e8 applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l\u2019importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite \u00e8 l\u2019anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non pu\u00f2 applicare il regime per il 2025.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all\u2019art. 5 della L. 448\/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all\u2019art. 7 della L. 448\/2001. Attraverso il versamento dell\u2019imposta sostitutiva, quindi, sar\u00e0 consentito a persone fisiche, societ\u00e0 semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1\u00b0 gennaio di ciascun anno al di fuori dell\u2019ambito d\u2019impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell\u2019art. 67 co. 1 lett. a) &#8211; c-<em>bis<\/em>) del TUIR, allorch\u00e9 le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalit\u00e0 di rivalutazione Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1\u00b0 gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell\u2019operazione occorrer\u00e0 che: un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;il contribuente interessato versi l\u2019imposta sostitutiva per l\u2019intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. Invece, fermo restando il termine per il versamento dell\u2019imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1\u00b0 gennaio di ogni anno viene prevista la possibilit\u00e0 di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell\u2019anno precedente ai sensi dell\u2019art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Nuova aliquota unica del 18% per l\u2019imposta sostitutiva Dall\u2019anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%. Versamento dell\u2019imposta sostitutiva L\u2019imposta sostitutiva del 18% deve essere versata: per l\u2019intero ammontare, entro il 30 novembre dell\u2019anno di riferimento della rivalutazione;oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell\u2019anno di riferimento. La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell\u2019imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Novit\u00e0 sul<br>regime di<br>tassazione delle<br>cripto-attivit\u00e0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attivit\u00e0, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all\u2019art. 67 co. 1 lett. c-<em>sexies<\/em>) del TUIR realizzati dall\u20191.1.2026, l\u2019imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%. Altre novit\u00e0 sono rappresentate dall\u2019eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell\u20191.1.2025. Nuova aliquota del 33% Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all\u2019art. 67 co. 1 lett. c-<em>sexies<\/em>) del TUIR, realizzati dall\u20191.1.2026, \u201c<em>l\u2019imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, \u00e8 applicata con l\u2019aliquota del 33 per cento<\/em>\u201d. Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%. Quanto all\u2019efficacia delle modifiche, prendendo spunto da quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (\u00a7 3.2) sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze <em>ante<\/em> 2023, si ritiene che valga la data in cui l\u2019operazione \u00e8 effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo viene percepito nel 2026 e il momento impositivo \u00e8 collocabile nel 2026). Eliminazione della franchigia di 2.000 euro La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attivit\u00e0 era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197\/2022 (legge di bilancio 2023). La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivit\u00e0, comunque denominate, ai sensi dell\u2019art. 67 co. 1 lett. c-<em>sexies<\/em>) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d\u2019imposta. Con l\u2019eliminazione di tale franchigia, vi sar\u00e0 la necessit\u00e0 di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sar\u00e0 sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l\u2019obbligo dichiarativo. Sembra che questa novit\u00e0 entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attivit\u00e0 che sono realizzate dall\u20191.1.2025. Rideterminazione del valore delle cripto-attivit\u00e0 Viene reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un\u2019imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attivit\u00e0 possedute all\u20191.1.2025 (l\u2019affrancamento del 2023 prevedeva un\u2019aliquota del 14%). Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (\u00a7 3.6), che aveva commentato l\u2019affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potr\u00e0 riguardare \u201c<em>ciascuna cripto-attivit\u00e0<\/em>\u201d posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 <em>bitcoin<\/em> e 20 <em>ether<\/em> e decideva di rivalutare i <em>bitcoin<\/em>, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 <em>bitcoin<\/em> detenuti. Sempre secondo la circolare 30\/2023 (\u00a7 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attivit\u00e0 per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale. Per i soggetti che procedono all\u2019affrancamento, si assumer\u00e0, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attivit\u00e0 in esame all\u20191.1.2025, assoggettato a tali fini all\u2019imposta sostitutiva del 18%. Ai fini del perfezionamento dell\u2019opzione, l\u2019imposta sostitutiva deve essere versata in un\u2019unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.<\/td><\/tr><tr><td>IRES premiale<\/td><td>Solo per il 2025, viene prevista la riduzione dell\u2019aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d\u2019impresa dichiarato, per le societ\u00e0 che rispettano le seguenti condizioni: destinazione a riserva di una quota minima dell\u201980% degli utili dell\u2019esercizio 2024;investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell\u2019acquisto, anche mediante <em>leasing<\/em>, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.<\/td><\/tr><tr><td>Super-deduzione per nuove<br>assunzioni<\/td><td>Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all\u2019art. 4 del DLgs. 216\/2023.<\/td><\/tr><tr><td>Deducibilit\u00e0 dei costi da piani di <em>stock option<\/em><\/td><td>Viene introdotto il nuovo co. 6-<em>bis<\/em> nell\u2019art. 95 del TUIR, specificando che la deduzione fiscale dell\u2019onere contabilizzato in relazione ai piani di <em>stock option<\/em> per i dipendenti si effettua al momento dell\u2019effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. In sostanza, rispetto a quando viene contabilizzato il costo a Conto economico, ossia alla data della delibera del piano, la norma differisce la deduzione del costo fino al momento dell\u2019esercizio delle opzioni concesse. In questo modo, non solo viene fatta coincidere la deduzione del costo con l\u2019insorgere del presupposto imponibile IRPEF in capo al beneficiario, ma viene anche definitivamente compresso il diritto alla deduzione dell\u2019onere ogni qual volta il piano non si perfezioni in conseguenza di condizioni di mercato che lo rendano non conveniente per i beneficiari. Decorrenza Le nuove regole per la deducibilit\u00e0 dei piani di <em>stock option<\/em> da parte dei soggetti IAS\/IFRS si applicano ai piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all\u2019esercizio in corso alla data del 31.12.2025 o nei successivi. La Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025 precisa che si tratta dei piani avviati a partire dall\u2019esercizio in corso al 31.12.2025. Deducibilit\u00e0 dell\u2019onere per i soggetti OIC-adopter Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025, per ragioni di coerenza sistematica, l\u2019art. 95 co. 6-<em>bis<\/em> del TUIR si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell\u2019IFRS 2, in considerazione delle previsioni del documento OIC 11. In applicazione del documento OIC 11 (\u00a7 4), infatti, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nel medesimo documento OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, tale IAS o IFRS pu\u00f2 essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata. In sostanza, sembra possibile applicare le nuove disposizioni anche per i soggetti OIC-<em>adopter<\/em> che, come consentito dall\u2019OIC 11, utilizzino l\u2019IFRS 2 per contabilizzare le operazioni in questione.<\/td><\/tr><tr><td>Assegnazione agevolata di<br>beni ai soci e<br>trasformazione in societ\u00e0 semplice<\/td><td>Sono stati riaperti i termini per l\u2019effettuazione delle seguenti operazioni: assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l\u2019eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;trasformazione in societ\u00e0 semplice di societ\u00e0, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: nell\u2019imposizione sostitutiva dell\u20198% (10,5% per le societ\u00e0 che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalit\u00e0 estranee all\u2019esercizio dell\u2019impresa a seguito della trasformazione;nell\u2019imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d\u2019imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell\u2019imposta sostitutiva dell\u20198% \u00e8 possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le societ\u00e0 interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: per il 60% entro il 30.9.2025;per il rimanente 40% entro il 30.11.2025. Imposte indirette Nell\u2019ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell\u2019im\u00adposta di registro proporzionale sono ridotte alla met\u00e0 e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.<\/td><\/tr><tr><td>Estromissione agevolata<br>dell\u2019immobile dell\u2019imprenditore individuale<\/td><td>\u00c8 stata riaperta la disciplina agevolativa dell\u2019estromissione dell\u2019immobile strumentale dell\u2019imprenditore individuale, che consente di fare transitare l\u2019immobile dalla sfera im\u00adprenditoriale a quella personale con un\u2019imposizione ridotta. Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attivit\u00e0: sia alla data del 31.10.2024;sia alla data dell\u20191.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell\u2019estromissione). Ambito oggettivo L\u2019estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell\u2019agevolazione: devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalit\u00e0;devono risultare posseduti anche alla data dell\u20191.1.2025. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: l\u2019assoggettamento della plusvalenza derivante dall\u2019estromissione ad un\u2019imposta sostitutiva pari all\u20198%;la possibilit\u00e0 di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell\u2019immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: l\u2019operazione deve avvenire tra l\u20191.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);l\u2019imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Modifiche<br>al regime<br>transitorio<br>di deducibilit\u00e0<br>di svalutazioni<br>e perdite su<br>crediti di banche e assicurazioni<\/td><td>Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilit\u00e0, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, societ\u00e0 finanziarie e assicurazioni, gi\u00e0 oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni. Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti: al periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (in pratica, dal 2026 al 2029 per i soggetti con esercizio \u201csolare\u201d), della deduzione della quota dell\u201911% prevista per il periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2025;al periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (in pratica, dal 2027 al 2029 per i soggetti con esercizio \u201csolare\u201d), della deduzione della quota del 4,7% prevista per il periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2026. Computo in diminuzione delle perdite e delle eccedenze ACE Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del maggior reddito imponibile del periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2025, determinato per effetto del suddetto differimento di quote, in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.<\/td><\/tr><tr><td>Modifiche alla<br>deducibilit\u00e0 delle perdite attese su crediti in sede<br>di prima<br>applicazione dell\u2019IFRS 9<\/td><td>Sono state modificate le percentuali di deducibilit\u00e0 dei componenti reddituali derivanti dall\u2019a\u00addo\u00adzio\u00adne del modello delle perdite attese su crediti vantati nei con\u00adfronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell\u2019IFRS 9. In particolare, \u00e8 stata differita la deduzione della quota del 10% prevista per il pe\u00adriodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2025 e per quello successivo (2025 e 2026, per i soggetti \u201csolari\u201d), in quote costanti, rispettivamente: al periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (dal 2026 al 2029, per i soggetti \u201csolari\u201d);al periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (dal 2027 al 2029, per i soggetti \u201csolari\u201d).<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Modifiche<br>alla deducibilit\u00e0 dell\u2019avviamento<br>e delle altre<br>attivit\u00e0 immateriali che hanno<br>determinato l\u2019iscrizione<br>di DTA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Viene modificato nuovamente il regime di deducibilit\u00e0 delle quote di ammortamento pregresse (cio\u00e8 non ancora dedotte fino al periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell\u2019avviamento e delle altre attivit\u00e0 immateriali che hanno dato luogo all\u2019iscrizione di attivit\u00e0 per imposte anti\u00adci\u00adpa\u00adte (<em>deferred tax assets<\/em>, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d\u2019imposta. In particolare, viene differita la deduzione delle quote previste per i periodi d\u2019imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026. Per effetto delle modifiche, la deducibilit\u00e0 (ai fini IRES e IRAP) \u00e8 prevista nelle seguenti misure: 0% per il periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2025;3,25% per il periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2026;20,58% per il periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2027;13,58% per il periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2028;13,59% per il periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all\u20191.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) \u00e8 deducibile nel periodo d\u2019imposta in corso al 31.12.2029. Ambito applicativo La disciplina sulla trasformazione delle DTA in crediti d\u2019imposta \u00e8 stata originariamente introdotta dal DL 29.12.2010 n. 225 (conv. L. 26.2.2011 n. 10) per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari ed \u00e8 stata successivamente pi\u00f9 volte modificata\/integrata. La ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94 ha chiarito che la disposizione pu\u00f2 essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari. Il DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132) ha escluso la possibilit\u00e0 di trasformare in crediti d\u2019imposta le attivit\u00e0 per imposte anticipate relative al valore dell\u2019avviamento e delle altre attivit\u00e0 immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti \u201csolari\u201d). La disciplina della trasformazione in crediti d\u2019imposta ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo <em>stock<\/em> di DTA accumulatosi fino al 2014. Tale <em>stock<\/em> \u00e8 andato esaurendosi gradualmente per effetto dell\u2019ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l\u2019hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d\u2019imposta.<\/td><\/tr><tr><td>Obbligo di<br>ricalcolo degli<br>acconti IRES<br>e IRAP<\/td><td>Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d\u2019imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti \u201csolari\u201d), al fine di tenere conto delle modifiche sopra illustrate in materia di deduzione: delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;delle quote di ammortamento relative al valore dell\u2019avviamento e delle altre attivit\u00e0 immateriali che hanno dato luogo all\u2019iscrizione di attivit\u00e0 per imposte anticipate (DTA);dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall\u2019adozione del model\u00adlo di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su cre\u00additi previsto dall\u2019IFRS 9;delle perdite d\u2019impresa e delle eccedenze ACE. Divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026 Sull\u2019importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d\u2019imposta dovuti per ef\u00adfetto degli obblighi di ricalcolo in esame, per i periodi d\u2019imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 (2025 e 2026, per i soggetti \u201csolari\u201d), non \u00e8 possibile applicare, in sede di versamento: n\u00e9 la compensazione \u201corizzontale\u201d nel modello F24 (ai sensi dell\u2019art. 17 del DLgs. 241\/97);n\u00e9 quella \u201cverticale\u201d o \u201cinterna\u201d, cio\u00e8 che interviene nell\u2019ambito dello stesso tributo (es. saldo IRES a credito compensato con acconto IRES a debito relativo al periodo d\u2019imposta successivo).<\/td><\/tr><tr><td>Obbligo di<br>tracciabilit\u00e0 delle spese di trasferta per le imprese<\/td><td>\u00c8 stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le mis\u00adsioni di cui all\u2019art. 51 co. 5 del TUIR per: vitto; alloggio; viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente. Modalit\u00e0 di pagamento I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti: versamento bancario o postale;altri sistemi di pagamento previsti dall\u2019art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Deducibilit\u00e0 della spesa in capo all\u2019impresa Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili \u00e8 previsto anche ai fini della deducibilit\u00e0 dal reddito d\u2019impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonch\u00e9 dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in cor\u00adso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti \u201csolari\u201d).<\/td><\/tr><tr><td>Obbligo di<br>tracciabilit\u00e0<br>delle spese di<br>trasferta per i<br>professionisti<\/td><td>Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonch\u00e9 quel\u00adle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committen\u00adte, nonch\u00e9 i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d\u2019impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Decorrenza Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l\u2019anno solare).<\/td><\/tr><tr><td>Obbligo di tracciabilit\u00e0 delle spese di rappresentanza e per omaggi per le<br>imprese<\/td><td>Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d\u2019impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 sa\u00adranno deducibili: da un lato, se il pagamento sar\u00e0 eseguito con i suddetti strumenti;dall\u2019altro, se rientrano nei limiti quantitativi gi\u00e0 attualmente fissati. Spese di pubblicit\u00e0 e sponsorizzazione Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l\u2019art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, n\u00e9 le spese di pubblicit\u00e0, n\u00e9 quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti. Decorrenza La disposizione si applica dal periodo d\u2019imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l\u2019anno solare).<\/td><\/tr><tr><td>Credito<br>d\u2019imposta per<br>investimenti 4.0<\/td><td>Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d\u2019imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all\u2019art. 1 co. 1051 &#8211; 1063 della L. 178\/2020. In particolare: viene abrogata per il 2025 l\u2019agevolazione per i beni immateriali 4.0;viene introdotto un tetto di spesa per il credito d\u2019imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessit\u00e0 di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell\u2019utilizzo dell\u2019agevolazione, assume quindi rilevanza l\u2019ordine cronologico di presentazione delle domande.<\/td><\/tr><tr><td>Credito<br>d\u2019imposta<br>transizione 5.0<\/td><td>Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d\u2019imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all\u2019art. 38 del DL 19\/2024, tra le quali si segnalano: l\u2019incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l\u2019aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;la possibilit\u00e0 di cumulo con il credito d\u2019imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall\u20191.1.2024.<\/td><\/tr><tr><td>Credito<br>d\u2019imposta per<br>la quotazione delle PMI<\/td><td>Il credito d\u2019imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI \u00e8 riconosciuto fino al 2027.<\/td><\/tr><tr><td>Credito<br>d\u2019imposta per<br>la ZES Unica Mezzogiorno<\/td><td>Il credito d\u2019imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all\u2019art. 16 del DL 124\/2023, \u00e8 riconosciuto anche per il 2025. Anche l\u2019agevolazione di cui all\u2019art. 16-<em>bis<\/em> del DL 124\/2023 per il settore agricolo \u00e8 riconosciuta per il 2025.<\/td><\/tr><tr><td>Riversamento<br>&nbsp;del credito<br>d\u2019imposta<br>per ricerca e<br>sviluppo &#8211;<br>Riconoscimento di un contributo in conto capitale<\/td><td>Entro il 31.10.2024 era possibile, al ricorrere di certe condizioni, presentare domanda per il riversamento del credito d\u2019imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione. Per coloro i quali hanno optato per il riversamento, verr\u00e0 riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato. Un successivo decreto ministeriale discipliner\u00e0 l\u2019entit\u00e0 del contributo, la sua rateizzazione e le modalit\u00e0 di erogazione. L\u2019erogazione, comunque, avverr\u00e0 nei seguenti limiti di spesa: 60 milioni di euro per l\u2019anno 2025, 50 milioni di euro per l\u2019anno 2026, 80 milioni di euro per l\u2019anno 2027 e 60 milioni di euro per l\u2019anno 2028.<\/td><\/tr><tr><td>Credito<br>d\u2019imposta per<br>il restauro degli immobili di<br>interesse storico<\/td><td>Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d\u2019imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.<\/td><\/tr><tr><td>Crediti d\u2019imposta per il cinema<\/td><td>Sono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d\u2019imposta per il cinema di cui alla L. 220\/2016, con particolare riferimento a quello destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.<\/td><\/tr><tr><td>Sport bonus<\/td><td>Viene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d\u2019impresa, del credito d\u2019imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.<\/td><\/tr><tr><td>IVA sui servizi di formazione resi ad agenzie per<br>il lavoro<\/td><td>Viene stabilito che sono imponibili ai fini IVA (e quindi non sono esenti dall\u2019imposta) le prestazioni di formazione rese: a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell\u2019art. 4 del DLgs. 276\/2003 (agenzie per il lavoro);da parte di enti e societ\u00e0 di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell\u2019art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276\/2003. Comportamenti pregressi Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle suddette prestazioni, laddove effettuate prima dell\u20191.1.2025, a condizione che per le stesse non siano intervenuti atti definitivi. In ogni caso, \u00e8 stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta. Liti pendenti \u00c8 consentita la definizione agevolata dei giudizi pendenti alla data dell\u20191.1.2025 aventi ad oggetto il trattamento IVA delle citate prestazioni. La definizione \u00e8 ammessa su istanza di parte: mediante versamento della maggiore IVA accertata, senza l\u2019applicazione di sanzioni e interessi;ovvero mediante presentazione della prova dell\u2019avvenuto assolvimento dell\u2019imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli gi\u00e0 versati in pendenza di giudizio. A seguito della presentazione dell\u2019istanza, l\u2019organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni, termine entro il quale il contribuente, ai fini dell\u2019estinzione del giudizio, ha l\u2019onere di depositare la prova del versamento effettuato o dell\u2019effettivo assolvimento dell\u2019imposta da parte del prestatore.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Aliquota IVA<br>gestione dei<br>rifiuti<\/td><td>Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l\u2019aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, \u00e8 esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonch\u00e9 per l\u2019incenerimento senza recupero efficiente di energia. Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all\u2019incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l\u2019aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).<\/td><\/tr><tr><td>Aliquota<br>IVA attivit\u00e0<br>alpinistica<\/td><td>Viene introdotta l\u2019aliquota IVA del 5% per l\u2019erogazione di corsi di attivit\u00e0 sportiva alpinistica: impartiti, anche in forma organizzata;laddove tali corsi non siano esenti da IVA. La misura affianca l\u2019aliquota IVA del 5% gi\u00e0 prevista per l\u2019erogazione di corsi relativi all\u2019attivit\u00e0 sportiva invernale. Fino alla data di entrata in vigore della riforma del regime IVA per le associazioni (attualmente prevista a decorrere dall\u20191.1.2026), l\u2019aliquota del 5% si applica per le sole prestazioni che non risultino escluse da IVA in quanto rese dalle associazioni sportive e dagli altri enti di cui all\u2019art. 4 co. 4 del DPR 633\/72.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Reverse charge per gli appalti<br>nel settore della logistica &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; segue<\/td><td>Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attivit\u00e0 di trasporto e movimentazione di merci, si prevede: l\u2019applicazione del meccanismo del <em>reverse charge<\/em>, a seguito del rilascio di un\u2019apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell\u2019Unione europea;in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell\u2019IVA \u00e8 a carico del committente. Pagamento dell\u2019IVA da parte del committente Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l\u2019applicazione del meccanismo del <em>reverse charge<\/em>, \u00e8 introdotto un regime transitorio tale per cui: il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell\u2019IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell\u2019imposta;il committente comunica l\u2019esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all\u2019Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sar\u00e0 approvato con un provvedimento di prossima emanazione);il versamento dell\u2019IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilit\u00e0 di compensazione \u201corizzontale\u201d ai sensi dell\u2019art. 17 del DLgs. 241\/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il regime \u00e8 escluso per le prestazioni di servizi: gi\u00e0 assoggettate ad IVA con il meccanismo del <em>reverse charge<\/em> di cui all\u2019art. 17 co. 6 lettere da a) ad a-<em>quater<\/em>) del DPR 633\/72;rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e societ\u00e0 tenuti ad assolvere l\u2019imposta con il meccanismo dello <em>split payment<\/em>;effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all\u2019art. 4 del DLgs. 276\/2003. L\u2019efficacia del regime \u00e8 condizionata all\u2019emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell\u2019Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l\u2019IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell\u2019imposta, purch\u00e9 egli dimostri l\u2019effettivo versamento della stessa. Il committente \u00e8 soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del <em>reverse charge<\/em> ai sensi dell\u2019art. 6 co. 9-<em>bis<\/em>.1, primo periodo, del DLgs. 471\/97 (ossia a una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro). Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore. Meccanismo del reverse charge Previo rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell\u2019Unione europea, si prevede l\u2019estensione del meccanismo del <em>reverse charge<\/em> per le prestazioni di servizi: effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivit\u00e0 del committente con l\u2019utilizzo di beni strumentali di propriet\u00e0 di quest\u2019ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma;rese nei confronti di imprese che svolgono attivit\u00e0 di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.<\/td><\/tr><tr><td>Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi<br>e strumenti di<br>pagamento<br>elettronico<\/td><td>Con decorrenza dall\u20191.1.2026, viene modificato l\u2019art. 2 co. 3 del DLgs. 127\/2015 prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi <em>ex<\/em> art. 2 co. 1 del medesimo DLgs. 127\/2015 (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall\u2019altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all\u2019invio dei corrispettivi e quelli (<em>hardware<\/em> o <em>software<\/em>) che consentono l\u2019accettazione dei pagamenti elettronici. La misura \u00e8 finalizzata al contrasto all\u2019evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra \u201cscontrini elettronici\u201d emessi e incassi rilevati. Disposizioni sanzionatorie Vengono adeguate, di conseguenza, le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che: la sanzione pari a 100 euro, prevista dall\u2019art. 11 co. 2-<em>quinquies <\/em>del DLgs.&nbsp; 471\/97 per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni, si applica anche nell\u2019ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all\u2019art. 2 co. 3 del DLgs. 127\/2015;la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall\u2019art. 11 co. 5 del DLgs. 471\/97, si applica anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi. Per quanto concerne le sanzioni accessorie \u00e8 stabilito che: le sanzioni previste dall\u2019art. 12 co. 2 del DLgs. 471\/97, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;le sanzioni previste dal successivo co. 3 del citato art. 12, per l\u2019omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Decorrenza I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall\u20191.1.2026.<\/td><\/tr><tr><td>Accesso ai dati della fatturazione elettronica<\/td><td>Accesso da parte dell\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli La facolt\u00e0 di accesso ai dati delle fatture elettroniche, gi\u00e0 riconosciuta alla Guardia di Finanza e all\u2019Agenzia delle Entrate, \u00e8 concessa anche all\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.<\/td><\/tr><tr><td><em>segue<\/em><\/td><td>I dati contenuti nei <em>file<\/em> XML, memorizzati fino al 31 dicembre dell\u2019ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, possono essere utilizzati anche dall\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, limitatamente alla cessione dei prodotti assoggettati ad accisa o alle altre imposte indirette di cui al Testo unico delle Accise (prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all\u2019art. 18 del DLgs. 504\/95). Acquisizione e verifica dei dati da parte dell\u2019INPS Viene introdotta una misura finalizzata a semplificare e razionalizzare il processo di riconoscimento ed erogazione di benefici economici da parte dell\u2019INPS. Nel caso in cui l\u2019esito dell\u2019erogazione sia fatto dipendere dall\u2019esibizione di una fattura da parte del richiedente, l\u2019Istituto pu\u00f2, a decorrere dall\u20191.1.2025, acquisire e verificare \u201cin interoperabilit\u00e0\u201d le informazioni disponibili nella banca dati dell\u2019Agenzia delle Entrate, concernenti la fatturazione elettronica, indipendentemente dal soggetto emittente.<\/td><\/tr><tr><td>Proroghe delle esenzioni per il sisma dell\u2019Italia centrale del 2016 e 2017<\/td><td>Vengono prorogate alcune agevolazioni riferite agli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno interessato i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli Allegati 1, 2 e 2-<em>bis<\/em> del DL 189\/2016. Proroga dell\u2019esenzione per il reddito dei fabbricati e dall\u2019IMU Sono prorogate le esenzioni dall\u2019IRPEF e dall\u2019IRES, nonch\u00e9 dall\u2019IMU, per i fabbricati che al contempo risultano: ubicati nei Comuni colpiti dai predetti eventi sismici; distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza di tali requisiti: i redditi dei fabbricati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell\u2019IRPEF e dell\u2019IRES, fino alla definitiva ricostruzione ed agibilit\u00e0 dei fabbricati medesimi, e comunque fino all\u2019anno d\u2019imposta 2024; i fabbricati sono esenti dall\u2019IMU fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilit\u00e0, e comunque non oltre il 31.12.2025. Proroga dell\u2019esenzione dall\u2019imposta di bollo e registro \u00c8 prorogata al 31.12.2025 l\u2019esenzione dall\u2019imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla Pubblica Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali. L\u2019esenzione spetta: alle persone fisiche residenti o domiciliate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017;alle persone giuridiche con sede legale od operativa nei medesimi Comuni. Proroga dell\u2019esenzione dal canone unico \u00c8 prorogata fino al 2025 l\u2019esenzione dal canone unico, per l\u2019occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l\u2019esposizione di mezzi pubblicitari, a favore delle attivit\u00e0 con sede legale od operativa nei Comuni interessati dai predetti eventi sismici.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; IMU &#8211; Esenzione per il sisma<br>delle Marche e dell\u2019Umbria del 2022 e 2023 &nbsp; &nbsp; segue<\/td><td>Viene prevista l\u2019esenzione dall\u2019IMU per i fabbricati ad uso abitativo al contempo: ubicati nei territori delle Regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati rispettivamente il 9.11.2022 e il 9.3.2023, per i quali \u00e8 stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale; distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. In presenza dei suddetti requisiti, per i fabbricati ad uso abitativo spetta l\u2019esenzione dall\u2019IMU: per l\u2019anno 2025;oppure fino alla definitiva ricostruzione o agibilit\u00e0 dei fabbricati, se queste intervengono prima del 31.12.2025.<\/td><\/tr><tr><td>Agevolazione prima casa &#8211;<br>Modifiche<\/td><td>Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale \u00e8 possibile alienare la \u201cex\u201d prima casa, senza perdere l\u2019agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-<em>bis<\/em> all\u2019art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131\/89. Agevolazione prima casa L\u2019agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell\u2019abitazione (purch\u00e9 classificata in categorie catastali diverse da A\/1, A\/8 o A\/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l\u2019atto risulti imponibile o meno a IVA): imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l\u2019una (ai sensi dell\u2019art. 10 co. 3 del DLgs. 23\/2011);IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633\/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Condizioni per l\u2019agevolazione prima casa Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-<em>bis<\/em> all\u2019art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131\/86, una richiede che il contribuente acquirente nell\u2019atto di acquisto \u201c<em>dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di propriet\u00e0, usufrutto, uso, abitazione e nuda propriet\u00e0 su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge<\/em>\u201d con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall\u20191.1.2016, \u00e8 stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio pu\u00f2 applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell\u2019abitazione gi\u00e0 acquistata col beneficio, purch\u00e9 la alieni entro un anno dalla data dell\u2019atto (co. 4-<em>bis<\/em> della Nota II-<em>bis<\/em>). Termine esteso a 2 anni La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni. Pertanto, dall\u20191.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) gi\u00e0 acquistato col beneficio, avr\u00e0 2 anni di tempo per alienarlo (e non pi\u00f9 un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto. Decadenza In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall\u2019agevolazione, con la conseguente applicazione dell\u2019imposta integrale e delle sanzioni.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Indicazione<br>del CIN nelle<br>dichiarazioni<br>fiscali e nella<br>Certificazione unica &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell\u2019Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalit\u00e0 di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica. Codice Identificativo Nazionale (CIN) Il CIN \u00e8 il codice di cui, a norma dell\u2019art. 13-<em>ter<\/em> del DL 145\/2023, devono dotarsi: le unit\u00e0 immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalit\u00e0 turistiche;le unit\u00e0 immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all\u2019art. 4 del DL 50\/2017;le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni e nella Certificazione unica I provvedimenti dell\u2019Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalit\u00e0 con cui indicare il CIN: nelle dichiarazioni fiscali;nella Certificazione unica. Inoltre, viene precisato che il CIN dovr\u00e0 essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all\u2019art. 4 co. 4 del DL 50\/2017, in tema di locazioni brevi.<\/td><\/tr><tr><td>Imposta di bollo sulle polizze vita<\/td><td>In materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a contratti di assicurazione, di cui all\u2019art. 13 co. 2-<em>ter<\/em> della Tariffa allegata al DPR 642\/72, la legge di bilancio 2025 modifica le modalit\u00e0 di versamento dell\u2019imposta con riferimento alle comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, in modo da allinearle alle modalit\u00e0 di versamento ordinarie applicate agli altri comparti. Versamento al riscatto Il DM 24.5.2012 (che aveva dettato le disposizioni attuative dell\u2019imposta di bollo sui prodotti finanziari) precisava che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui ai rami vita III e V, l\u2019imposta di bollo per ciascun anno veniva applicata all\u2019atto del rimborso o del riscatto della polizza. Pagamento annuale La legge di bilancio 2025 prevede che, per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l\u2019imposta di bollo (del 2 per mille) di cui all\u2019art. 13 co. 2-<em>ter<\/em> della Tariffa allegata al DPR 642\/72, \u201c<em>\u00e8 dovuta annualmente e il corrispondente ammontare \u00e8 versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalit\u00e0 ordinarie previste<\/em>\u201d dall\u2019art. 4 del DM 24.5.2012. In pratica, la nuova norma prescrive che anche il pagamento dell\u2019imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a contratti di assicurazione sulla vita debba avvenire annualmente, con le modalit\u00e0 ordinarie e non al momento del rimborso o riscatto della polizza. Disciplina transitoria Viene, quindi, previsto che per i contratti di assicurazione sulla vita in corso all\u20191.1.2025, l\u2019ammontare corrispondente all\u2019importo complessivo dell\u2019imposta di bollo di cui all\u2019art. 13 co. 2-<em>ter<\/em>, calcolata per ciascun anno fino al 2024, \u00e8 versato per una quota pari: al 50% entro il 30.6.2025;al 20% entro il 30.6.2026;al 20% entro il 30.6.2027;per la restante quota del 10% entro il 30.6.2028.<\/td><\/tr><tr><td>Esenzione<br>imposta<br>ipotecaria<br>sistema tavolare<\/td><td>La legge di bilancio 2025 introduce esenzioni dall\u2019imposta ipotecaria legate a specifiche situazioni concernenti zone ove opera il sistema tavolare di pubblicit\u00e0 immobiliare di cui al RD 28.3.29 n. 499, sistema che, in luogo della trascrizione, prevede l\u2019intavolazione nel libro fondiario (che ha efficacia costitutiva, diversamente dall\u2019efficacia pubblicitaria della trascrizione nel sistema ordinario). Cancellazione dei diritti di usufrutto, uso e abitazione In coerenza con quanto previsto dall\u2019art. 8 del DLgs. 139\/2024, viene prevista l\u2019esenzione dall\u2019imposta ipotecaria, nei territori soggetti al sistema pubblicitario tavolare, per gli atti preordinati alla cancellazione di diritti di usufrutto, uso o abitazione gi\u00e0 iscritti a favore di persone decedute a partire dall\u20191.1.2025 e relativamente alle domande di cancellazione per causa di morte pervenute successivamente all\u20191.1.2025. Vincoli speciali per la Provincia autonoma di Bolzano Inserendo il nuovo co. 3 nell\u2019art. 32 del DPR 601\/73, viene previsto che si applichi l\u2019esenzione dalle imposte ipotecarie per gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario dei vincoli: previsti dall\u2019ordinamento dell\u2019edilizia abitativa agevolata della Provincia autonoma di Bolzano;per immobili convenzionati o riservati ai residenti ai sensi della legge provinciale in materia di urbanistica.<\/td><\/tr><tr><td>Canone unico &#8211; Modifiche della disciplina<\/td><td>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. \u201ccanone unico\u201d) di cui all\u2019art. 1<br>co. 816 ss. della L. 160\/2019. <strong><em>Modifica delle tariffe<\/em><\/strong> Viene precisato che la facolt\u00e0 dell\u2019ente locale di modificare le tariffe relative al canone unico va attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualit\u00e0, in ragione: dell\u2019impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone;dell\u2019incidenza delle suddette occupazioni ed esposizioni pubblicitarie su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilit\u00e0 sostenibile. <strong><em>Contenuto del regolamento<\/em><\/strong> In relazione al contenuto del regolamento che disciplina il canone unico, viene precisato che: l\u2019obbligo di indicare la superficie degli impianti destinata dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni sussiste solo se detto servizio continua ad essere svolto dal Comune;pu\u00f2 essere disposta la riduzione fino alla met\u00e0 del canone unico per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private. <strong><em>Determinazione del canone per i messaggi pubblicitari<\/em><\/strong> Recependo alcune indicazioni di prassi, viene integrata la disciplina di determinazione del canone unico dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di precisare che: per individuare la superficie del mezzo pubblicitario in base alla quale calcolare il canone unico dovuto, non va conteggiata la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario; quando su un unico impianto pubblicitario vengono installati una pluralit\u00e0 di segnali turistici o di territorio oppure di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico \u00e8 quella dell\u2019intero impianto oggetto della concessione o dell\u2019autorizzazione (se i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all\u2019installazione dell\u2019impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilit\u00e0 di ciascuno di essi).<\/td><\/tr><tr><td>Blocco dei<br>pagamenti delle Pubbliche<br>Amministrazioni &#8211; Somme dovute a titolo di salario e stipendio<\/td><td>Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti effettuando una segnalazione all\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di verifica con esito positivo, il pagamento viene sospeso e l\u2019importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato. Relativamente alle somme dovute a titolo di salario, stipendio o altra indennit\u00e0 inerente al rapporto di impiego comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, la verifica presso l\u2019Agenzia delle Entrate-Riscossione opera per i pagamenti di importo superiore a 2.500 euro e non a 5.000 euro. Tuttavia, rimane fermo che il pignoramento pu\u00f2 essere disposto solo se i carichi di ruolo sono di ammontare almeno pari a 5.000 euro. Rimangono i limiti al pignoramento di salari e stipendi previsti dal codice di procedura civile. Decorrenza Le novit\u00e0 operano per i pagamenti di salari, stipendi e altre indennit\u00e0 da effettuarsi a partire dall\u20191.1.2026.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Esclusione da<br>ritenuta per le<br>vincite ai giochi olimpici invernali<\/td><td>I premi erogati agli atleti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP) per le medaglie ottenute nelle gare svolte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano &#8211; Cortina 2026 non subiscono la ritenuta a titolo d\u2019imposta prevista dall\u2019art. 30 del DPR 600\/73 e sono esclusi da tassazione ai fini IRPEF.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Organi di<br>controllo e<br>contributi<br>pubblici<br>significativi &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilit\u00e0 ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di societ\u00e0, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entit\u00e0 significativa da parte dello Stato sono tenuti a: effettuare apposite attivit\u00e0 di verifica tese ad accertare che l\u2019utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalit\u00e0 per le quali sono stati concessi;inviare annualmente al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Entit\u00e0 significativa dei contributi pubblici L\u2019entit\u00e0 significativa del contributo a carico dello Stato sar\u00e0 stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell\u2019Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025. Necessaria presenza dell\u2019organo di controllo La disposizione in esame introduce una circostanza (la percezione di contributi pubblici significativi) che rende obbligatoria la presenza dell\u2019organo di controllo. Infatti, i suddetti obblighi dell\u2019organo di controllo\u2003\u2013\u2002di effettuare apposite attivit\u00e0 di verifica tese ad accertare il corretto utilizzo dei contributi e di relazionare annualmente al MEF in ordine alle risultanze di tali verifiche\u2002\u2013\u2003sono imposti non solo agli organi di controllo \u201c<em>gi\u00e0 costituiti<\/em>\u201d, ma anche a quelli \u201c<em>da costituire per il rispetto delle finalit\u00e0 di cui al presente comma<\/em>\u201d. Ci\u00f2 rileva, in primo luogo, nelle srl che\u2003\u2013\u2002attualmente\u2002\u2013\u2003non sono tenute alla nomina di un organo di controllo, ossia, ai sensi dell\u2019art. 2477 co. 2 c.c., che: non devono redigere il bilancio consolidato;non controllano una societ\u00e0 obbligata alla revisione legale;non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di totale dell\u2019attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o 20 dipendenti occupati in media durante l\u2019esercizio. Queste srl, infatti, dovranno procedere alla nomina dell\u2019organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le societ\u00e0 che percepiscano un contributo di entit\u00e0 significativa. Peraltro, la disposizione, richiedendo la presenza dell\u2019organo di controllo (anche monocratico), sembra imporne la nomina anche nel caso in cui la srl\u2003\u2013\u2002gi\u00e0 obbligata alla nomina di un organo di controllo \u201co\u201d di un revisore legale\u2002\u2013\u2003abbia optato per quest\u2019ultimo (soluzione che risulta essere quella maggiormente adottata). Decorrenza della nuova disposizione Quanto alla prima operativit\u00e0 della norma, il riferimento agli enti che \u201cricevono\u201d (e non che \u201channo ricevuto\u201d) contributi pubblici significativi fa pensare ad una sua applicazione solo con riguardo ai contributi che saranno ricevuti dall\u20191.1.2025. <a>Non \u00e8 chiaro, peraltro, entro quali termini, decorrenti dalla ricezione dei contributi pubblici significativi, si debba procedere alla nomina dell\u2019organo di controllo.<\/a> Tetto di spesa Dall\u20191.1.2025 si applica anche alle societ\u00e0 che abbiano percepito contributi significativi il divieto di effettuare spese per l\u2019acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalit\u00e0 negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci. Si tratta di una previsione che solleva evidenti dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.), risultando irragionevolmente limitativa della libert\u00e0 di iniziativa economica privata.<\/td><\/tr><tr><td>Legge Sabatini &#8211; Rifinanziamento<\/td><td>Viene previsto l\u2019incremento dello stanziamento di: 400 milioni di euro per l\u2019anno 2025;100 milioni di euro per l\u2019anno 2026;400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Fondo garanzia prima casa<\/strong><\/td><td>Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne \u00e8 stata modificata l\u2019operativit\u00e0. Riduzione della platea di beneficiari della garanzia \u201cordinaria\u201d del Fondo Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operativit\u00e0 ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di: giovani coppie;famiglie monogenitoriali con figli minori;conduttori di alloggi di propriet\u00e0 degli Istituti autonomi per le case popolari;giovani <em>under<\/em> 36. Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura. Proroga della disciplina \u201cspeciale\u201d di accesso al Fondo \u00c8 prorogato al 31.12.2027 il regime \u201cspeciale\u201d di operativit\u00e0 del Fondo di cui all\u2019art. 64 co. 3 del DL 73\/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all\u201980% (anzich\u00e9 al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di propriet\u00e0 degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e giovani <em>under<\/em> 36. L\u2019accesso al Fondo all\u201980% \u00e8 subordinato alla duplice condizione che: ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilit\u00e0 superiore all\u201980%. Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213\/2023 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027: continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o pi\u00f9 figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui;per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all\u201980% del prezzo d\u2019acquisto dell\u2019immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia \u00e8 rilasciata, rispettivamente, nella misura del\u201980%, dell\u201985% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Fondo Dote per<br>la famiglia per<br>attivit\u00e0 sportiva<br>e ricreativa &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Per sostenere la genitorialit\u00e0 e le attivit\u00e0 sportive e ricreative effettuate in periodi extra- scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti. Enti beneficiari del contributo Beneficiari del contributo sono: le associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attivit\u00e0 Sportive Dilettantistiche (RASD);gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Requisiti del beneficiario delle prestazioni Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate: per ciascun figlio a carico di et\u00e0 compresa tra i 6 e i 14 anni;a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro, certificato con un ISEE in corso di validit\u00e0. Disposizioni attuative La misura e le modalit\u00e0 di erogazione del contributo saranno definite con un prossimo DPCM o con un decreto dell\u2019Autorit\u00e0 politica delegata in materia di sport.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>3\u2003principali novit\u00e0 in materia DI LAVORO E PREVIDENZA<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito si riepilogano le principali novit\u00e0 in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Riduzione<br>contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS<\/td><td>I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all\u2019INPS. La misura \u00e8 alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Ambito soggettivo L\u2019agevolazione \u00e8 fruibile dai seguenti soggetti: imprenditori individuali o soci di societ\u00e0;collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell\u2019agevolazione. Ambito oggettivo La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d\u2019impresa complessivamente dichiarati. Durata L\u2019agevolazione \u00e8 fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa o di primo ingresso nella societ\u00e0 nel 2025. Accredito contributivo Per l\u2019accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all\u2019accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece \u00e8 versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Decontribuzione Sud &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Viene prevista: la fine anticipata della decontribuzione Sud di cui all\u2019art. 1 co. 161 ss. della<br>L. 30.12.2020 n. 178, che pu\u00f2 essere applicata fino al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024;l\u2019introduzione di un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno. Nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori al Sud Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, nonch\u00e9 i contratti di lavoro domestico e di apprendistato (sono esclusi anche specifici soggetti, come gli enti pubblici economici). Inoltre, la normativa distingue tra: microimprese e piccole e medie imprese, vale a dire datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non pi\u00f9 di 250 dipendenti;datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa. Assetto e misura L\u2019agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) di importo pari al: 25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilit\u00e0) per l\u2019anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilit\u00e0) per l\u2019anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilit\u00e0) per l\u2019anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;20% (massimo 100 euro su base mensile per dodici mensilit\u00e0) per l\u2019anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;15% (massimo 75 euro su base mensile per dodici mensilit\u00e0) per l\u2019anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028. Condizioni Fermo restando i princ\u00ecpi generali di fruizione degli incentivi di cui all\u2019art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, l\u2019esonero contributivo spetta: se vengono rispettate le condizioni stabilite dall\u2019art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296 (ad esempio, la regolarit\u00e0 contributiva);se il datore di lavoro \u00e8 in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall\u2019art. 3 della L. 12.3.99 n. 68 (ovverosia assunzioni obbligatorie di disabili). Inoltre, per le microimprese e piccole e medie imprese, l\u2019esonero \u00e8 concesso nei limiti del Regolamento della Commissione UE 13.12.2023 n. 2831, relativo all\u2019applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea agli aiuti <em>de minimis<\/em>. Invece, per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa: il riconoscimento dell\u2019esonero \u00e8 subordinato alla condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all\u2019anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;l\u2019efficacia dell\u2019esonero \u00e8 subordinata, ai sensi dell\u2019art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, all\u2019autorizzazione della Commissione europea ed \u00e8 sospesa fino alla data di adozione della decisione. Cumulabilit\u00e0 L\u2019esonero contributivo non \u00e8 cumulabile con le seguenti agevolazioni: incentivo per l\u2019assunzione di giovani <em>under<\/em> 35 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, di cui all\u2019art. 21 del DL 60\/2024;<em>bonus<\/em> giovani di cui all\u2019art. 22 del DL 60\/2024;<em>bonus<\/em> donne di cui all\u2019art. 23 del DL 60\/2024;<em>bonus<\/em> Zona economica speciale per il Mezzogiorno &#8211; ZES unica ai sensi dell\u2019art. 24 del DL 60\/2024.<\/td><\/tr><tr><td>Decontribuzione lavoratrici con<br>figli<\/td><td>A decorrere dall\u2019anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l\u2019invalidit\u00e0, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e\/o autonoma, che dovr\u00e0 essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definir\u00e0 anche la misura dell\u2019esonero).<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td>Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><em>segue<\/em><\/td><td>Ambito soggettivo L\u2019esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici: dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d\u2019impresa in contabilit\u00e0 ordinaria, redditi d\u2019impresa in contabilit\u00e0 semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Condizioni Le lavoratrici devono essere madri di due o pi\u00f9 figli, con l\u2019esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10\u00b0 anno di et\u00e0 del figlio pi\u00f9 piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o pi\u00f9 figli, l\u2019esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18\u00b0 anno di et\u00e0 del figlio pi\u00f9 piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall\u2019art. 1 co. 180 della L. 213\/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell\u2019esonero totale. Retribuzione e reddito imponibile L\u2019esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all\u2019importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all\u2019assicurazione generale obbligatoria gestita dall\u2019INPS nonch\u00e9 alla Gestione separata <em>ex<\/em> L. 335\/95, il parziale esonero contributivo \u00e8 parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall\u2019art. 1 co. 3 della L. 233\/90.<\/td><\/tr><tr><td>Congedo<br>parentale<\/td><td>Viene previsto che le 3 mensilit\u00e0 di congedo parentale non trasferibili, di cui all\u2019art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall\u20191.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori: all\u201980% della retribuzione per 2 mensilit\u00e0, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternit\u00e0 o paternit\u00e0 dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino; all\u201980% della retribuzione per 3 mensilit\u00e0, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternit\u00e0 o paternit\u00e0 dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.<\/td><\/tr><tr><td><em>Bonus<\/em> per le nuove nascite<\/td><td>\u00c8 previsto un <em>bonus<\/em> nella misura di 1.000 euro <em>una tantum<\/em> per i figli nati o adottati dall\u20191.1.2025. Il <em>bonus<\/em> \u00e8 erogato, su domanda, dall\u2019INPS. L\u2019erogazione \u00e8 prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. Requisiti soggettivi I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e: cittadini italiani o cittadini dell\u2019Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un\u2019attivit\u00e0 lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Requisiti oggettivi Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230\/2021.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; <em>Bonus<\/em> asili nido &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. \u201c<em>bonus<\/em> asili nido\u201d). \u00c8 stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di et\u00e0 inferiore ai 10 anni per fruire dell\u2019aumento del <em>bonus<\/em> di 2.100 euro disposto dall\u2019art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro. Dall\u20191.1.2025, quindi, per i bambini nati dall\u20191.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di et\u00e0 inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l\u2019importo del \u201c<em>bonus<\/em> asili nido\u201d \u00e8 aumentato di 2.100 euro. L\u2019importo del <em>bonus<\/em> resta fermo a 1.500 euro l\u2019anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L\u2019assegno unico e universale di cui al DLgs. 230\/2021 non va computato nella determinazione dell\u2019ISEE utile ai fini dell\u2019erogazione del <em>bonus<\/em> in oggetto.<\/td><\/tr><tr><td>Trattamento<br>integrativo<br>speciale per i<br>settori turistico, ricettivo e termale<\/td><td>Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all\u2019art. 5 della L. 287\/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Modalit\u00e0 Il trattamento \u00e8 riconosciuto: ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d\u2019imposta 2024;dal sostituto d\u2019imposta (che recuperer\u00e0 il credito maturato mediante compensazione e indicher\u00e0 le somme corrisposte nella Certificazione unica);su richiesta del lavoratore (che dovr\u00e0 attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2024). Periodo Il trattamento pu\u00f2 essere riconosciuto per i periodi di paga dall\u20191.1.2025 al 30.9.2025. Regime fiscale Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.<\/td><\/tr><tr><td>Trattamento<br>previdenziale<br>dei compensi agli<br>addetti alle corse ippiche<\/td><td>A decorrere dall\u20191.1.2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell\u2019esercizio di scommesse sportive si iscrivono ai fini previdenziali nella Gestione separata INPS <em>ex<\/em> L. 335\/95. Base imponibile contributiva L\u2019obbligo contributivo sorge al superamento dell\u2019ammontare di 5.000 euro annui di compensi. Si tratta di una franchigia esclusa da contribuzione previdenziale. Riduzione del 50% dell\u2019imponibile contributivo Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS \u00e8 dovuta nel limite del 50% dell\u2019imponibile contributivo. L\u2019imponibile pensionistico \u00e8 ridotto in misura equivalente. Aliquota contributiva L\u2019aliquota contributiva \u00e8 stabilita in misura pari al 25%, cui vanno aggiunte le ulteriori aliquote per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche. Versamento del contributo I contributi previdenziali sono versati: per 2\/3 dal Ministero dell\u2019agricoltura, della sovranit\u00e0 alimentare e delle foreste;per 1\/3 dall\u2019iscritto.<\/td><\/tr><tr><td>Assegno di<br>inclusione<\/td><td>In relazione alla condizione economica del nucleo del richiedente dell\u2019Assegno di inclusione di cui al DL 48\/2023, viene previsto: un incremento da 9.360 a 10.140 euro del valore massimo dell\u2019ISEE che deve<\/td><\/tr><tr><td><em>segue<\/em><em><\/em><\/td><td>essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente per poter accedere alla prestazione; un incremento da 6.000 a 6.500 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) della soglia di reddito familiare del medesimo nucleo. Laddove il nucleo familiare sia composto esclusivamente da persone di et\u00e0 pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilit\u00e0 grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare \u00e8 elevata da 7.560 a 8.190 euro annui, da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale somma \u00e8 ulteriormente incrementata a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un\u2019abitazione condotta in locazione.&nbsp; Si interviene anche con riferimento alla misura dell\u2019Assegno di inclusione elevando il beneficio economico, il quale \u00e8 composto da due voci: un\u2019integrazione del reddito familiare, che cresce da 6.000 a 6.500 euro annui. Il medesimo importo \u00e8 incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare \u00e8 composto da persone tutte di et\u00e0 pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilit\u00e0 grave o di non autosufficienza; &nbsp;un\u2019integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in un\u2019abitazione concessa in locazione, che viene elevata da 3.360 a 3.640 euro annui. Tale importo \u00e8 incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare \u00e8 composto da persone tutte di et\u00e0 pari o superiore a 67 anni (ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilit\u00e0 grave o di non autosufficienza).<\/td><\/tr><tr><td>Supporto per<br>la formazione e<br>il lavoro<\/td><td>Vengono modificati i requisiti per l\u2019accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all\u2019art. 12 del DL 48\/2023, prevedendo un incremento da 6.000 a 10.140 euro: del valore massimo dell\u2019ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente;della soglia del reddito familiare dello stesso nucleo. L\u2019importo del beneficio viene inoltre aumentato da 350 a 500 euro mensili. Infine, viene disposto che la durata del beneficio, corrispondente ad un massimo di 12 mensilit\u00e0, sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, laddove, allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell\u2019interessato a un corso di formazione.&nbsp;<\/td><\/tr><tr><td>Nuovo requisito per la fruizione della NASpI<\/td><td>Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall\u20191.1.2025. Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all\u2019evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sar\u00e0 infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego. In altre parole, se il lavoratore si dimette da un\u2019azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpI, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.<\/td><\/tr><tr><td>Trattamento di<br>disoccupazione<br>in favore dei<br>lavoratori<br>rimpatriati<\/td><td>Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dall\u20191.1.2025, non trover\u00e0 pi\u00f9 applicazione la L. 25.7.75 n. 402, avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; Modifiche<br>all\u2019indennit\u00e0 di<br>discontinuit\u00e0 per<br>i lavoratori del settore dello<br>spettacolo &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>A decorrere dall\u20191.1.2025, all\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 per i lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175, vengono apportate le seguenti modifiche: viene innalzato il limite reddituale previsto per l\u2019accesso all\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0, che passa da 25.000 a 30.000 euro;viene modificato il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, da 60 a 51, che il lavoratore deve aver maturato per accedere all\u2019indennit\u00e0;viene soppressa la disposizione che prevedeva che, ai fini della durata dell\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0, non vengano computati i periodi contributivi che hanno gi\u00e0 dato luogo all\u2019erogazione di altra prestazione di disoccupazione;viene modificato il termine per la presentazione della domanda all\u2019INPS, che passa dal 30 marzo al 30 aprile;viene soppressa la disposizione che prevedeva la partecipazione dei lavoratori percettori dell\u2019indennit\u00e0 di discontinuit\u00e0 a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo.<\/td><\/tr><tr><td>Proroga della CIGS per le<br>imprese in crisi<\/td><td>Si interviene sul trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, qualora l\u2019azienda abbia cessato o cessi l\u2019attivit\u00e0 produttiva, di cui all\u2019art. 44 co. 1 del DL 28.9.2018 n. 109, prevedendo: la concessione anche in deroga alla disciplina contenuta all\u2019art. 20 co. 3-<em>bis<\/em> del DLgs. 148\/2015, non solo quindi in deroga agli artt. 4 e 22;la proroga per il 2025 per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 100 milioni di euro.<\/td><\/tr><tr><td>Proroga CIGS e mobilit\u00e0 in<br>deroga nelle aree di crisi industriale complessa<\/td><td>Viene disposto lo stanziamento per il 2025 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all\u2019art. 44 co. 11-<em>bis<\/em> del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonch\u00e9 dei trattamenti di mobilit\u00e0 in deroga previsti dall\u2019art. 53-<em>ter<\/em> del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.<\/td><\/tr><tr><td>CIGS per<br>riorganizzazione o crisi aziendale<\/td><td>Si prevede la proroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027, della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all\u2019art. 22-<em>bis<\/em> del DLgs. 148\/2015.<\/td><\/tr><tr><td>CIGS<br>per le imprese<br>di interesse<br>strategico<br>nazionale<\/td><td>Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2025, alle imprese di in\u00adteresse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessit\u00e0 degli stessi. La CIGS \u00e8 concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148\/2015, in continuit\u00e0 con le tutele gi\u00e0 autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148\/2015.<\/td><\/tr><tr><td>Integrazione<br>delle misure<br>di sostegno per i dipendenti ex ILVA<\/td><td>Viene prorogata anche per il 2025 l\u2019integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche <em>ex<\/em> art. 1-<em>bis<\/em> del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell\u2019ex Gruppo ILVA.<\/td><\/tr><tr><td>Indennit\u00e0<br>per i lavoratori<br>dei <em>call center<\/em><\/td><td>Viene disposto, anche per l\u2019anno 2025, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei <em>call center<\/em> di cui all\u2019art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148.<\/td><\/tr><tr><td>Indennit\u00e0 per fermo pesca<\/td><td>Viene finanziata anche per l\u2019anno 2025 l\u2019indennit\u00e0 giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo: obbligatorio;non obbligatorio.<\/td><\/tr><tr><td>Esclusione<br>degli immobili colpiti da calamit\u00e0 naturali dall\u2019ISEE &#8211; Proroga<\/td><td>Viene prorogata per il 2025 l\u2019esclusione degli immobili e dei fabbricati di propriet\u00e0, non agibili o distrutti in seguito a calamit\u00e0 naturali, dall\u2019accertamento dell\u2019indicatore della situazione patrimoniale ai fini ISEE (art. 5 del DPCM 5.12.2013 n. 159).<\/td><\/tr><tr><td>Incentivi per la realizzazione di <em>screening<\/em> sanitari <em>segue<\/em><\/td><td>Viene istituito un Fondo\u2003\u2013\u2002con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall\u2019anno 2026\u2002\u2013\u2003per incentivare i programmi di <em>screening<\/em> e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro. I datori di lavoro possono utilizzare il Fondo per incentivare: programmi di <em>screening<\/em> e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche;le relative campagne di formazione e informazione;l\u2019acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici. Con apposito decreto saranno stabilite le modalit\u00e0 attuative del Fondo.<\/td><\/tr><tr><td>Accertamento dello stato di<br>invalidit\u00e0 o<br>inabilit\u00e0<\/td><td>Viene stabilito che l\u2019INPS debba effettuare l\u2019accertamento dei requisiti sanitari in una visita unica in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di: invalidit\u00e0 civile, cecit\u00e0 civile, sordit\u00e0, sordocecit\u00e0 e disabilit\u00e0 ai sensi della L. 5.2.92 n. 104 e della L. 12.3.99 n. 68;invalidit\u00e0 e inabilit\u00e0 di cui agli artt. 1, 2, 5 e 6 della L. 12.6.84 n. 222 e all\u2019art. 1<br>co. 8 del DLgs. 30.12.92 n. 503. L\u2019applicazione della disposizione \u00e8 limitata al periodo compreso tra l\u20191.1.2025 e il 31.12.2025, nonch\u00e9 alle visite di revisione delle prestazioni gi\u00e0 riconosciute, programmate dall\u20191.1.2025 al 31.12.2025, a condizione che l\u2019intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi.<\/td><\/tr><tr><td>Misure di<br>flessibilit\u00e0 in uscita &#8211; Proroga<\/td><td>Vengono prorogate anche per il 2025 le principali forme di flessibilit\u00e0 in uscita, quali: il trattamento pensionistico anticipato c.d. \u201cOpzione donna\u201d;la pensione anticipata flessibile (c.d. \u201cQuota 103\u201d);l\u2019APE sociale. Opzione donna Viene prorogato il diritto al trattamento pensionistico anticipato \u201cOpzione donna\u201d di cui all\u2019art. 16 co. 1-<em>bis<\/em> del DL 4\/2019, consentendone l\u2019accesso alle lavoratrici\u2003\u2013\u2002<em>caregiver<\/em>, invalide civili almeno al 74%, licenziate o dipendenti da imprese in crisi ai sensi art. 1 co. 852 della L. 296\/2006\u2002\u2013\u2003che entro il 31.12.2024 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di et\u00e0 anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni. Pensione \u201cQuota 103\u201d Viene prorogato per il 2025 il possibile accesso alla pensione anticipata flessibile regolata dall\u2019art. 14.1 del DL 4\/2019, riconosciuto a coloro che sono in possesso di un\u2019et\u00e0 minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni (c.d. \u201cQuota 103\u201d). Tali requisiti dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2025. APE sociale Viene prorogata anche per il 2025 la possibilit\u00e0 di accedere all\u2019APE sociale di cui all\u2019art. 1 co. 179 &#8211; 186 della L. 232\/2016, che consiste in un\u2019indennit\u00e0 erogata dall\u2019INPS per sostenere il reddito del lavoratore\u2003\u2013\u2002<em>caregiver<\/em>, disoccupato di lungo corso, invalido almeno al 74%, addetto a lavori gravosi\u2002\u2013\u2003dai 63 anni e 5 mesi di et\u00e0 sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Tale beneficio non \u00e8 cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp; &nbsp; Incentivo<br>per la rinuncia<br>a \u201cQuota 103\u201d<br>e alla pensione anticipata &nbsp; &nbsp; <em>segue<\/em><\/td><td>Viene riproposto anche per l\u2019anno 2025 l\u2019incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato\u2003\u2013\u2002in questo caso, entro il 31.12.2025\u2002\u2013\u2003i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile di cui all\u2019art. 14.1 del DL 4\/2019 (c.d. \u201cQuota 103\u201d). L\u2019incentivo in questione viene riconosciuto anche per coloro che conseguono i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione anticipata. L\u2019esercizio di tale opzione determina la rinuncia all\u2019accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente. La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare qualora non fosse stata esercitata la facolt\u00e0 in parola, verr\u00e0 quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorrer\u00e0 a formare il reddito ai fini fiscali.<\/td><\/tr><tr><td>Utilizzo della<br>previdenza<br>complementare per l\u2019accesso<br>alla pensione<br>in regime<br>\u201ccontributivo puro\u201d<\/td><td>In relazione ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente all\u20191.1.96 (c.d. \u201ccontributivi puri\u201d), si consente la possibilit\u00e0 di utilizzare il valore di una o pi\u00f9 prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell\u2019assegno sociale fissati per l\u2019accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Viene inoltre prevista la possibile modifica del predetto importo soglia e il monitoraggio con eventuale rimodulazione in caso di maggiori oneri, che riguardano l\u2019ipotesi in cui la predetta opzione venga esercitata per accedere alla pensione anticipata. Computo delle prestazioni di rendita Ai soli fini del raggiungimento dell\u2019importo soglia mensile dell\u2019assegno sociale stabilito per l\u2019accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, si consente a decorrere dal 2025, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita e ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, la possibilit\u00e0 di computare, unitamente all\u2019ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o pi\u00f9 prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall\u2019assicurato. Il predetto computo pu\u00f2 essere effettuato solo su richiesta dell\u2019assicurato. Modifica dell\u2019importo soglia e dell\u2019anzianit\u00e0 contributiva per la pensione anticipata A decorrere dall\u20191.1.2030 viene modificato il valore minimo del trattamento pensionistico maturato previsto dall\u2019art. 24 co. 11 del DL 201\/2011 come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensione anticipata, che dovr\u00e0 essere pari a 3,2 volte\u2003\u2013\u2002e non pi\u00f9 3 volte\u2002\u2013\u2003l\u2019importo dell\u2019assegno sociale. Inoltre, per coloro che utilizzano il valore delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell\u2019assegno sociale per l\u2019accesso alla pensione anticipata, si richiede che: ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, l\u2019attuale requisito contributivo di 20 anni di contribuzione effettiva sia incrementato di 5 anni dall\u20191.1.2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dall\u20191.1.2030;la pensione anticipata non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l\u2019accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.<\/td><\/tr><tr><td>Incremento<br>del montante<br>contributivo<\/td><td>Si riconosce ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall\u2019INPS e privi di anzianit\u00e0 contributiva pensionistica all\u20191.1.2025, la facolt\u00e0 di versare una maggiorazione\u2003\u2013\u2002non superiore al 2%\u2002\u2013\u2003dell\u2019aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine di incrementare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. I contributi versati quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva in argomento sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell\u2019importo totale versato.<\/td><\/tr><tr><td>Accesso<br>agevolato alla pensione di<br>vecchiaia per le<br>lavoratrici madri<\/td><td>Viene modificato l\u2019art. 1 co. 40 lett. c) della L. 335\/95, rafforzando il meccanismo di accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o pi\u00f9 figli, le quali potranno accedervi con un anticipo massimo di 16 mesi anzich\u00e9 12.<\/td><\/tr><tr><td>Abrogazione della riliquidazione<br>per i lavoratori autonomi<em><\/em><\/td><td>Viene abrogata la possibilit\u00e0, di cui all\u2019art. 2-<em>ter<\/em> del DL 2.3.74 n. 30, di riliquidare presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell\u2019INPS il trattamento pensionistico gi\u00e0 in godimento in una delle gestioni speciali del medesimo Istituto previdenziale, relative ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura, ivi compresi gli imprenditori agricoli professionali), con conseguente ricalcolo del trattamento.<\/td><\/tr><tr><td>Trattenimento<br>in servizio per<br>i dipendenti<br>pubblici<\/td><td>Con riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e fermo restando il mantenimento dei limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza, la legge di bilancio 2025: eleva dall\u20191.1.2025, ove inferiore, il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia;abroga la norma che consente alle Pubbliche Amministrazioni di risolvere il contratto di lavoro, anche dei dirigenti, con un preavviso di 6 mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianit\u00e0 contributiva per l\u2019accesso al pensionamento;prevede per le Amministrazioni la possibilit\u00e0 di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi, anche oltre il limite di et\u00e0 previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il 70\u00b0 anno di et\u00e0;estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale\u2003\u2013\u2002e non solo a dirigenti medici e sanitari nonch\u00e9 agli infermieri\u2002\u2013\u2003la norma che consente la presentazione della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni.<\/td><\/tr><tr><td>Incremento<br>speciale per le pensioni minime<\/td><td>Si prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori delle pensioni minime\u2003\u2013\u2002pari al 2,7% nel 2024\u2002\u2013\u2003in pagamento per ciascuna delle mensilit\u00e0 fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilit\u00e0 spettante, con determinazione del <em>d\u00e9calage<\/em> della percentuale di incremento del 2,2% per l\u2019anno 2025 e dell\u20191,3% per l\u2019anno 2026.<\/td><\/tr><tr><td>Incremento delle maggiorazioni<br>sociali<\/td><td>Limitatamente all\u2019anno 2025, viene incrementato di 8 euro mensili (104 euro annui) l\u2019importo dell\u2019incremento delle maggiorazioni sociali previsto dall\u2019art. 38 co. 1 della<br>L. 448\/2001 per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento.<\/td><\/tr><tr><td>Mancata<br>perequazione<br>automatica per<br>le pensioni dei<br>residenti all\u2019estero<\/td><td>Si interviene in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici prevedendo in via eccezionale, per l\u2019anno 2025, che la rivalutazione non sia riconosciuta ai pensionati residenti all\u2019estero, per i trattamenti di importo complessivamente superiore al trattamento minimo INPS.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>4\u2003ALTRE PRINCIPALI NOVIT\u00e0<\/p>\n\n\n\n<p>Di seguito si riepilogano le altre principali novit\u00e0 contenute nella legge di bilancio 2025.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><td>Argomento<\/td><td colspan=\"2\">Descrizione<\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td colspan=\"2\">Obbligo di<br>PEC per gli<br>amministratori<br>di societ\u00e0<\/td><td>Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l\u2019obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dall\u20191.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di societ\u00e0, ove non ne siano gi\u00e0 in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novit\u00e0, peraltro, non pare siano stati al momento previsti n\u00e9 termini specifici per il relativo adempimento, n\u00e9 apposite sanzioni per il caso in cui l\u2019obbligo resti inadempiuto.<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"2\">Termini per<br>l\u2019accredito dei<br>pagamenti<br>effettuati con strumenti<br>elettronici<\/td><td>Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l\u2019obbligo di: accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento;in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell\u2019ordine medesimo. Adeguamento alle nuove prescrizioni I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025.<\/td><\/tr><tr><td colspan=\"2\">Contributo<br>unificato per<br>le controversie<br>in tema di<br>accertamento della cittadinanza italiana<\/td><td>Il contributo unificato dovuto per l\u2019iscrizione a ruolo dei procedimenti in materia di accertamento della cittadinanza italiana viene fissato nella misura di 600 euro, in luogo del precedente importo di 518 euro (art. 13 co. 1-<em>sexies<\/em> del DPR 115\/2002). Controversie con pluralit\u00e0 di parti Se la domanda di accertamento della cittadinanza italiana \u00e8 proposta, nel medesimo processo, da una pluralit\u00e0 di parti, ciascuna parte ricorrente \u00e8 obbligata al pagamento del contributo unificato per l\u2019intero importo di 600 euro.<\/td><\/tr><tr><td><\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge di bilancio 2025(L. 30.12.2024 n. 207) &#8211;Principali novit\u00e0 1\u2003premessa Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 \u00e8 stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bi\u00adlancio 2025), in vigore dall\u20191.1.2025. 2\u2003principali novit\u00e0 in materia fiscale e agevola\u00adti\u00adva Di seguito si riepilogano le principali novit\u00e0 in materia fiscale e di agevolazioni, contenute &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66"}],"collection":[{"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":67,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66\/revisions\/67"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lnx.eleutericonsulting.eu\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}