ULTERIORI CHIARIMENTI SULL’IPER AMMORTAMENTO, SEMPLIFICAZIONI PER I REGISTRI IVA, NUOVO BANDO PER LE REGISTRAZIONI DEI MARCHI, PRECISAZIONI SULL’IMPUTAZIONE DI UTILI NELL’IMPRESA FAMILIARE, NOVITA’ SULLE DETRAZIONI DELLE SPESE PER ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI, DICHIARAZIONE CANONE RAI ENTRO IL 31 GENNAIO, COME UTILIZZARE I VECCHI VOUCHER
Le Entrate e il Mise forniscono ulteriori chiarimenti riguardanti l’iper ammortamento, il decreto fiscale convertito con la legge n. 172/2017 ha introdotto una semplificazione riguardante la tenuta dei registri IVA, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa familiare, il decreto fiscale introduce per i periodi 2017 e 2018 le detrazioni per alimenti a fini medici speciali, l’Agenzia delle Entrate invita i contribuenti a trasmettere la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo entro e non oltre il 31 gennaio 2018, l’INPS fornisce le indicazioni operative per l’utilizzo dei vecchi voucher lavoro: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.
Soggetti interessati
IMPRESE
· Iper ammortamento: le perizie vanno consegnate all’impresa entro fine anno · Decreto fiscale: semplificazione per i registri IVA tenuti con sistemi elettronici · Agevolazioni per le PMI: nuovo bando dal MISE per le registrazioni dei marchi a livello europeo e internazionale · Impresa familiare: imputazione utili al convivente di fatto · Voucher lavoro: vecchi buoni utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 |
PROFESSIONISTI
· Iper ammortamento: le perizie vanno consegnate all’impresa entro fine anno · Decreto fiscale: semplificazione per i registri IVA tenuti con sistemi elettronici · Voucher lavoro: vecchi buoni utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 |
PERSONE FISICHE· Impresa familiare: imputazione utili al convivente di fatto · Detrazioni alimenti a fini medici speciali: novità nel decreto fiscale · Canone RAI: dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio · Voucher lavoro: vecchi buoni utilizzabili fino al 31 dicembre 2017
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SOMMARIO
1. IPER AMMORTAMENTO: LE PERIZIE VANNO CONSEGNATE ALL’IMPRESA ENTRO FINE ANNO | Pag. 2 |
2. DECRETO FISCALE: SEMPLIFICAZIONI PER I REGISTRI IVA TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI | Pag. 4 |
3. AGEVOLAZIONI PER PMI: NUOVO BANDO DAL MISE PER LE REGISTRAZIONI DEI MARCHI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE | Pag. 5 |
4. IMPRESA FAMILIARE: IMPUTAZIONE UTILI AL CONVIVENTE DI FATTO | Pag. 6 |
5. DETRAZIONI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI: NOVITA’ NEL DECRETO FISCALE | Pag. 8 |
6. CANONE RAI: DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO | Pag. 8 |
7. VOUCHER LAVORO: VECCHI BUONI UTILIZZABILI FINO AL 31 DICEMBRE 2017 | Pag. 10 |
- IPER AMMORTAMENTO: LE PERIZIE VANNO CONSEGNATE ALL’IMPRESA ENTRO FINE ANNO
Con due interventi di prassi pubblicati il 15 dicembre 2017, le Entrate e il Mise forniscono ulteriori chiarimenti riguardanti l’iper ammortamento. Con la Risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017 l’Agenzia delle entrate affronta in primis i profili sostanziali dell’agevolazione, trattando la determinazione dei costo degli investimenti rientranti nell’iper ammortamento con riferimento ai costi accessori e alle attrezzature funzionali al cespite agevolato.
Per quanto riguarda invece gli aspetti di tipo procedurale è intervenuto il Mise pubblicando la Circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017. Il Mise ha fornito approfondimenti sulla natura, il contenuto e le modalità di redazione della perizia giurata (o dell’attestato di conformità) dei beni aventi le caratteristiche previste dal piano industria 4.0. I chiarimenti, per quanto utili, arrivano con un ritardo incomprensibile se pensiamo che le perizie relative agli investimenti di competenza del 2017 devono essere redatte e asseverate entro il 31 dicembre 2017.
Infatti, secondo quanto già chiarito con la Circolare n. 4/E de 30 marzo 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa beneficiaria entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In sostanza, l’acquisizione della perizia tecnica giurata o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell’iper ammortamento.
Come noto, il comma 11, art. 1 della legge n. 232/2016 (legge che ha introdotto l’iper ammortamento), dispone che l’impresa deve produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestante le caratteristiche tecniche richieste dalla norma. Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Anche la Risoluzione n. 152/E delle Entrate tratta il tema delle perizie, con riferimento ai beni e agli impianti complessi per i quali la consegna e le fasi di collaudo e accettazione potrebbero avvenire a ridosso degli ultimi giorni dell’anno; in tal caso, considerando le oggettive difficoltà a completare la procedura con il giuramento del professionista incaricato, si può ovviare procedendo al giuramento anche nei primi giorni del 2018; resta fermo l’obbligo di verificare, entro il 31 dicembre 2017, le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione. In tal ipotesi il tecnico incaricato può consegnare all’impresa una perizia asseverata entro la fine dell’anno, assumendosi la responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti.
La consegna entro fine anno della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell’impresa dovrà risultare da un atto avente data certa provvedendo, ad esempio, all’invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure all’invio della stessa tramite posta elettronica certificata (Pec).
1.1 Contenuto e modalità di redazione della perizia giurata (o dell’attestato di conformità) o dell’autocertificazione
Il Mise ha infine predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica pubblicate come allegati alla Circolare n. 547750, con l’intento di semplificare il lavoro dei soggetti incaricati della redazione delle perizie (allegato 1, 2, 3). Il Ministero precisa che l’adozione degli schemi proposti è facoltativa essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni e, aggiungiamo noi, essendo stati pubblicati a soli 15 gg dalla prima scadenza utile.
Le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell’attestazione di conformità deve condurre sono le seguenti:
- Classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B della Legge di Stabilità 2017, indicando il punto specifico e nel caso si tratti di beni materiali cui all’allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
- Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina;
- Verifica del requisito dell’interconnessione, specificando le modalità e la data dell’avvenuto riscontro della stessa;
- Rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.
- DECRETO FISCALE: SEMPLIFICAZIONI PER I REGISTRI IVA TENUTI CON SISTEMI ELETTRONICI
Il decreto fiscale, convertito con la legge n. 172/2017, ha introdotto una semplificazione riguardante la tenuta dei registri IVA.
L’articolo 19-octies, comma 6 del decreto consente la possibilità di tenere i registri IVA, di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972, con sistemi elettronici senza obbligatoriamente ottemperare alla stampa degli stessi: tale semplificazione trova applicazione a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e possano esser stampati su richiesta degli organi competenti.
1.1 Le disposizioni in vigore
Come noto, secondo le disposizioni dell’art. 7, comma 4-ter del D.L. 357/1994, i registri IVA degli acquisti e delle vendite devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa all’esercizio cui le registrazioni si riferiscono; così, ad esempio, i registri IVA riferiti al periodo d’imposta 2017 devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2017 (Modello Redditi 2018, presentazione entro il 30 settembre 2018, termine di stampa entro il 30 dicembre 2018).
I medesimi termini di stampa valgono anche per gli altri libri contabili obbligatori tenuti tramite sistemi meccanografici, ossia il libro giornale, il libro degli inventari, il registro dei beni ammortizzabili, le scritture ausiliarie, i conti di mastro e le scritture ausiliarie di magazzino.
L’art. 19-octies del decreto fiscale introduce, pertanto, una deroga alle previsioni del citato comma 4-ter consentendo, per i soli registri IVA, la possibilità di non provvedere alla stampa dei registri entro i termini previsti, purché gli stessi siano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. Tale semplificazione lascia perciò invariati gli obblighi di stampa per le altre scritture obbligatorie.
Si ricorda che…
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In caso di conservazione sostitutiva delle scritture contabili riferite all’anno N, secondo le modalità previste dal D.M. 17 giugno 2014 che consentono di garantire l’originalità e l’immodificabilità dei documenti, oltre che l’autenticità e la leggibilità nel tempo, il processo di conservazione deve essere effettuato entro il termine del 30 dicembre dell’esercizio N+1.
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- AGEVOLAZIONI PER PMI: NUOVO BANDO DAL MISE PER LE REGISTRAZIONI DEI MARCHI A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE
Pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo bando relativo alla misura MARCHI+3 a sostegno della capacità innovativa e competitiva delle PMI. L’agevolazione promuove l’estensione del proprio marchio nazionale, a livello dell’Unione Europea ed internazionale, favorendo la registrazione di:
- marchi comunitari presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) e/o
- marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 3.825.000,00 e le domande potranno essere presentate a partire dal 7 marzo p.v., registrandosi al portale www.marchipiu3.it, dove verrà attribuito un numero di protocollo che dovrà essere riportato nella domanda, da inviare mediante PEC, entro i 5 giorni successivi. L’istruttoria delle domande e tutti gli adempimenti tecnici e organizzativi relativi alla concessione delle agevolazioni sono demandati a UnionCamere.
Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- abbiano una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i.;
- abbiano sede legale e operativa in Italia;
- siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non siano in stato di liquidazione o scioglimento e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (Dlgs n. 159/2011 e s.m.i.);
- siano titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione;
- abbiano già provveduto alla registrazione del marchio a livello dell’Unione europea e/o internazionale, a seconda dell’agevolazione richiesta e ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino dell’EUIPO e/o sul registro internazionale dell’OMPI (Romarin).
I requisiti di cui alle lettere da b. a f. devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione.
L’impresa può richiedere agevolazioni per le seguenti spese sostenute: progettazione del marchio; assistenza per il deposito effettuata da un avvocato o mandatario abilitato; ricerche di anteriorità; assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione; tasse di deposito.
L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio. Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere state sostenute e fatturate a decorrere dal 1° giugno 2016 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
- IMPRESA FAMILIARE: IMPUTAZIONE UTILI AL CONVIVENTE DI FATTO
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 134/E del 2017, fornisce chiarimenti in merito all’imputazione degli utili al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa familiare.
4.1 Impresa familiare: il quesito del contribuente
L’istante è il titolare di una ditta individuale che ha costituito con la propria compagna una convivenza di fatto, applicando quanto stabilito dalla legge 76/2016, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
In seguito l’istante, con scrittura privata autenticata dal notaio, ha sottoscritto un atto modificativo di impresa familiare nella quale dichiarava la cessazione al 31 dicembre 2016 della prestazione d’opera resa dalla madre e l’inserimento nell’impresa della propria convivente di fatto.
Chiedendo chiarimenti in merito all’amministrazione finanziaria, “l’istante ritiene di potere imputare, a decorrere dall’anno di imposta 2107, una parte degli utili alla sig.ra … quale convivente di fatto”.
4.2 Impresa familiare: la risposta delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 134/E del 2017, precisa che la legge 76/2016 ha introdotto nel Codice Civile l’art. 230-ter che riconosce “Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente…il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato”.
L’Agenzia osserva inoltre che l’art. 5, comma 4, del TUIR, che regola il trattamento fiscale dell’impresa familiare, richiama solo l’art. 230-bis del Codice Civile e non anche l’art. 230-ter, che reca la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all’impresa dell’altro convivente.
Tuttavia il riconoscimento del diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare spettante al convivente richiamato dall’art. 230-ter “consente di applicare anche a questa fattispecie i principi generali che hanno portato alla collocazione dell’impresa familiare all’interno dell’articolo 5 del TUIR”.
In conclusione l’Agenzia ritiene “che il reddito spettante alla convivente di fatto …, derivante dalla partecipazione agli utili dell’impresa del convivente sia a lei imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione”.
- DETRAZIONI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI: NOVITA’ NEL DECRETO FISCALE
Il decreto fiscale, con la legge di conversione n. 172/2017, introduce per i periodi 2017 e 2018 le detrazioni per alimenti a fini medici speciali.
La legge n. 172/2017, di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, introduce la possibilità di ottenere una detrazione fiscale pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto “di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001″.
La detrazione spetta dunque ai soggetti affetti da patologie che necessitano di suddetti alimenti, dalle malattie metaboliche congenite al diabete.
La norma di fatto esclude gli alimenti per celiaci, contenuti nella sezione A2 del sopra citato Registro. Si escludono espressamente anche gli alimenti destinati ai lattanti.
Il beneficio riguarderà i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, dunque si tratta di un provvedimento temporaneo.
Si ricorda che…
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Gli alimenti a fini medici speciali, AFMS, sono alimenti prodotti per soggetti che a causa di “una malattia, un disturbo o una condizione medica particolari” non possono consumare cibi reperibili presso i comuni canali di distribuzione, avendo delle esigenze nutrizionali specifiche.
Il Regolamento UE n. 609/2013 ne fornisce una definizione puntuale: “un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa di o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta.”
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- CANONE RAI: DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO
L’Agenzia delle Entrate invita i contribuenti, ai fini dell’esenzione dal canone RAI, a trasmettere la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo entro e non oltre il 31 gennaio 2018, consigliando di anticipare i tempi.
6.1 Canone RAI: dichiarazione di non detenzione
Con l’introduzione, a partire dal 2016, del canone RAI in bolletta, vige la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo nel caso in cui vi sia un’utenza elettrica nel luogo in cui il contribuente abbia la residenza.
In presenza di detta utenza, il contribuente si vede addebitare il canone RAI nelle bollette per l’energia elettrica in 10 rate mensile (da gennaio a ottobre di ciascun anno).
Nel caso in cui il contribuente abbia un’utenza elettrica attiva nel luogo di residenza ma non sia in possesso di un apparecchio televisivo, deve fornire una dichiarazione annuale di non detenzione da parte propria o di altro componente della famiglia anagrafica.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che “il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv”.
6.2 Canone RAI: presentazione della dichiarazione
La dichiarazione relativa all’anno 2018 deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2018, ma dal momento che il canone RAI verrà addebitato a partire da gennaio, sarebbe consigliabile per i contribuenti anticiparne la trasmissione al mese di dicembre 2017 per evitare un addebito per cui poi dover chiedere il rimborso (nei casi in cui il cliente abbia la domiciliazione bancaria per le bollette).
Ilmodello di dichiarazione sostitutiva è reperibile direttamente sui siti www.agenziaentrate.gov.it ewww.canone.rai.it, ed è possibile inviarlo nelle seguenti modalità alternative fra loro:
- direttamente online attraverso l’applicazione dedicata dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel;
- tramite intermediari abilitati (Caf e professionisti), sempre in via telematica;
- in forma cartacea via posta, allegando copia di un valido documento di riconoscimento, inplico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
- via posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
- VOUCHER LAVORO: VECCHI BUONI UTILIZZABILI FINO AL 31 DICEMBRE 2017
L’INPS, con il messaggio n. 4752 del 2017, fornisce le indicazioni operative per l’utilizzo dei vecchi voucher lavoro, abrogati dal D.L. 25/2017, acquistati prima del 17 marzo 2017. Vanno utilizzati entro la fine del 2017 o ne va richiesto il rimborso entro il 31 marzo 2018.
7.1 Voucher lavoro: periodo transitorio
Il D.L. 25/2017 ha abrogato i voucher lavoro istituiti dal D.L. 81/2015. L’INPS, con il messaggio n. 4752 del 28 novembre 2017, ha fornito indicazioni operative in merito all’utilizzo o al rimborso dei voucher acquistati prima del 17 marzo 2017, data di entrata in vigore del D.L. 25/2017, e non ancora utilizzati.
L’INPS ricorda che è stato istituito un periodo transitorio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, periodo durante il quale l’utilizzo dei suddetti voucher “deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto legge e contenute nel decreto legislativo n. 81/2015”. valgono dunque le vecchie regole.
L’INPS precisa inoltre che i buoni in oggetto “possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017”.
7.2 Voucher lavoro: procedura telematica e rimborsi
Le prestazioni fruite con i vecchi buoni lavoro entro il 31 dicembre 2017, dovranno essere consuntivate entro e non oltre il 15 gennaio 2018, poiché partire dal 16 gennaio 2017 non sarà più possibile accedere alla procedura telematica dedicata all’utilizzo dei vecchi voucher.
I voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2017, potranno essere rimborsati. Per ottenere il rimborso occorrerà farne richiesta mediante Sc52 entro il 31 marzo 2018.